TAR Latina, sez. I, sentenza 2021-02-11, n. 202100051
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Testo completo
Pubblicato il 11/02/2021
N. 00051/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00538/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di NA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 538 del 2020, proposto da Banca Sistema s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Giulia Alessandra Vanini e Luigi Carlo Ravarini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Teresa Testa in Cassino (FR), via Arigni 91;
contro
Comune di Arpino (FR), non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
sentenza del Tribunale ordinario di Cassino 26 aprile 2019 n. 538, munita di formula esecutiva e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 112, comma 2, lett. c) e 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato l’8 ottobre 2020 e depositato il successivo giorno 10, Banca Sistema s.p.a. ha chiesto il rilascio dei provvedimenti necessari ad assicurare l’integrale ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, inclusa l’applicazione di una penalità di mora ed il pagamento degli ulteriori interessi, da computare ai sensi dell’art. 5, d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, sino all’effettivo soddisfo;
Considerato che con la prefata sentenza il Comune di Arpino è stato condannato a corrispondere alla società ricorrente la somma di euro 41.793,15, oltre ad interessi ed accessori come da dispositivo;
Considerato che il 3 febbraio 2020 la sentenza de qua è stata munita di formula esecutiva e che il successivo giorno 17 è stata così notificata all’ente locale intimato;
Considerato che, dunque, è trascorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997 n. 30, applicabile anche al giudizio di ottemperanza avanti al giudice amministrativo;
Considerato che la sentenza in discorso è anche passata in giudicato, come si evince dall’attestazione appostavi in calce dalla cancelleria del Tribunale ordinario