TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-10-29, n. 202400749

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-10-29, n. 202400749
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202400749
Data del deposito : 29 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/10/2024

N. 00749/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00505/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 505 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G F, Antimo D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria “ex lege” in via Dante, 23;



per l'annullamento

del provv. prot. n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale il Comando Regionale Sardegna della Guardia di Finanza ha rappresentato al M.llo -OMISSIS- (matr. n. -OMISSIS-) che: “la Commissione Permanente di Avanzamento, con verbale sottoscritto in data -OMISSIS-, ha definito la posizione del (medesimo--OMISSIS-), giudicandolo non idoneo all'avanzamento”, nonché per l'annullamento del verbale redatto dalla Commissione Permanente di Avanzamento del -OMISSIS-, oltre che per l'annullamento di tutti gli atti ed i provvedimenti prodromici, connessi, consequenziali, collegati ed allo stato sconosciuti in quanto assolutamente illegittimi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2024 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, Finanziere Allievo Maresciallo, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui la Commissione Permanente di Avanzamento, con verbale del -OMISSIS-, ha definito la sua posizione giudicandolo “non idoneo” all’avanzamento al grado superiore con riferimento all’aliquota di valutazione “ad anzianità” al 31.12.2018.

1.1. Nel verbale della Commissione si rileva che il militare è stato già valutato e giudicato non idoneo per l’aliquota determinata al 31.12.2017 e che nella documentazione relativa a quel periodo di valutazione risultano annotati in particolare:

“- giorni 7 di consegna di rigore, decorrenza -OMISSIS- per violazione dell’art. 751 del d.P.R. n. 90/2010 (T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare), i cui effetti risultano cancellati con determinazione del Comandante Regionale della Sardegna del -OMISSIS-);

- giudizi positivi nella documentazione caratteristica, tuttavia non di livello apicale;

- ricompensa di ordine morale: elogio nell’anno 2018”.

Nel verbale, poi, si evidenzia “la gravità della condotta tenuta dal valutando in occasione della grave sanzione disciplinare inflitta, anche per il pregiudizio arrecato all’immagine del Corpo, dalla quale emergono, in capo al militare, rilevanti connotazioni negative afferenti alle qualità di carattere” e si osserva che:

“- le qualità di carattere risultano, per loro natura, tendenzialmente stabili e, pertanto, le carenze evidenziate incidono in modo negativo sull’affidabilità del candidato a rivestire il grado superiore;

- sebbene gli effetti delle sanzioni disciplinari siano stati cancellati, la Commissione, ai fini dell’avanzamento, ne valuta l’incidenza dei fatti in relazione alle qualità complessive possedute dall’interessato”.

La Commissione, quindi, conclude giudicando il ricorrente “non idoneo” all’avanzamento perché “non possiede i requisiti di carattere necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore” ritenendo che, “in sede di bilanciamento, i gravi aspetti negativi evidenziati risultino tuttora prevalenti rispetto a quelli positivi indicati ai fini del giudizio circa il possesso, da parte dell’interessato, di tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni connesse al grado superiore al quale sono collegate maggiori responsabilità di comando e di controllo”.

1.2. Il provvedimento del -OMISSIS-, con cui era stata applicata al ricorrente - a seguito del suo coinvolgimento in un procedimento penale, poi conclusosi con sentenza, passata in giudicato, di proscioglimento per insussistenza del fatto contestato - la sanzione disciplinare della consegna di rigore per giorni 7, aveva la seguente motivazione: “Maresciallo frequentatore di un corso di qualificazione operativa, non ha tenuto una condotta esemplare a salvaguardia dell’immagine dell’Amministrazione ed a tutela del riserbo da mantenere sulle questioni militari”.

1.3. Afferma il ricorrente di avere tenuto, successivamente, una condotta sempre irreprensibile e di avere avuto, sia per l’anno 2017 sia per l’anno 2018, una valutazione complessiva superiore alla media.

La Commissione Permanente

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