TAR Bari, sez. I, sentenza 2020-08-03, n. 202001067

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2020-08-03, n. 202001067
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202001067
Data del deposito : 3 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/08/2020

N. 01067/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01500/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1500 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avvocato M G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la A.S.L. Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato L V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la Struttura Burocratico -Legale dell’Ente in Bari, lungomare Starita n. 6;

la Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico per Titoli ed Esami per Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica, non costituita in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

RICORSO INTRODUTTIVO:

- della prova preselettiva e della graduatoria scaturita con l’ammissione di n. 310 candidati a fronte di n. 741 partecipanti alla prova preselettiva costituita da un questionario con 30 domande a risposta multipla;

- nonchè di tutti gli atti presupposti, compreso il bando pubblico di concorso pubblicato il 19.04.2019 ma modificato con avviso del 30.10.2019 in relazione alle domande oggetto della prova preselettiva e di quelle concorsuali (scritta, pratica ed orale);

PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

- della graduatoria definitiva in corso di pubblicazione della ASL Bari in esito alle prove concorsuali scritta, pratica ed orale alle quali non è stata ammessa la ricorrente per la posizione ed il punteggio riportati nella prova preselettiva;

- degli esiti con relativi verbali delle prove scritta, pratica ed orale e della prova preselettiva del 14.11.2019;

SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

della graduatoria definitiva del concorso pubblico de quo approvata con deliberazione del D.G. n. 2538 del 30.12.2019, pubblicata il 31.12.2019.

Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della ASL Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza in modalità telematica del giorno 8 luglio 2020, il Cons. R T e viste le note di udienza depositate dalle parti ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 28/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con deliberazione n. 2097 del 21.12.2018, pubblicata sul BURP n. 15 del 07.02.2019, e, per estratto, in Gazzetta Ufficiale – 4° Serie speciale – Concorsi, n. 31 del 19.04.2019, la ASL Bari ha indetto, tra gli altri, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 25 posti di Collaboratore Professionale Sanitario “Ostetrica”.

Il bando, all’art. 8, prevedeva: “in presenza di un numero di partecipanti al concorso superiore a 250, procederà ad espletare una prova preselettiva, avvalendosi anche di Aziende specializzate in selezione del personale” , precisando: “la prova preselettiva, consistente in una serie di quiz a risposta multipla, verterà sulle materie di cultura generale, logica, nonché sulle materie previste per le prove d’esame” .

La medesima disposizione della lex specialis stabiliva altresì: “Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi 250 posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato collocatosi al 250° posto” .

Essendo 741 i concorrenti, in data 14.11.2019 si è svolta la prova preselettiva, all’esito della quale la Signora -OMISSIS-, posizionatasi al -OMISSIS- posto (col punteggio di 15,37 punti), ne è risultata esclusa (risultavano ammessi i primi 256, gli ultimi dei quali con 18,67 punti).

Su segnalazione di una partecipante, la commissione ha rilevato una incongruenza interpretativa della domanda n. 24, tale da non consentire l’individuazione di una sola risposta corretta, e ha così deciso di considerare tutte esatte le risposte date dai candidati al quesito 24.

Nella nuova graduatoria che ne è risultata sono stati ammessi i primi 310 candidati, con un punteggio fino a 18,67 punti, mentre la ricorrente si è posizionata 440^ con 16,70 punti e conseguentemente non è stata ammessa alla prova scritta, fissata per il giorno 20.11.2019.

Avverso la graduatoria della preselezione, nella parte in cui la ricorrente non è stata ammessa al prosieguo della procedura concorsuale, è stato proposto il ricorso introduttivo in esame, affidato alle seguenti censure:

1) Erronea ed equivoca formulazione di più domande tra quelle inserite nel questionario.

L’attenzione si appunta, in particolare, sulla domanda n. 14 del questionario “La frequenza cardiaca fetale normale è: A) 110-150 bpm;
B) 120-160 bpm;
C) 110-160 bpm”
, per la quale la ricorrente dato la risposta B), ritenuta errata perché considerata valida quella di cui alla lettera C).

Si rileva che tra le due risposte vi sarebbe una differenza davvero irrisoria e comunque dal manuale di ostetricia e in base ai pareri di esperti dirigenti medici e primari proprio la risposta B, fornita dalla ricorrente, sarebbe quella valida.

Si contestano genericamente anche le domande nn. 2, 6, 13, 14, 17 e 19, facendo più precisi appunti, a titolo esemplificativo, sulle nn. 2, 19 e 17.

In particolare, alla domanda n. 2 “In gravidanza si determina una emodiluizione fisiologica. Per quale motivo: …” la ricorrente ha fornito la risposta B), cioè: “la massa eritrocitaria diminuisce e il volume plasmatico rimane costante” , la quale sostanzialmente non differirebbe dalla risposta A: “il volume plasmatico aumenta e la massa eritrocitaria rimane costante” e dalla C, secondo cui “l’aumento del volume plasmatico è maggiore dell’aumento della massa eritrocitaria” .

In relazione anche alla domanda n. 19: “In presenza di una coppia di portatori di anemia mediterranea, è indicata la diagnosi prenatale mediante: A) funicolocentesi;
B) villocentesi C) amniocentesi”
, la risposta B), fornita dalla ricorrente, sarebbe ugualmente corretta come le altre due, non essendo precisato nella domanda lo stadio temporale della diagnosi prenatale.

In riferimento alla domanda n. 17: “Le infezioni da HPV ad alto rischio predispongono allo sviluppo del carcinoma della cervice uterina. La probabilità che questo si verifichi è: A) 30%;
B 1%;
C 10%”
, si assume che ciascuna delle percentuali indicate in risposta non risulterebbe suffragata da alcuno studio medico-scientifico e comunque dai manuali o dispense della materia, per cui l’aver considerato errata la risposta A), data dalla ricorrente, non sarebbe suffragato da alcun documento scientifico.

2) Illegittima predeterminazione di un numero di ammessi alla prova scritta senza considerare il punteggio riportato in relazione al numero delle domande contenute nel questionario - violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, uguaglianza e proporzionalità - violazione del principio del favor partecipationis .

L’introduzione, all’art. 8 del bando, del criterio quantitativo di ammessi alla prova scritta in esito alla prova preselettiva, che sarebbe contrario al principio del favor partecipationis , esporrebbe al rischio di realizzare, non tanto la scrematura qualitativa del numero dei candidati, quanto piuttosto la riduzione drastica a priori del numero dei candidati, numero che potrebbe invece essere ben rappresentato da coloro che abbiano riportato il punteggio di 16/30 rispetto alle 30 domande del questionario, così come avvenuto per la ricorrente che è andata oltre il 50% delle risposte esatte, avendo riportato il punteggio di 16,70 punti.

3) Irrituale modifica della graduatoria sul riconoscimento di una sola segnalazione degna di nota e non anche una rivisitazione, da parte della commissione, di tutte le domande a risposta plurima.

L’aver modificato dopo qualche ora la prima graduatoria avrebbe dovuto portare ad invalidare la prova selettiva, facendola ripetere ovvero a riconsiderare più di una fra le domande del questionario a contenuto capzioso.

Si è costituita in giudizio la ASL di Bari, la quale ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio e ha controdedotto alle censure ex adversa parte , sostenendo la legittimità del proprio operato.

Con un primo atto per motivi aggiunti, contestandosi la graduatoria definitiva in corso di formazione e, a monte, quelle relative alle prove svoltesi, si sono dedotti:

1A) Illegittima prosecuzione delle prove concorsuali ed impugnazione delle stesse e della graduatoria definitiva in corso di pubblicazione per esclusione della ricorrente, conseguente alla non ammissione alle stesse, per effetto del punteggio e della graduatoria all’esito della prova preselettiva.

Il buon senso e l’imparzialità dell’azione amministrativa avrebbero dovuto consigliare la ASL Bari ad ammettere con riserva la ricorrente alla prova pratica, considerato che, avendo essa ricevuto la notifica del ricorso il giorno 19.11.2019, non poteva essere concessa la reclamata sospensione della prova.

2A) Errata considerazione, quale risposta errata, relativamente alla domanda n. 2 del questionario per illogicità, perplessità delle risposte riportate nel questionario e contrarietà alle conoscenze ed alle buone pratiche mediche di ostetricia.

La ricorrente torna alla domanda 2, già contestata nel ricorso introduttivo e sopra riportata, per la quale sarebbe stata considerata valida in maniera apodittica la risposta C), cioè “l’aumento del volume plasmatico è maggiore dell’aumento della massa eritrocitaria” , mentre la B), data dalla ricorrente, condurrebbe ad una risultanza più logica e pertinente sotto l’aspetto della prassi medica, fondandosi sul fatto che, mentre il volume plasmatico rimane costante, c’è una diminuzione della massa eritrocitaria che quindi rende più fluido il sangue rispetto agli eritrociti.

3A) Errata formulazione e capziosità della domanda n. 13 che ha indotto in errore la ricorrente.

Rispetto alla domanda n. 13 del questionario della prova preselettiva: “Quali tra questi ormoni non viene prodotto dalla placenta?” , alla quale la ricorrente ha dato la risposta C), e cioè “HPL” (invece ormone prodotto dalla placenta), si contesta la formulazione capziosa e fuorviante, che avrebbe indotto ad errare.

4A) In relazione alla domanda n. 14 del questionario, ulteriori deduzioni integrative dopo la griglia di risposta esatta pubblicata successivamente al ricorso.

Nel testo “P ed altri” testualmente viene detto che “la frequenza cardiaca basale normale nelle ultime settimane di gravidanza ed in travaglio di parto, nell’intervallo tra le contrazioni… è compresa tra i 120 e i 160 battiti al minuto” , per cui la risposta fornita dalla ricorrente, contrassegnata con la lettera B), sarebbe valida.

5A) Integrazione del motivo di ricorso di cui alla risposta considerata errata fornita alla domanda n. 17 del questionario.

Ancora una volta si afferma che la risposta B) (1% di possibilità che predispongano le infezioni da HPV allo sviluppo del carcinoma della cervice uterina) considerata valida, in luogo della A) (30% di percentuale) fornita dalla ricorrente, non avrebbe alcun addentellato medico-scientifico a supporto.

Per quanto concerne il quesito n. 19, una volta avuto il possesso della griglia delle risposte considerate esatte e accertato che è stata ritenuta valida quella fornita dalla ricorrente, cioè la lettera B) “villocentesi”, la relativa censura viene rinunciata.

Con ulteriori motivi aggiunti è stata impugnata la graduatoria definitiva del concorso in esame, approvata con deliberazione del D.G. n. 2538 del 30.12.2019, pubblicata il 31.12.2019.

Queste le doglianze ivi dedotte:

1B) Irritualità delle prove concorsuali scritta e pratica tenutesi attraverso questionario a risposta multipla già adoperato per la prova preselettiva ed eccesso di potere della commissione esaminatrice - violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità amministrativa.

Si contestano le modalità con cui sono state svolte le prove scritta e pratica.

Essendo già stata espletata la prova preselettiva a mezzo di un questionario a risposta multipla, a parere della ricorrente, sarebbe stato necessario far espletare la prova scritta attraverso la redazione di un elaborato scritto, per non essere una duplicazione della prima, ed invece si è svolta mediante un questionario, ed anche la prova pratica, che dovrebbe fornire responso sull’idoneità alla prova empirica o manuale dell’attività di ostetrica davanti ad un caso pratico, si è tenuta attraverso le risposte ad un questionario, per cui di fatto tutte e tre le prove espletate sarebbero assimilabili.

Peraltro l’art. 12 comma 2 del D.P.R. n. 220/2001 prevede il sorteggio fra una terna di temi e questionari per stabilire quale fare svolgere.

2B) Termine ristretto per l’espletamento delle prove scritta e pratica e delle correzioni e graduatorie parziali relative alle prove stesse - violazione del principio di buon andamento e garanzia della corretta e ponderata valutazione.

Si evidenziano i tempi molto ristretti con cui sono state espletate le prove, sostenendo che si sarebbe certamente privilegiata la celerità rispetto alla valutazione più attenta e ponderata della preparazione delle candidate ed esprimendo perplessità inficianti lo svolgimento di tutte le prove concorsuali e l’attendibilità del risultato conseguitone.

La ASL resistente ha prodotto una memoria, con cui ha ribadito la necessità dell’integrazione del contraddittorio e sostenuto la legittimità dell’esclusione della ricorrente e più in generale degli atti in questa sede censurati.

Con ordinanza n. 13 del 16.01.2020, non appellata, è stata respinta la domanda cautelare, proposta in via incidentale.

Fissata l’udienza pubblica per l’8.7.2020 per la trattazione del merito del ricorso, la ricorrente ha depositato documentazione ed una memoria difensiva.

Infine, acquisite le note di udienza delle parti ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 28/2020, alla predetta pubblica udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITO

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