TAR Brescia, sez. I, sentenza 2014-07-21, n. 201400851

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2014-07-21, n. 201400851
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201400851
Data del deposito : 21 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00609/2014 REG.RIC.

N. 00851/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00609/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 609 del 2014, proposto da:
D Z, rappresentato e difeso dall'avv. C E B, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;

contro

Questura di Bergamo, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'accesso

all’archivio di Gabinetto del Questore di Bergamo in relazione agli atti di apertura di un plico sigillato e secretato intestato al ricorrente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Bergamo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 il dott. A D Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

che il ricorrente sig. D Z, con ricorso notificato il 26 marzo 2014 ha chiesto, previo annullamento del sottostante rigetto, di esercitare il diritto di accesso, nella forma di visione e acquisizione di tutti gli atti inerenti le operazioni di apertura del fascicolo personale sigillato e secretato, avvenute presso la Questura di Bergamo, e comunque degli atti preordinati e finalizzati a tale operazione, compreso il provvedimento assunto a conclusione di tale procedimento;

che con nota datata 21 febbraio 2014 (depositata in atti il 5 giugno 2014, come doc. 2) , indirizzata al ricorrente e verosimilmente da quest’ultimo non conosciuta perché non pervenuta o rifiutata, la Questura di Milano informava lo stesso ricorrente che “in data 27 novembre 2013 , a mezzo di Raccomandata R/R respinta al mittente la S.V. veniva invitata per il successivo 2 dicembre in questi Uffici (Ufficio Personale della Questura di Milano ndr.) per assistere alle procedure di accesso al suo fascicolo personale secretato e custodito in modo autonomo e separato, in adesione a quanto richiesto, ai sensi dell’art. 391 quater c.p.p. dall’avv. Paolo Vinci, legale del Vice Questore Aggiunto della P.S. Dr.ssa (omissis), per preparare la propria difesa nell’ambito del procedimento penale nr. 15492/13 RGNR instaurato presso la Procura di Bergamo per l’ipotesi di reato di abuso d’ufficio, a seguito della citata denuncia. Si precisa che, anche su conforme parere del Dipartimento, veniva autorizzato l’accesso al predetto fascicolo, malgrado la secretazione, per consentire l’esercizio del diritto costituzionale di difesa da parte del Funzionario, specie in ragione del fatto che la documentazione richiesta era estranea ai motivi posti a fondamento della secretazione, la quale mira ad impedire la conoscenza indistinta di atti contenenti notizie su una vicenda giudiziaria che La riguarda. Infatti la difesa della dr.ssa (omissis) era interessata esclusivamente ad ottenere copia delle note di trasmissione del fascicolo della S.V. agli Uffici cui Ella è stata via via assegnata.

Si precisa che le operazioni di apertura del plico riservato, effettuate in data 2 dicembre u.s. dal Dirigente l’Ufficio Personale, sono state verbalizzate, filmate da un operatore del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica , nonché registrate su supporto video custodito unitamente al fascicolo riservato. L’accesso ha accertato che all’interno del plico non si trovava la documentazione richiesta dalla parte. Tanto premesso, in esito all’istanza in esame (istanza di accesso inoltrata dal sig. Z il 10 gennaio 2014 volta a ottenere copia di atti amministrativi inerenti il procedimento penale nr. 6239/2011 pendente presso la Procura di Bergamo ndr) si comunica che nulla di quanto richiesto è conservato nel plico riservato.”;

che pertanto la domanda di accesso di cui al ricorso in epigrafe, indirizzata alla Questura di Bergamo e mirante all’accesso nella forma di visione e acquisizione di tutti gli atti inerenti le operazioni di apertura del fascicolo personale sigillato e secretato, presuntivamente avvenute presso la Questura di Bergamo, e comunque degli atti preordinati e finalizzati a tale operazione, compreso il provvedimento assunto a conclusione di tale procedimento, deve ritenersi - anche a causa dello sfasamento tra il momento della presentazione del ricorso e quello di invio della comunicazione del 21 febbraio 2014, non ricevuta dal ricorrente - finalizzata all’accesso agli atti di apertura del fascicolo personale avvenuta presso la Questura di Milano il 2 dicembre 2013, alle quali, per le ragioni sopra evidenziate il sig. D Z non ha presenziato;

che rispetto a tali atti, alle operazioni preordinate e, ove esistenti, ai provvedimenti conclusivi di tali operazioni, il ricorrente ha diritto di accedere e di prenderne conoscenza, sia pure postuma, atteso che di tali operazioni esiste documentazione verbalizzata e video registrata;

che pertanto il ricorso va accolto, ancorchè non sia coincidente la domanda di accesso indirizzata alla Questura di Bergamo con quella che appare essere l’oggetto reale della domanda giudiziale, che riguarda le operazioni di apertura del fascicolo secretato, avvenute, come spiegato, presso la Questura di Milano - Ufficio Personale, che detiene tuttora il fascicolo oggetto di causa;

che per l’effetto, in forza della presente sentenza, al ricorrente dovrà essere consentito l’accesso, nella forma di presa visione di ogni atto o documento inerente la sua domanda di accesso, al procedimento di apertura del fascicolo personale secretato e all’estrazione di copia di ogni documento di suo interesse, nel termine di 30 giorni dalla notifica della presente sentenza;

che le spese dell’odierno giudizio meritano di essere compensate, in quanto allo stato, atteso il rifiuto del ricorrente di ricevere la corrispondenza al medesimo inviata, non pare possibile addebitare all’amministrazione un sostanziale rigetto illegittimo della richiesta di accesso per cui è causa.

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