TAR Parma, sez. I, sentenza 2014-02-26, n. 201400064
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00064/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00307/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 307 del 2011, proposto da:
G L, rappresentato e difeso dall'avv. D G, con domicilio eletto presso l’avv. Matteo Sollini in Parma, borgo Antini, 3;
contro
Comune di Tornolo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. M P, con domicilio eletto presso il suo studio in Parma, vicolo dei Mulini, 6;
nei confronti di
R B e M B, rappresentati e difesi dagli avv.ti P R e N O, con domicilio eletto presso l’avv. Carlo Masi in Parma, via Mistrali, 4;
per l'annullamento
della D.I.A. n. 1326 presentata da Bottini R e Mirella al Comune di Tornolo per intervento di ristrutturazione edilizia in località Case Belloni e/o silenzio assenso formatosi sulla stessa;
della D.I.A. n. 1380 presentata il 18 aprile 2005;
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata al Comune il 16 maggio 2006;
e per il risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tornolo e di R e M B;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa L M;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2014, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 24 maggio 2011 e depositato il successivo 30 maggio, il sig. L G ha impugnato la Denuncia di inizio attività prot. 1380 del 18 aprile 2005 e la successiva DIA in variante prot. 1326 del 17 maggio 2006, presentata dai sigg.ri R e M B al Comune di Tornolo per la ristrutturazione edilizia e ricostruzione di porzione di fabbricato sull’immobile in Tornolo, località Case Belloni, in NCEU al foglio 40, sviluppo A, mappale n. 180 b.
Affermando di aver conosciuto tali atti il 29 aprile 2011, hanno impugnato il silenzio assenso sugli stessi formatosi nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata dai suddetti signori il 16 maggio 2006.
Si è costituito in giudizio il Comune di Tornolo resistendo al gravame e chiedendone la reiezione.
Si sono costituiti in giudizio, altresì, i controinteressati, eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili e chiedendone, in subordine, la reiezione per infondatezza.
In vista della trattazione del merito le parti hanno depositato ulteriore documentazione e scritti difensivi.
Il ricorrente ha, altresì, depositato fuori termine una relazione tecnica di parte.
All’udienza pubblica del 30 gennaio 2014, dopo lunga illustrazione delle rispettive tesi difensive, su richiesta dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorrente agisce in giudizio affermandosi comproprietario dell’immobile su cui è stato assentito l’intervento di ristrutturazione contestato e ne censura il titolo edilizio sotto diversi profili.
Afferma, altresì, di aver avuto conoscenza degli atti impugnati soltanto in data 29 aprile 2011 allorchè ha eseguito accesso agli atti presso il Comune di Tornolo, onde adempiere all’incombente istruttorio fissato dal Giudice del Tribunale di Parma, nel giudizio di divisione proposto da R e M B e M L