TAR Latina, sez. I, sentenza 2016-11-21, n. 201600739

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2016-11-21, n. 201600739
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201600739
Data del deposito : 21 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/11/2016

N. 00739/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00562/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 562 del 2016, proposto da: G G P, E S, J F, F M, A R, S D P, M C, D P, M D N, L B, S D R, A A G, rappresentati e difesi dagli avvocati T D S, P C, Patrizio Ivo D'Andrea e M L, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Latina, via L. Farini, 4;

contro

Comune di C, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A C e A T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G M in Latina, via G.B. Vico, 45;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Elettorale Centrale per l'Elezione Diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di C, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Carlo Maria D'Alessandro, Dino S, Alessio R, G D M, Angelo P, Geremia Carmelo P, Benedetto L, T D Z, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Di Sotto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G M in Latina, via G.B.Vico, 35;
R F, Rossella Chiusaroli, Francesco Evangelista, Francesca Calvani, Gianrico Langiano, Gianluca Tartaglia, Carmine Di Mambro, Robertino Marsella, Claudio Monticchio, Nora Noury, Caterina Di Giorgio, Beniamino Papa, Dana Tauwtnkelova, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Cocco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pietrantonio Rizzo in Latina, via Monte Santo, 46;
G Sebastianelli, Antonio Valente, Edilio Terranova, Sabrina Grossi, Alessandro D'Ambrosio, F M, Massimiliano Mignanelli, Barbara Di Rollo e Sarah Grieco, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del verbale dell'ufficio elettorale centrale del 21 giugno 2016 riguardante la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e Consigliere Comunale del Comune di C a seguito delle elezioni svoltesi il 5 e 19 giugno 2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di C, del Ministero dell'Interno e dei signori Carlo Maria D'Alessandro, R F, Dino S, Rossella Chiusaroli, Francesco Evangelista, Francesca Calvani, Gianrico Langiano, Gianluca Tartaglia, Alessio R, Carmine Di Mambro, G D M, Angelo P, Geremia Carmelo P, Robertino Marsella, Claudio Monticchio, Benedetto L, T D Z, Nora Noury, Caterina Di Giorgio, Beniamino Papa e di Dana Tauwtnkelova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2016 il Presidente dott. C T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ^ Con ricorso depositato presso la Segreteria di questo Tribunale il 21 luglio 2016 e notificato, unitamente al decreto presidenziale n. 275/2016, nei giorni 27 luglio 1 agosto 2016, i nominati in epigrafe hanno impugnato il verbale dell’Ufficio elettorale centrale del 21 giugno 2016 di proclamazione degli eletti alle cariche di Sindaco e di consigliere comunale del Comune di C, relativo alla consultazione elettorale del 5 e 19 giugno 2016, nonché i verbali degli Uffici elettorali di Sezione, sia del primo che del secondo turno, come meglio specificati in epigrafe.

Premettono i ricorrenti che in data 5 giugno 2016 si tenevano i comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale e per l'elezione del Sindaco di C (FR), comune con una popolazione di oltre 15.000 abitanti.

Alle elezioni partecipavano n. 6 candidati alla carica di Sindaco, collegati ad altrettante liste o coalizioni di liste.

Al primo turno nessun candidato sindaco raccoglieva la maggioranza assoluta dei voti.

In particolare:

- il candidato G G P, odierno ricorrente, otteneva 7.805 voti, pari al 33,81 % dei suffragi;

- il candidato Carlo Maria D'Alessandro otteneva 6.065 voti (26,27%);

- il candidato F M otteneva 5.377 voti (23,29%);

- il candidato G Marrocco otteneva 1.815 voti (7,86%);

- il candidato T D Z otteneva l.492 voti (6,46%);

- il candidato Vincenzo Durante otteneva 525 voti (2,27%).

Si rendeva, dunque, necessario il turno di ballottaggio, al quale erano ammessi i candidati Golini Petrarcone e D'Alessandro (quest’ultimo con n. 688 voti in più del terzo classificato Mosillo).

All'esito del secondo turno il candidato D'Alessandro risultava eletto sindaco con 8.975 voti, contro gli 8.726 voti del candidato Golini Petrarcone. Il divario di suffragi raccolti dai due candidati, dunque, è stato di 249 voti.

Deducono quindi i ricorrenti che tanto il risultato del primo turno quanto quello di ballottaggio sono inficiati da un significativo numero di voti illegittimamente assegnati e di schede elettorali illegittimamente rendicontate nei verbali.

Premesso come essi ricorrenti siano tutti legittimati a ricorrere, ai sensi dell’art. 130 comma 1, lett. a), cod. proc. amm., deducono i seguenti profili di gravame:

1.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 47, 53, 68 sgg. del d.P.R. n. 570 del 1960.

Con il primo motivo di ricorso si censurano violazioni di legge riscontrate nelle operazioni di voto e di scrutinio in molti Uffici elettorali con specifico riferimento al numero di schede autenticate e bollate, e alla discrepanza tra numero di schede vidimate, numero di voti espressi e numero di schede vidimate non utilizzate;
In particolare si rileva che:

Primo turno di elezione (svoltosi il 5 giugno 2016):

Sez. n. l: gli elettori della sezione iscritti nella lista consegnata dal Comune risultano essere 977 (p. 9 del verbale);
le schede alle quali è stato apposto il bollo, 800 (p, 11). Gli elettori che hanno votato sono 782 (p. 27). Dal verbale risulta che le schede autenticate non utilizzate sarebbero 15 (p. 29). Tuttavia la differenza tra le schede autenticate (800) e il numero dei votanti (782) le cui schede sono state scrutinate (p. 48), è 18: vi è una discrepanza di 3 schede;

Sez. n. 2: gli elettori della sezione iscritti nella lista consegnata dal Comune risultano essere 1002 (p. 9 del verbale);
le schede alle quali è stato apposto il bollo, 1002 (p. 11), più un'altra scheda autenticata nel corso della votazione (p. 28), per un totale di 1003 schede. Gli elettori che hanno votato sono 827 (p. 27). Dal verbale risulta che le schede autenticate non utilizzate sarebbero 130 (p. 29). Tuttavia la differenza tra le schede autenticate (1003) e il numero dei votanti (827) le cui schede sono state scrutinate (p. 48), è 176: vi è una discrepanza di 46 schede;

Sez. n. 3: gli elettori della sezione iscritti nella lista consegnata dal Comune risultano essere 984 (p. 9 del verbale);
le schede alle quali è stato apposto il bollo, 986 (p. 11). Gli elettori che hanno votato sono 584 (p. 27). Dal verbale risulta che le schede autenticate non utilizzate sarebbero 399 (p. 29). Tuttavia la differenza tra le schede autenticate (986) e il numero dei votanti (399) le cui schede sono state scrutinate (p. 48), è 402: vi è una discrepanza di 3 schede;

Sez. n. 4: gli elettori della sezione iscritti nella lista consegnata dal Comune risultano essere 931 (p. 9 del verbale);
le schede alle quali è stato apposto il bollo, 932 (p. 11). Gli elettori che hanno votato sono 739 (p. 27). Dal verbale risulta che le schede autenticate non utilizzate sarebbero 128 (p. 29). Tuttavia la differenza tra le schede autenticate (932) e il numero dei votanti (739) le cui schede sono state scrutinate (p. 48), è 193: vi è una discrepanza di 65 schede;

Sez. n. 11 (seggio speciale destinato alla raccolta dei voti presso l'Ospedale S. Scolastica): il verbale sarebbe gravemente lacunoso. Esso è composto dal "verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione relativo alla sez. 11" e dal separato "verbale delle operazioni del seggio speciale per la raccolta del voto presso una sezione ospedaliera, degli elettori ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina" relativo alla sez. 11-speciale. Quanto al primo documento:

- non sono riportati i dati relativi al numero di elettori della sezione;

- viene indicato in 17 il numero dei ricoverati in luoghi dì cura compresi nell'ambito della circoscrizione della sezione;

- schede autenticate: 50 (p. 10 verbale);

- è indicato 1 (uno) elettore non iscritto nella lista di sezione e che ha votato nella medesima in quanto militare in servizio (p. 17 verbale);

- non è indicato il numero di elettori votanti, né iscritti né non iscritti nelle liste della sezione (p. 27 verbale);

- schede autenticate non utilizzate: 61 (p. 29 del verbale);
riportati i voti dei candidati alla carica di sindaco: 20 (p. 49 verbale);

- al di là delle altre irregolarità (mancata indicazione degli elettori iscritti;
etc.), comunque vi è una discrepanza di 31 schede (le schede autenticate sono 50, mentre sommando i voti assegnati ai candidati a sindaco e le schede autenticate non utilizzate si ottiene 81);

Sez. n. 12: gli elettori della sezione iscritti nella lista consegnata dal Comune risultano essere 10 (p. 9 del verbale);
le schede alle quali è stato apposto il bollo, 30 (p. 11). Gli elettori che hanno votato sono 10 (p. 27). Dal verbale risulta che le schede autenticate non utilizzate sarebbero 18+1 (p. 29). Tuttavia la differenza tra le schede autenticate (30) e il numero dei votanti (10) le cui schede sono state scrutinate (p. 48), è 20: vi è una discrepanza di l scheda;

Sez. n. 16: gli elettori della sezione iscritti nella lista consegnata dal Comune risultano essere 1194 (p. 9 del verbale);
le schede alle quali è stato apposto il bollo, 1194 (p. 11). Gli elettori che hanno votato sono 628 (p. 27). Dal verbale risulta che le schede autenticate non utilizzate sarebbero 572 (p. 29). Tuttavia la differenza tra le schede autenticate (1194) e il numero dei votanti (628) le cui schede sono state scrutinate (p. 48), è 566 vi è una discrepanza di 6 schede;

Sez. 19: gli elettori della sezione iscritti nella lista consegnata dal Comune risultano essere 1100 (p. 9 del verbale);
le schede alle quali è stato apposto il bollo, 1100 (p. 11) . Gli elettori che hanno votato sono 779 (p. 27). Dal verbale risulta che le schede autenticate non utilizzate sarebbero 316 (p. 29) Tuttavia la differenza tra le schede autenticate (1100) e il numero dei votanti (779) le cui schede sono state scrutinate (p. 48), è 321: vi è una discrepanza di 5 schede;

Sez. n. 21: gli elettori della sezione iscritti nella lista consegnata dal Comune risultano essere 1191 (p. 9 del verbale);
le schede alle quali è stato apposto il bollo, 1191 (p. 11), alle quali si aggiungono ulteriori 3 schede autenticate nel corso della votazione (p. 29), per un totale di 1194 schede autenticate. Gli elettori che hanno votato sono 971 (p. 27). Dal verbale risulta che le schede autenticate non utilizzate sarebbero 221 (p. 29). Tuttavia la differenza tra le schede autenticate (1194) e il numero dei votanti (971) le cui schede sono state scrutinate (p. 48), è 223: vi è una discrepanza di 2 schede;

Sez. n. 22: gli elettori della sezione iscritti nella lista consegnata dal Comune risultano essere 1198 (p. 9 del verbale);
le schede alle quali è stato apposto il bollo, 1320 (p. 11), più ulteriori 3 schede autenticate in corso di votazione in sostituzione di quelle deteriorate (p. 29), per un totale di 1323 schede vidimate. Gli elettori che hanno votato sono 774 (p. 27). Dal verbale risulta che le schede autenticate non utilizzate sarebbero 543 (p. 29). Tuttavia la differenza tra le schede autenticate (1323) e il numero dei votanti (774) le cui schede sono state scrutinate (p. 48), è 549: vi è una discrepanza di 6 schede;

Sez. n. 26: Gli Elettori iscritti nelle liste elettorali sono 1157 (p. 9);
schede autenticate: 1.000 (p. 10);
numero di elettori che hanno votato: assente (p. 27);
numero di schede autenticate non utilizzate: assente (p. 29);
voti assegnati ai candidati a sindaco: 897 (p. 49);
discrepanza di 103 schede (prendendo a base i voti dati ai candidati sindaco);

Sez. n. 28: gli elettori della sezione iscritti nella lista consegnata dal Comune risultano essere 1157 (p. 9 del verbale);
le schede alle quali è stato apposto il bollo, 1157 (p. 11), più ulteriori 5 schede autenticate in corso di votazione (p. 28), per un totale dì 1162 schede vidimate. Gli elettori che hanno votato sono 936 (p. 27). Dal verbale risulta che le schede autenticate non utilizzate sarebbero 221 (p. 29). Tuttavia la differenza tra le schede autenticate (1162) e il numero dei votanti (936) le cui schede sono state scrutinate (p. 48), è 226: vi è una discrepanza dì 5 schede;

Sez. n. 33: gli elettori della sezione iscritti nella lista consegnata dal Comune risultano essere 1176 (p. 9 del verbale);
a ciò sono da aggiungere 6 elettori non iscritti (p. 17);
le schede autenticate in un primo momento sono 1176 (pp. 10-11), successivamente indicate in 1182 (verosimilmente sommando ai 1176 elettori iscritti i 6 elettori non iscritti;
v. p. 28);
le schede autenticate non utilizzate riportate nel verbale ammontano a 244, ma lo stesso verbalizzante dà conto che il dato non è corretto e si limita ad affermare che "probabilmente, sono stati riportati errori di calcolo" (p. 29), il che è palesemente illegittimo e comunque insufficiente;
in ogni caso, si rileva che, ai fini del presente motivo, vi è una discrepanza di 15 schede.

Il totale delle discrepanze che emergono dai verbali delle suddette sezioni per il primo turno di elezioni è di 291.

Turno di ballottaggio (svoltosi in data 19 giugno 2016):

Sez. n. 3 elettori iscritti (p. 9 verbale): 984;
schede autenticate con bollo (p. 11 verbale): 984;
schede autenticate in corso di votazione (p. 28 verbale): 3;
totale schede vidimate: 987;
votanti (p. 27 verbale): 454;
differenza schede vidimate - schede votate: da verbale (p. 29): 527, effettiva: 533;
discrepanza di 6 schede;

Sez. n. 4: elettori iscritti (p. 9 verbale): 928;
schede autenticate con bollo (p. 11 verbale): 930;
schede autenticate in corso di votazione (p. 28 verbale): 2;
totale schede vidimate: 932;
votanti (p. 27 verbale): 552;
differenza schede vidimate - schede votate: da verbale (p. 29): 378;
differenza effettiva: 380;
discrepanza di 2 schede;

Sez. n. 6: elettori. iscritti (p. 9 verbale): 1068;
schede autenticate con bollo (p. 11 verbale): 900;
schede autenticate in corso di votazione (p. 28 verbale): 1;
totale schede vidimate: 901;
votanti (p. 27 verbale): 637 (sul verbale indicati n. votanti effettivi 1066, ma le schede scrutinate sono 637);
differenza schede vidimate -- schede votate: da verbale (p. 29): 263;
differenza effettiva: 264: discrepanza di l scheda;

Sez. n. 9: elettori iscritti (p. 9 verbale): 820;
schede autenticate con bollo (p. 11 verbale): 820;
totale schede vidimate: 820;
votanti (p. 27 verbale): 582;
differenza schede vidimate - schede votate: non è indicato nel verbale (v. p. 29);
differenza effettiva: 238: mancando il dato relativo alle schede autenticate non utilizzate, potenzialmente la discrepanza è pari a 238 schede;

Sez. n. 12: elettori iscritti (p. 9 verbale): 10;
schede autenticate con bollo (p. 11 verbale): 30;
votanti (p. 27 verbale): 10;
differenza schede vidimate - schede votate: da verbale (p. 29): 21, differenza effettiva: 20;
discrepanza di 1 scheda;

Sez. n. 14: elettori iscritti (p. 9 verbale): 1220;
schede autenticate con bollo (p. 11 verbale): 1220;
votanti (p. 27 verbale): non indicato;
schede scrutinate: risultano essere 532 (p. 39 verbale);
differenza schede vidimate -. schede votate: da verbale (p. 29): non indicato;
differenza effettiva: 688;
potenzialmente la discrepanza è pari a 688 schede;

Sez. n. 23: elettori iscritti (p. 9 verbale): 1166;
schede autenticate con bollo (p. 11 verbale): 1166;
votanti (p. 27 verbale): 375;
differenza schede vidimate - schede votate: non indicato nel verbale (cfr. p. 29);
differenza effettiva: 791;
.Potenzialmente la discrepanza è pari a 791 schede;

Sez. n. 26: elettori iscritti (p. 9 verbale): 1160;
schede autenticate con bollo (p. 11 verbale): 1001;
schede autenticate in corso di votazione (p. 28 verbale): l;
totale schede vidimate: 1002;
votanti (p. 27 verbale): 684;
differenza schede vidimate schede votate: da verbale (p. 29): 316, differenza effettiva: 317;
.discrepanza di l scheda;

Sez. n. 28: elettori iscritti (p. 9 verbale): 1159;
schede autenticate con bollo (p. 11 verbale): 1159;
schede autenticate in corso di votazione (p. 28 verbale): 5;
totale schede vidimate: 1164;
votanti (p. 27 verbale): 716;
differenza schede vidimate - schede votate: da verbale (p. 29): 443, differenza effettiva: 448;
discrepanza di 5 schede.

Il totale delle discrepanze che emergono dai verbali delle suddette sezioni per il turno di ballottaggio è di 1733.

Parte ricorrente assume poi che nella fattispecie non si possa fare riferimento alla cosiddetta “prova di resistenza” stante la profonda lesione alla libertà di voto dovuta alle numerose e diffuse irregolarità.

In via subordinata parte ricorrente chiede la ripetizione delle operazioni elettorali nelle sezioni sopra indicate.

2.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 33 del d.P.R. n. 570 del 1960.

Parte ricorrente assume che, il Sig. F D F è stato candidato in due liste, entrambe collegate al candidato Sindaco Sig. T D Z. Si tratta della lista n. 25, denominata "Idea Comune con T D Z Sindaco", nella quale il Sig. D F era al n. 5 nell'ordine di lista;
e della lista n. 26, denominata "C cambia con T D Z", nella quale il Sig. D F era al n. 7 nell'ordine di lista. Tali gravissimi vizi comporterebbero, a detta dei ricorrenti, l'annullamento dell'ammissione dì entrambe le liste alla competizione elettorale.

Ne conseguirebbe che la raccolta di firme che ha consentito l'ammissione delle due liste debba ritenersi viziata e debba essere annullata, dato che non è possibile presumere che i sottoscrittori avrebbero garantito alle due liste in esame un sostegno sufficiente ove fosse mancato il nominativo del Sig. D F.

Ne consegue secondo parte ricorrente che l’annullamento delle due liste comporterebbe anche l’annullamento di tutti i voti raccolti dal candidato Sindaco D Z, che sono stati 1492, il che, data l’incertezza di assegnazione di 1492 voti, imporrebbe l’annullamento delle elezioni e la loro integrale ripetizione.

3- La prova di resistenza per il primo turno di elezioni sarebbe superata sommando le cosiddette “schede ballerine” del primo turno n. 291 con i voti raccolti dalle liste n. 25 e 26, n. 423, superando così lo scarto di 688 voti tra il secondo ed il terzo candidato sindaco, con conseguente illegittimità del successivo ballottaggio.

4- Violazione e falsa applicazione degli artt. 47, 53, 54~ 68, 70 dei d.P.R. n. 570 del 1960. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 15 del 1991: sarebbero state individuate anche le ulteriori irregolarità comportanti autonomi vizi di annullamento.

Primo turno di votazioni (5 giugno 2016):

Sez. n. 4: a p. 32 non è indicato lo scrutatore designato per estrarre dall'urna le schede;

Sez. n. 5: a p. 12 non sono riportate la data e l'ora di chiusura della prima parte del verbale;

Sez. n. 6: a p. 12 non è riportata l'ora di chiusura della prima parte del verbale e non è stato apposto il bollo della Sezione;
alle pp. 53 e sgg. manca l'indicazione del totale dei "voti di lista validi";
a p. 100 non sono state riportate data e ora di chiusura del verbale;

Sez. n. 7: a pp. 3 e 5 manca la firma del "Vicepresidente", a p. 31 manca la firma del "Presidente";
a p. 100 non sono state riportate data e ora di chiusura del verbale;

Sez. n. 10: Non sono state firmate le pp. 7, 15, 17,21,23,31,39,41,43,45,47;
a p. 100 manca l'ora di chiusura del verbale;

Sez. n. 11: Nessuna pagina del verbale è stata firmata (a parte le pp. 3 e 5);
manca ogni indicazione relativa al numero di elettori iscritti (p. 9), schede da autenticare (p. 10), schede vidimate (p. 11), numero di votanti (p. 27), schede scrutinate (p. 48);
non sono state compilate le liste da p. 53 a p. 94 ed è impossibile verificare i voti di preferenza di ogni singolo candidato e il totale dei voti di lista validi.

Sez. n. 13: a p. 100 non sono state riportate data e ora di chiusura del verbale;

Sez. n. 14: a p. 100 non sono state riportate data e ora di chiusura del verbale;

Sez. n. 17: a p. 100 non sono state riportate data e ora di chiusura del verbale;

Sez. n. 19: a p. 16 il presidente ha accertato che non ci fossero elettori non deambulanti iscritti ad altra Sezione che hanno votato nella Sezione n. 19, mentre a p. 27 risultano conteggiati 5 elettori non deambulanti;
a p. 100 non è stata riportata l'ora di chiusura del verbale;

Sez. n. 21: a p. 12 non è stato apposto il bollo della Sezione;
a p. 100 non sono state riportate data e ora di chiusura del verbale;

Sez. n. 22: a p. 29 il presidente ha accertato l'incongruenza tra numero di schede autenticate non utilizzate e numero di elettori che non hanno votato motivandola in tal senso: "sono state autenticate tutte le schede fornite dal Comune, pari a 1320. Risultano però autenticate, in sostituzione di quelle deteriorate o annullate, ulteriori 3 schede nel corso della votazione.

Sez. n. 24: a p. 32 non è indicato lo scrutatore designato per estrarne dall'urna le schede;
alle pp. da 55 a 89 non è stato riportato il totale dei voti di lista validi;
a p. 100 non sono state riportate data e ora di chiusura del verbale;

Sez. n. 25: a p. 32 non è indicato lo Scrutatore designato per estrarre dall'urna le schede;
a p. 100 non sono state riportate data e ora di chiusura del verbale;

Sez. n. 26: a p. 10 manca l'indicazione delle schede da autenticare;
a p. 12 non è riportata l'ora di chiusura della prima parte del verbale;
a p. 23 è riportato un reclamo che lamenta il fatto che abbiano votato anche elettori di sezioni diverse dalla n. 26;
p. 25 non è compilata ed è del tutto incerto il momento di chiusura della votazione;
le pp. 27, 28, 29 e 48 non sono compilate ed è del tutto incerto il numero di votanti, il numero di schede autenticate non utilizzate e il numero di schede scrutinate;
a p. 32 non è indicato lo scrutatore designato per estrarre dall'urna le schede;
a p. 50 non è riportato il totale dei voti di lista validi;
da p. 53 a p. 94 non sono stati riportati i voti di ciascun candidato e il totale dei voti di lista validi;
nel "riepilogo" a p. 95 vengono riportati solo il numero di schede bianche e di schede nulle, senza riportare i voti validi;
a p.100 non viene riportata l'ora di chiusura del verbale;

Sez. n. 27: a p. 100 non sono state riportate data e ora di chiusura del verbale;

Sez. n. 31: a p. 32 non è indicato lo scrutatore designato per estrarre dall'urna le schede;

Sez. n. 33: a p. 12 non sono riportate la data e l'ora di chiusura della prima parte del verbale;
a p. 32 non è indicato lo scrutatore designato per estrarre dall'urna le schede.

Turno di ballottaggio del 19 giugno 2016:

Sez. n. 1: a p. 3, par. 1 manca l'indicazione dell'ora;
a p. 12, par. 7, manca l'indicazione di data e ora;
a p. 14, par. 8, manca l'indicazione di data e ora;
a pp. 28-29, par. 19-20, è erroneamente indicato come numero di schede autenticate in corso di votazione 800 anziché 0;
a p. 35, par. 26, è indicato il numero dei voti validi (anziché quello dei voti dichiarati nulli all'esito dello scrutinio) riportati dai candidati sindaci;
a p. 43, par. 33 manca l'indicazione dell'ora di chiusura delle operazioni elettorali;


Sez. n. 2: a p. 12, par. 7, manca l'indicazione dell'ora;
a p. 29, par. 20, non è cancellata la dicitura "non corrisponde" in sede di verifica della corrispondenza del numero delle schede autenticate non utilizzate con quello degli elettori iscritti che non hanno votato;
a p. 32, par. 23, manca l'indicazione dello scrutatore designato mediante sorteggio per estrarre le schede dall'urna;
a p. 35, par. 26, non è indicato il numero dei voti dichiarati nulli;

Sez. n. 3: a p. 35, par. 26, è indicato il numero dei voti validi (anziché quello dei voti dichiarati nulli all' esito dello scrutinio) riportati dai candidati sindaci;

Sez. n. 4: a p. 35, par. 26, il numero dei voti, per i candidati sindaci, dichiarati nulli all’esito dello scrutinio non corrisponde al numero delle schede dichiarate nulle di cui al par. 25;
a p. 39, nel riepilogo, il "totale E" (552) non corrisponde al "totale F" dei votanti della sezione (555);

Sez. n. 5: alle pp. 10·-11, par. 5, il numero delle schede autenticate dagli scrutatori (400) non corrisponde al numero di schede su cui è stato impresso il bollo (1000);
a p. 14, par. 8 non sono indicate né la data né l'ora del giorno in cui viene dichiarata aperta la votazione;
a p. 29, par. 20, non è cancellata la dicitura "non corrisponde" in sede di verifica della corrispondenza del numero delle schede autenticate non utilizzate con quello degli elettori iscritti che non hanno votato;
a p. 35, par. 26, non è indicato il numero dei voti dichiarati nulli;
a p. 36, par. 27, ("Voti contestati") non sono indicati i motivi della contestazione relativi a due schede contestate, né la decisione presa dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione;

Sez. n. 6: a p, 14 manca l'indicazione della data e dell'ora in cui viene dichiarata aperta la votazione presso l'ufficio elettorale;
le pagine da 28 in poi non sono sottoscritte né dal Presidente, né dagli scrutatori;
a p. 29, par. 20, non è cancellata la dicitura "non corrisponde" in sede di verifica della corrispondenza del numero delle schede autenticate non utilizzate con quello degli elettori iscritti che non hanno votato;
sempre a p. 29 è stato cancellato e poi riscritto il dato delle schede autenticate non utilizzate;
a p. 43, par. 33, mancano l'orario e la data di chiusura delle operazioni elettorali;

Sez. n. 7: a p. 14 manca l'indicazione dell'ora e del giorno in cui è dichiarata aperta la votazione;
a p. 29, par, 20, non è cancellata la dicitura "non corrisponde" in sede di verifica della corrispondenza del numero delle schede autenticate non utilizzate con quello degli elettori iscritti che non hanno votato;

Sez. n. 9: a p, 29 manca il dato relativo al numero delle schede autenticate e non utilizzate per la votazione;
a p. 35, par. 26, è indicato il numero dei voti validi (anziché quello dei voti dichiarati nulli all'esito dello scrutinio) riportati dai candidati a sindaco;

Sez. n. 10: alle pp. 7, 15, 17, 21 e 23 mancano le sottoscrizioni dei componenti dell’ufficio elettorale;
a p. 29, par. 20, non è cancellata la dicitura "non corrisponde'" in sede di verifica della corrispondenza del numero delle schede autenticate non utilizzate con quello degli elettori iscritti che non hanno votato;

Sez. n. 11: alle pp. 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21 e 23 mancano le sottoscrizioni dei componenti dell'ufficio elettorale;
a pp. 10-11 manca l'indicazione del numero delle schede da autenticare e di quelle che sono state effettivamente autenticate, anche se risulta l'apposizione della firma degli scrutatori per 30 schede;
a p. 29, par. 20, non è cancellata la dicitura "non corrisponde" in sede di verifica della corrispondenza del numero delle schede autenticate non utilizzate con quello degli elettori iscritti che non hanno votato;

Sez. n. . 12: p. 29, par. 20, non è cancellata la circostanza "non corrisponde" in sede di verifica della corrispondenza del numero delle schede autenticate non utilizzate con quello degli elettori iscritti che non hanno votato;
a p. 39, nel riepilogo, il "totale E” (9) non corrisponde al "totale F" dei votanti della sezione (10);

Sez. n. 13: a p, 29, par. 20, non è cancellata la dicitura "non corrisponde" in sede di verifica della corrispondenza del numero delle schede autenticate non utilizzate con quello degli elettori iscritti che non hanno votato;

Sez. n. 14: a p. 27, par. 17, manca l'indicazione del numero dei votanti della sezione;
a p. 29, par. 20, manca l'indicazione del numero di schede autenticate non utilizzate per la votazione e non è cancellata la dicitura "non corrisponde" in sede di verifica della corrispondenza del numero delle schede autenticate non utilizzate con quello degli elettori iscritti che non hanno votato;

Sez. n. 16: a p. 27, par. 17, è riportato il numero degli aventi diritto al voto invece di quello dei votanti;

Sez. n. 17: a p. 29, par. 20, non è cancellata la dicitura "non corrisponde" in sede di verifica della corrispondenza del numero delle schede autenticate non utilizzate con quello degli elettori iscritti che non hanno votato;

Sez. n. 19: a p. 29, par. 20, non è cancellata la dicitura "non corrisponde" in sede di verifica della corrispondenza del numero delle schede autenticate non utilizzate con quello degli elettori iscritti che non hanno votato;

Sez. n. 20: a p. 35, par. 26, è indicato il numero dei voti validi (anziché quello dei voti dichiarati nulli all'esito dello scrutinio) riportati dai candidati a sindaco;

Sez. n. 23: a p. 14, par. 8, manca l'indicazione di data e ora;
a p. 29, par. 20, manca l'indicazione del numero di schede autenticate non utilizzate per la votazione e non è cancellata la dicitura "non corrisponde" in sede di verifica della corrispondenza del numero delle schede autenticate non utilizzate con quello degli elettori iscritti che non hanno votato;
a p. 35, par. 26, è indicato il numero dei voti validi (anziché quello dei voti dichiarati nulli all'esito dello scrutinio) riportati dai candidati sindaci;
a p. 37, par. 29 manca l'indicazione del numero di schede scrutinate;

Sez. n. 24: a p. 29, par. 20 non è cancellata la dicitura "non corrisponde" in sede di verifica della corrispondenza del numero delle schede autenticate non utilizzate con quello degli elettori iscritti che non hanno votato;
a p. 43, par. 33 mancano l'orario e la data di chiusura delle operazioni elettorali;

Sez. n. 25 a p. 27, par. 17, è riportato il numero degli aventi diritto al voto invece di quello dei votanti;
a p. 29, par. 20, non è cancellata la dicitura "non corrisponde" in sede di verifica della corrispondenza del numero delle schede autenticate non utilizzate con quello degli elettori iscritti che non hanno votato;
a p. 35, par. 26 non è indicato il numero dei voti dichiarati nulli;

Sez. n. 26: a p. 35, par. 26, è indicato il numero dei voti validi (anziché quello dei voti dichiarati nulli all'esito dello scrutinio) riportati dai candidati sindaci;

Sez. n. 30: a p. 27, par. 17, è riportato il numero degli aventi diritto al voto invece di quello dei votanti;

Sez. n. 32: a p. 35, par. 26, è indicato il numero dei voti validi (anziché quello dei voti dichiarati nulli all' esito dello scrutinio) riportati dai candidati sindaci.

In conclusione sul punto, parte ricorrente assume che pur ove le violazioni di quanto previsto dal Testo Unico descritte nel presente motivo di ricorso fossero considerate, prese singolarmente, mere irregolarità, il gran numero delle stesse e la loro diffusione (è coinvolta la quasi totalità delle Sezioni elettorali), anche alla luce delle altre gravissime illegittimità segnalate nei precedenti motivi di ricorso, dimostrerebbero la non corrispondenza dei dati recati dai verbali rispetto alla volontà del corpo elettorale.

II^ - Con memoria depositata il 12 settembre 2016 si sono costituiti i controinteressati (D’Alessandro, D M, P, S, L, D Z e P) eccependo preliminarmente: a) la tardività del ricorso, in quanto depositato il 21 luglio 2016, a fronte della proclamazione dell’elezione del sindaco avvenuta il 20 giugno 2016;
b) l’inammissibilità dello stesso per mancata impugnazione del verbale dell’Ufficio elettorale centrale del 6 giugno 2016 relativo al primo turno;
nel merito hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso;
c) in quanto non sussistono le irregolarità rilevate col primo motivo, per lo scrutinio delle votazioni sia del primo che del secondo turno ed in ogni caso non è provato che abbiano ed in che modo inciso sul risultato elettorale;
d) non sussiste la doppia candidatura di D F, e comunque essa sarebbe stata ininfluente sui risultati;
e) sono irrilevanti le censure dell’ultimo motivo di gravame riguardanti irregolarità nella sottoscrizione dei verbali, nell’omessa indicazione degli orari, e non veritiere quelle relative alla mancata autenticazione di schede. Infine parte controinteressata solleva eccezione di inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza.

In pari data si è costituito, con separato atto, anche il controinteressato R, che ha svolto eccezioni e difese analoghe a quelle degli altri controinteressati.

Con memoria depositata il 31 ottobre 2016 si è costituito in giudizio altro gruppo di controinteressati, meglio indicati in epigrafe (capolista R F) che ha pure sostenuto l’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi, mancata allegazione di prove idonee e mancato superamento della prova di resistenza;
l’infondatezza nel merito perché non risulta che mere irregolarità abbiano inficiato nella sostanza il risultato elettorale.

Infine, sempre in data 31 ottobre 2016 si è costituito in giudizio il comune di C che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse per mancato superamento della prova di resistenza, sostenendo altresì che la rilevata discrepanza tra schede autenticate e schede votate non può comportare per ciò stesso l’annullamento della votazione;
la mancata indicazione nei verbali delle schede autenticate non utilizzate configura una mera discrepanza ipotetica, superabile con una semplice operazione matematica;
eccepisce altresì la tardività del ricorso, nei termini di cui alla memoria dei primi controinteressati, e la sua inammissibilità per mancata impugnazione del verbale dell’Ufficio elettorale centrale del 6 giugno 2016;
generiche sono le censure relative alle operazioni del turno di ballottaggio;
nel merito assume il comune che il ricorso sia infondato, richiamando il principio giurisprudenziale della c.d. strumentalità delle forme, vigente in materia elettorale, svolgendo, per il resto, argomentazioni analoghe a quelle contenute nella difesa dei primi controinteressati.

Alla pubblica udienza del 17 novembre 2016 i difensori delle parti hanno ribadito tesi e ragioni e quindi la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe sono state impugnate le operazioni di voto relative alle elezioni del consiglio comunale e del sindaco del comune di C;
sia quelle del primo turno svoltesi il 5 giugno, sia quelle di ballottaggio svoltesi il 19 giugno.

1-Preliminarmente il Collegio deve prendere in esame le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistente e controinteressata.

1.1-La prima riguarda la tardività del ricorso in quanto lo stesso risulta depositato presso la segreteria del tribunale in data 21 luglio 2016, mentre il sindaco sarebbe stato proclamato eletto il 20 giugno 2016, e quindi sarebbe stato violato il disposto dell’art. 130 c.1 lett.a) del c.p.a.

Il Collegio non condivide tale censura.

E’ pur vero infatti che nel verbale dell’Ufficio elettorale centrale relativo al ballottaggio si legge che il Sindaco è stato proclamato eletto alle ore 17,25 del giorno 20 giugno, ma detto verbale, unitario, è stato sottoscritto in data 21 giugno 2016, talché deve ritenersi che in data 20 giugno non è stata chiusa una prima autonoma parte del verbale con proclamazione dell’elezione del sindaco, bensì che l’annotazione che si legge nel verbale è una registrazione “storica” di ciò che è avvenuto nella prima parte della riunione ( in data 20 giugno) che poi è proseguita per concludersi il giorno successivo, con verbalizzazione di chiusura e giuridica proclamazione degli eletti alla data del 21 giugno 2016.

1.2-La seconda eccezione riguarda la mancata impugnazione del verbale dell’Ufficio elettorale centrale riguardante il primo turno di elezioni, svoltosi in data 5 giugno 2016, insediatosi il 16 giugno 2016.

L’eccezione è solo in parte fondata.

E’ infatti evidente che l’impugnazione di un atto diviene necessaria ove esso presenti profili di lesività degli interessi vantati dal ricorrente. Nel caso in esame l’eccezione non indica se ed in che misura il verbale dell’Ufficio centrale per il primo turno comporti lesione degli interessi vantati in ricorso.

Il Collegio rileva al riguardo che in detto verbale sono prese in considerazione le violazioni riscontrate nel ricorso riguardanti le discrepanze tra schede votate e schede utilizzate, relative alle sezioni 26, 28 e 33, e vengono in certo modo addotte giustificazioni alle irregolarità riscontrate;
solo in questi termini diventano inammissibili le censure svolte nel primo motivo e riguardanti dette sezioni (per le quali il totale delle discrepanze ammonta a n. 123). Le discrepanze evidenziate quindi in numero di 291 scendono a 168.

Della terza censura di inammissibilità per mancato superamento della prova di resistenza si dirà di seguito.

2-Andando quindi ad esaminare il merito delle censure, il Collegio premette che le argomentazioni di parte ricorrente saranno esaminate separatamente per quanto attiene al primo turno ed a quello di ballottaggio

2.1- Nel primo motivo di ricorso si contesa la mancata corrispondenza tra schede autenticate, schede votate e schede autenticate non utilizzate: in molte sezioni il dato sarebbe errato.

Orbene, per il primo turno deve notarsi come in alcune sezioni le discrepanze tra schede autenticate, schede votate e schede non utilizzate, siano giustificate da un attento esame dei verbali: ad esempio nella sezione 1 si nota dal verbale che sono state restituite tre schede in quanto deteriorate (pag.22), e quindi sono state fornite agli elettori altre tre schede;
secondo la procedura queste tre ulteriori schede dovevano essere prese dal pacco delle schede non autenticate ( nella sezione risultavano già autenticate n. 800 schede) , mentre chiaramente sono state prese nel pacco di quelle già autenticate in quanto nella sez. 19 lett. d) le schede autenticate in sostituzione di quelle deteriorate sono indicate con il nume zero (pag. 29).

Pertanto la rilevata discrepanza di n. 3 schede si spiega con questo errore materiale compiuto dal seggio.

Analogo errore si riscontra nella sezione n. 3 (per n. 1 scheda).

Così nella sezione n. 11 risultano autenticate n. 50 schede delle quali risultano votate almeno 19 (voti validi);
è evidente che il n. 61 indicato come schede autenticate e non utilizzate è un errore materiale, che potrebbe verosimilmente riferirsi al numero totale delle schede consegnate, ovvero un errore di scrittura (61 invece di 31).

In ogni caso questa prima parte della prima censura che riguarda le operazioni del primo turno porterebbe all’annullamento di 164 schede.

Invero appare anche opinabile che le rilevate discrepanze possano portare automaticamente all’annullamento di un numero di voti corrispondente, in quanto dai verbali risulta che le operazioni di voto, per quanto riguarda la procedura di autenticazione delle schede e quella di messa in custodia in apposita cassetta sigillata, sono state regolari, emerge altresì la certificazione che nessuno si è allontanato durante tali operazioni, l’attestazione del Presidente di seggio che i sigilli apposti alla porta d’ingresso del seggio risultano integri, che le operazioni elettorali si sono svolte regolarmente, che nessun elettore ha riconsegnato schede mancanti di bollo o di firma dello scrutatore, che in definitiva non risultano contestazioni sul numero dei votanti e sui voti espressi;
il tutto sembra deporre più verosimilmente per errori di calcolo nell’individuazione delle schede non utilizzate, non risultando appunto elementi concorrenti che possano deporre per una diversa soluzione.

Ma, in ogni caso, la differenza tra il secondo classificato D’Alessandro ed il terzo Mosillo è stata di 688 voti, pertanto non risulta qui superata la prova di resistenza;
infatti anche ad ammettere che i 164 voti (od anche i 291 ipotizzati dal ricorrente) fossero tutti da attribuire a D’Alessandro, il loro annullamento non influirebbe sull’esito della prima votazione del 5 giugno 2016, ai fini della individuazione dei soggetti da confrontare in sede di ballottaggio.

2.2--Al riguardo tuttavia parte ricorrente assume che la prova di resistenza, in primo luogo non dovrebbe essere ammessa considerata la gravità ed estensione delle irregolarità, e comunque sarebbe superata se ai 291 voti da togliere a D’Alessandro si sommano i 423 voti raccolti dalle liste 25 e 26;
censura questa sviluppata nel secondo motivo di gravame, nel quale si sostiene che uno stesso candidato (D F) si sarebbe presentato in due liste, entrambe collegate al candidato sindaco D Z.

Non può in primo luogo, ad avviso del Collegio, ragionevolmente sostenersi che nella fattispecie non trovi applicazione la fondamentale regola della prova di resistenza, in quanto è principio consolidato in giurisprudenza che le irregolarità o illegittimità devono comportare una concreta incidenza sui risultati elettorali per poter essere prese in considerazione ai fini dell’annullamento delle elezioni o della riassegnazione di seggi (Cons. di Stato sez. V 16.3.2016 n. 1067).

In secondo luogo la tesi sostenuta da parte ricorrente non può condividersi per i seguenti motivi.

La normativa in primo luogo prevede all’art. 33 del T.U. 570/60 la cancellazione dalle liste della doppia candidatura, ricavandosi da ciò che non possono essere considerate in nessuna delle due liste le eventuali preferenze attribuite.

Peraltro nel caso in esame non è smentita la circostanza che il candidato in questione non abbia presentato dichiarazione di accettazione della candidatura per la lista n. 26;
se a ciò si aggiunge che in detta lista tale candidato non ha raccolto nessuna preferenza, emerge chiaramente che la doppia candidatura era frutto di un mero errore materiale e che l’elettorato non è stato sviato da tale errore, considerando appunto l’assenza della candidatura nella seconda lista;
mancato sviamento che incide evidentemente anche sulla validità dei voti espressi nella prima lista (n. 356)

In ogni caso è difficile sostenere che la sua presenza “non votata” nella lista n. 26 abbia influito su tutti i voti della lista.

E quindi anche a voler considerare che tutti i voti della lista 25 (n. 356) se non ci fosse stato il candidato D F invece di andare al candidato sindaco D Z sarebbero andati al terzo classificato M (!) , la prova di resistenza ai fini della scelta dei candidati da presentare al ballottaggio non verrebbe comunque superata, anche a voler considerare il numero massimo delle schede irregolari individuate dai ricorrenti nella prima parte del primo motivo di ricorso (291;
che tuttavia, per le ragioni dette, non possono essere più di 164).

Deve quindi escludersi che le censure di parte ricorrente possano portare ad una modifica nella individuazione dei due candidati al ballottaggio.

2.3-Passando quindi alle operazioni relative al turno di ballottaggio, si evidenzia in primo luogo che la differenza tra il sindaco eletto D’Alessandro ed il ricorrente Golini Petrarcone è stata di voti 249.

Orbene con la seconda parte della prima censura si evidenziano, come specificato nella esposizione in fatto, discrepanze anche nei verbali relativi al turno di ballottaggio, tra schede vidimate, schede votate e schede vidimate non utilizzate.

A tale riguardo deve farsi una distinzione tra due diversi tipi di censura contenuti in tale profilo: con il primo, che riguarda le sezioni 3, 4, 6,12, 26 e 28, si evidenzia una discrepanza tra le schede non utilizzate, effettivamente indicate nel verbale, e quelle risultanti dalla differenza tra le schede autenticate e quelle votate: il totale delle schede erroneamente indicate è, in questo caso, di n. 16. Un secondo tipo di censura invece riguarda c.d. discrepanze “potenziali” perché derivano dal fatto che i verbalizzanti non hanno indicato alcuna differenza tra schede autenticate e schede votate, non individuando quindi il numero delle schede non utilizzate: parte ricorrente assume che la mancata indicazione delle schede non utilizzate comporta una discrepanza pari al totale della differenza tra schede autenticate e schede votate: così facendo si raggiunge il numero totale di 1.717, che sommato alle 16 di cui sopra porta ad un complessivo di 1.733, numero assai maggiore della differenza di voti tra i primi due candidati nel ballottaggio.

Tuttavia appare non condivisibile il ragionamento di parte ricorrente quando assume che la mancata indicazione delle schede autenticate non utilizzate comporterebbe l’invalidazione di un numero di voti equivalente alla differenza tra schede autenticate e schede votate. Appare molto più verosimile ritenere che si sia trattato di una mera dimenticanza nella redazione del verbale, essendo assolutamente indimostrato che moltissime schede per ogni sezione (sez. 9 n. 238, sez.14 n. 688, sez.23 n.791) possano qualificarsi come “ballerine”.

Del resto sul punto il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare come la mancata verbalizzazione del numero delle schede non utilizzate non possa dar luogo alla nullità delle operazioni elettorali (Sez.V 13 aprile 1999 n. 421). E ciò anche perché l’elemento “indiziario” della discrepanza o della mancata verbalizzazione non è suffragato dalla verbalizzazione di irregolarità concorrenti, ma anzi la verbalizzazione della regolarità di tutte le altre operazioni, come in precedenza detto, smentisce l’assunto ipotetico dei ricorrenti.

Resterebbe, nella migliore delle ipotesi per i ricorrenti, una discrepanza di 16 schede, assai lontana nel numero rispetto alla differenza di voti tra il primo ed il secondo classificato nel turno di ballottaggio.

2.4 Con la quarta censura (la terza riguarda il presunto superamento della prova di resistenza, del quale si è già detto), che concerne irregolarità riscontrate sia nelle operazioni di scrutinio del primo turno che in quelle di ballottaggio, parte ricorrente intende travolgere il risultato dell’intera tornata elettorale tenutasi a C nelle giornate del 5 e del 19 giugno 2016.

Tali irregolarità, meglio descritte nella parte in fatto, riguardano : mancata indicazione dello scrutatore designato per estrarre le schede dall’urna, mancata indicazione della data e dell’ora di chiusura del verbale;
mancanza della firma di Presidente e Vice presidente in una pagina del verbale;
mancanza di firme in alcune pagine di verbale;
erronea indicazione di elettori non deambulanti;
mancata apposizione del bollo in alcune pagine del verbale;
incertezze sul numero dei votanti, erronee collocazioni nei vari paragrafi di dati da riportare in altri paragrafi, mancata indicazione delle schede autenticate non utilizzate.

Ad avviso del Collegio si tratta di plurime irregolarità o inesattezze nella compilazione dei verbali che non possono condurre all’annullamento dell’intera tornata elettorale.

E’ appena il caso di osservare come, evidentemente, l’elevato numero di operazioni da compiere e verbalizzare, la non sempre adeguata preparazione ed attenzione di Presidenti e scrutatori, la necessità di rispettare tempi rapidi, hanno sempre comportato, in tutte le elezioni, errori diffusi: nessuna elezione si salverebbe se ogni irregolarità o imprecisione dovesse comportare l’annullamento delle operazioni tutte. Anche per questo motivo appare assai ragionevole l’ampia utilizzazione della c.d. prova di resistenza, che tende a circoscrivere la rilevanza degli errori. E quindi è in linea di principio sempre necessario individuare la concreta e specifica rilevanza della violazione riscontrata sul risultato elettorale (Cons. di St. sez. V n. 3356/2014).

Ed anche laddove non sia direttamente applicabile la prova di resistenza, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha sempre affermato che possono avere rilevanza solo quelle anormalità procedimentali che impediscano l’accertamento della regolarità delle operazioni elettorali con effettiva e radicale diminuzione delle garanzie di legge (Sez. V n.3166/2016).

E così, ad esempio è stata esclusa la rilevanza significativa alla mancata sottoscrizione di ogni singola pagina del verbale sezionale (Cons di St. sez. V n.3151/2014), ovvero la mancata indicazione dell’orario delle operazioni (TAR Lecce n. 3155/2014).

Di tale natura, meramente formale, devono quindi ritenersi anche l’erronea collocazione di dati nei vari paragrafi del verbale, laddove sia comunque possibile risalire alla realtà dei fatti, ovvero la mancata apposizione del bollo in alcune pagine, o la mancata indicazione dello scrutatore designato ad estrarre le schede dall’urna, soprattutto laddove non si evidenziano le concrete conseguenze sulle operazioni svolte.

Per quanto riguarda poi le anomalie della sez. 11 (turno di ballottaggio) si ricade nella questione delle schede autenticate, non utilizzate, di cui si è già detto in precedenza per quanto attiene alla sua autonoma irrilevanza (cfr anche TAR Bari sez. III n. 251/2010).

Anche il rilievo relativo alla sez. 19, riguardante la mancata annotazione di elettori non deambulanti iscritti in altra sezione che abbiano votato nella sez. 19, non contraddice di per sé il fatto che abbiamo votato nella sezione cinque elettori non deambulanti.

Per le irregolarità riscontrate nella sez. 26 (primo turno), deve considerarsi che nel verbale dell’Ufficio centrale le questioni sono state esaminate, ed i ricorrenti non hanno impugnato, come detto, tale verbale.

Del resto rilevare errori nella compilazione dei verbali di sezione, senza indicare come e perché essi dovrebbero inficiare l’intera operazione, rende l’errore mera irregolarità formale, soprattutto laddove esso sia riconoscibile alla luce degli altri numerosi elementi concorrenti, presenti nella verbalizzazione, che escludono una rilevanza di carattere e profilo generale. Così ad es. per la mancata indicazione delle schede da autenticare, laddove poi siano indicate le schede autenticate e tale numero sia congruo con quello degli aventi diritto al voto nella sezione (di cui al parg. 5). Ovvero per la generica indicazione di un reclamo che lamenta il fatto che abbiano votato anche elettori di sezioni diverse, laddove ciò è in primo luogo consentito dalle norme a determinate condizioni e per determinati soggetti, e comunque non vengano fornite precise indicazioni sull’entità e sulla natura della irregolarità (sez. 26 primo turno).

3-In conclusione, l’inammissibilità di una parte delle censure contenute nel primo profilo di gravame, l’infondatezza sostanziale del secondo motivo, comportano il mancato superamento della prova di resistenza (sia per il primo turno che per il turno di ballottaggio) che, nell’ambito del diritto amministrativo, conduce alla reiezione del ricorso per profili oggettivi di irrilevanza sul risultato finale delle violazioni rilevate.

L’ultimo motivo, concernente irregolarità riscontrate e diffuse nei verbali di sezione, deve essere respinto nel merito, dovendosi tali irregolarità, per i motivi in precedenza esposti, assumere la natura di mere irregolarità formali in quanto non idonee ad impedire l’accertamento della regolarità complessiva delle operazioni elettorali ed a comprimere le garanzie fondamentali assicurate dalla normativa elettorale.

Considerata la complessità delle questioni trattate, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

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