TAR Firenze, sez. I, sentenza 2021-11-05, n. 202101455

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2021-11-05, n. 202101455
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202101455
Data del deposito : 5 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/11/2021

N. 01455/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00984/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 984 del 2021, proposto da
Supercondominio via Privata Bagatti, in persona del legale rappresentante pro tempore e M G, rappresentati e difesi dagli avvocati F A, M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F A in Firenze, lungarno A. Vespucci, 20;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Pistoia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Comune di Abetone Cutigliano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Chierroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via de' Rondinelli n. 2;

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio serbato dal Prefetto di Pistoia nonché dell'obbligo dello stesso di pronunciarsi con un provvedimento espresso sull'istanza formulata dai ricorrenti in data 7.7.2020 e inoltrata a mezzo raccomanda anticipata a mezzo PEC il successivo 8.7.2020;

e per la condanna

del Prefetto di Pistoia a pronunciarsi - entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della emananda sentenza - con un provvedimento espresso sull'istanza formulata. Con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Pistoia e di Comune di Abetone Cutigliano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 il dott. L V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con la memoria di replica depositata in data 22 ottobre 2021, i ricorrenti hanno confermato quanto già rilevato dalla difesa dell’Amministrazione comunale di Abetone Cutigliano in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse derivante dall’intervento della deliberazione 15 ottobre 2021 n. 159 della Giunta comunale che ha dato avvio al procedimento di costituzione del consorzio di gestione della strada vicinale e così superato la necessità dell’intervento sostitutivo del Prefetto di cui all’art. 14, 2° comma della l. 12 febbraio 1958, n. 126 (che presuppone un’inerzia dell’Amministrazione comunale ormai venuta meno).

Non rimane quindi altro alla Sezione che prendere atto della sopravvenuta cessazione dell’interesse alla decisione del ricorso in materia di silenzio della p.a. proposto dai ricorrenti;
sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

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