TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-12-30, n. 201501682
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N. 01682/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00614/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 614 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
E M D C, rappresentata e difesa dall'avv. A V, con domicilio eletto presso A V, in Bari, Via Quintino Sella, 40;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. R D, con domicilio eletto presso R D, in Bari, Via Abate Gimma, 231;
Comune di Adelfia, Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.;
nei confronti di
M T I S;
per l'annullamento
dell'atto Dirigenziale della Regione Puglia, Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche, Servizio Lavori Pubblici, Ufficio Espropri/Contenzioso n. 00121 di rep. codice cifra 064/DIR/2013/00, datato 26.2.2013 e notificato con nota della società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. prot. n. DG/INV/328 del 12.3.2013;
della determinazione regionale n. 30 del 28.2.2013;
di tutti gli atti presupposti al predetto atto dirigenziale;
della deliberazione del Consiglio Comunale di Adelfia n. 2 del 11 gennaio 2008, avente ad oggetto “Progetto raddoppio linea ferroviaria Bari-Adelfia-Putignano per servizio metropolitano di superficie. Primo stralcio. Intervento di interramento nel Comune di Adelfia per la soppressione del P.L. al km 11+175,55. Approvazione in variante al PRG”;
all’occorrenza, della deliberazione del Consiglio Comunale di Adelfia n. 40 del 25 novembre 2007;
del verbale della conferenza di servizi del 25 luglio 2007, convocata dal dirigente del settore dei LL.PP., Assessorato Opere Pubbliche, della Regione Puglia, ing. Francesco Bitetto, nonché della stessa nota di convocazione della predetta conferenza prot. n. 6738 del 3 luglio 2007, richiamati nella deliberazione di C. C. n. 2 del 2008;
della nota prot. n. 978 del 3 agosto 2007, con la quale la Ferrovia del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., con riferimento a quanto richiesto nella conferenza di servizi del 25 luglio 2007, ha trasmesso il progetto al Comune di Adelfia ai fini dell’approvazione in variante agli strumenti urbanistici vigenti, a termini dell’art. 12, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2005, con richiesta di opposizione espressa del vicolo preordinato all’esproprio, nota anch’essa richiamata nella deliberazione di C.C. n. 2 del 2008;
del parere espresso dal Sindaco del Comune di Adelfia nella seduta del 18 gennaio 2008 della conferenza di servizi avente ad oggetto il progetto definitivo per il “Raddoppio linea ferroviaria Bari-Adelfia-Putignano per servizio metropolitano di superficie. Primo stralcio. Intervento di interramento nel Comune di Adelfia per la soppressione del P.L. al km 11+175,55”, convocata con nota prot. n. 960 del 1 febbraio 2008 del dirigente del settore LL.PP., Assessorato Opere Pubbliche della Regione Puglia;
del verbale del 18 gennaio 2008 della predetta conferenza di servizi e le determinazioni conclusive ivi assunte, ivi compresa, qualora adottata, la determinazione motivata di conclusione del procedimento;
della deliberazione del Consiglio Comunale di Adelfia n. 17 del 19 marzo 2008, avente ad oggetto “Progetto raddoppio linea ferroviaria Bari-Adelfia-Putignano per servizio metropolitano di superficie. Primo stralcio. Intervento di interramento nel Comune di Adelfia per la soppressione del P.L. al km 11+175,55. Approvazione in variante al PRG”;
della determinazione del Dirigente del Settore Programmazione Vie di Comunicazione della Regione Puglia n. 80 del 18 aprile 2008, avente ad oggetto “Accordi di programma quadro “Aeroporti e viabilità” III Atto integrativo: Intervento TR-V-00307 Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. - Interramento linea ferroviaria Sud Est nel km. 11+175,55. Approvazione progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai sensi dell’art 10, comma 1, lett. a), della legge regionale 22 febbraio 2005 n.3;
degli atti di approvazione da parte delle Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. del “Progetto di raddoppio della linea ferroviaria Bari - Adelfia - Putignano per servizio metropolitano di superficie. Intervento di interramento nel Comune di Adelfia per la soppressione del passaggio a livello al km 11+175,55. Approvazione in variante PRG”, ivi compresi gli atti di approvazione del quadro economico definitivo e di validazione del progetto medesimo;
del decreto di occupazione anticipata e di determinazione urgente delle indennità di esproprio della Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. prot. n. DG/INV/336/2009 del 25 febbraio 2009, espressamente richiamato nell’atto dirigenziale della Regione Puglia n. 00121 di rep. Del 26 febbraio 2013;
di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e connesso a quelli espressamente impugnati, ancorché non notificato;
nonché
per motivi aggiunti
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale dell’Ufficio Espropri e Contenzioso della Regione Puglia n. 93 del 3 marzo 2014, recante la pronuncia dell’espropriazione nei confronti delle ditte catastali non concordatarie;
della determinazione dirigenziale dell’Ufficio Espropri e Contenzioso della Regione Puglia n.94 del 4 marzo 2014, avente ad oggetto l’ordine di deposito delle indennità di occupazione temporanea;
della nota prot. n. 7201 del 4 marzo 2014 dell’Ufficio Espropri e Contenzioso della Regione Puglia;
della determinazione dirigenziale dell’Ufficio Espropri e Contenzioso della Regione Puglia n. 64 del 12 febbraio 2014, recante la pronuncia dell’espropriazione nei confronti delle ditte catastali concordatarie;
del decreto di occupazione temporanea prot. n. DG/INV/864/2009 del 18 giugno 2009 della Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.;
del decreto di occupazione anticipata prot. n. AU/INV/106/2009 del 31 agosto 2009 della Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.;
nonché
per l’accertamento e la declaratoria
dell’illiceità dell’occupazione e della trasformazione dei suoli effettuata dalla Ferrovia del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. in ragione e per effetto della procedura espropriativa di cui agli atti espressamente impugnati, ancorché non compresi e/o non indicati espressamente in questi ultimi;
nonché
per la condanna
della Regione Puglia e della società Ferrovia del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., anche in solido e per quanto di rispettiva responsabilità al risarcimento dei danni derivanti dall’illecita occupazione da parte della Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. di tutti i suoli in diritto di usufrutto della Sig.ra C, ancorché non compresi e/o non indicati espressamente negli atti della procedura espropriativa, dalla data in cui i suoli sono stati effettivamente occupati e sino alla data della relativa restituzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge;
alla restituzione all’odierna ricorrente, previa rimessione in pristino stato, di tutti i suoli in diritto di usufrutto di quest’ultima illecitamente occupati dalla Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., ancorché non compresi e/o non indicati espressamente negli atti della procedura espropriativa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2015 il dott. A G A;
Uditi per le parti i difensori avv.ti A V e R D;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 6 maggio 2013 e depositato in data 15 maggio 2013, la sig.ra C Emma Maria Donata adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, chiedendo l’annullamento degli atti e provvedimenti meglio indicati in oggetto e l’accoglimento delle domande risarcitorie e restitutorie sopra epitomate.
Esponeva che, con nota della società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. prot. n. DG/INV/328 del 12.03.2013, le veniva notificato l'atto Dirigenziale della Regione Puglia, Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche, Servizio Lavori Pubblici, Ufficio Espropri/Contenzioso n. 00121 di rep. codice cifra 064/DIR/2013/00, datato 26.2.2013, con cui - in tesi - prendeva conoscenza del fatto che taluni suoli in diritto di usufrutto alla medesima, dell’estensione di complessivi mq 5.696,00, erano stati interessati, già dal 2008, da una procedura espropriativa per la realizzazione di un progetto di interramento della linea ferroviaria Bari-Adelfia-Putignano per la soppressione del passaggio a livello al km 11+175,55, approvato sia con deliberazioni del C.C. di Adelfia n. 2/2008 e n. 17/2008, in relazione ai profili urbanistici, sia con determinazione del Dirigente del Settore Programmazione Vie di Comunicazione della Regione Puglia n. 80 del 18 aprile 2008, in relazione ai profili relativi alla dichiarazione di pubblica utilità.
La ricorrente, in conseguenza della ritenuta presenza di plurimi vizi di legittimità, impugnava tutti gli atti della procedura espropriativa, articolando, in estrema sintesi, le seguenti censure:
1) Violazione di legge. Violazione dell’art. 11 e dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001, nonché dell’art. 9 della legge regionale n. 3/2005. Omessa comunicazione di avvio del procedimento in relazione ai suoli in diritto di usufrutto. Violazione del proprio diritto di partecipazione procedimentale;
2) Illegittimità della deliberazione di C.C. n. 2/2008. Violazione di legge. Violazione dell’art. 12 e dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001. Violazione dell’art. 12 della legge regionale n. 3/2005. Eccesso di potere. Sviamento. Violazione dell’art. 14 e dell’art.14-ter della Legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 12, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 327/2001. Incompetenza;
3) Illegittimità della deliberazione di C.C. n. 2/2008. Violazione di legge. Violazione dell’art.11 e dell’art.12 della legge regionale n.3/2005. Violazione dell’art. 2 comma 89 della legge n. 244/2007;
4) Illegittimità della deliberazione C.C. n.2/2008. Eccesso di potere. Assenza assoluta di motivazione. Motivazione insufficiente e/o contraddittoria. Travisamento. Contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione dei principi conformanti l’esercizio del potere espropriativo;
5) Illegittimità del parere reso dal Sindaco del Comune di Adelfia nel corso della seduta della conferenza di servizi del 18 febbraio 2008. Violazione di legge. Eccesso di potere. Travisamento. Contraddittorietà manifesta. Violazione dei principi conformanti l’esercizio del potere di manifestare la volontà dell’ente rappresentato;
6) Illegittimità del verbale del 18 febbraio 2008 di conclusione della conferenza di servizi con esito favorevole. Invalidità derivata. Violazione di legge;
7) Illegittimità della deliberazione di C.C. n. 17/2008. Invalidità derivata. Invalidità propria per i medesimi vizi già contestati avverso la deliberazione di C.C. n. 2/2008;
8) Illegittimità della deliberazione di C.C. n. 17/2008. Violazione di legge. Violazione del giusto procedimento. Violazione dell’art. 14-ter, comma 6, della Legge n. 241/1990. Eccesso di potere. Contraddittorietà ed illogicità manifesta;
9) Illegittimità della deliberazione di C.C. n.17/2008. Violazione di legge. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere. Parzialità dell’azione amministrativa;
10) Illegittimità della determinazione del Dirigente del Settore Programmazione Vie di Comunicazione della Regione Puglia n. 80/2008. Invalidità derivata. Invalidità propria per i medesimi vizi contestati avverso le deliberazioni di C.C. n.2/2008 e n. 17/2008.
11) Illegittimità della determinazione del Dirigente del Settore Programmazione Vie di Comunicazione della Regione Puglia n. 80/2008. Violazione di legge. Violazione dell’art. 12 e dell’art 19 del D.P.R. n. 327/2001. Violazione dell’art. 12 della legge regionale n. 3/2005. Eccesso di potere. Travisamento;
12) Violazione di legge. Violazione dell’art.