TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-02-05, n. 202402212

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-02-05, n. 202402212
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202402212
Data del deposito : 5 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/02/2024

N. 02212/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11137/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11137 del 2023, proposto da
Società Gestione Aeroporto S.p.A. - So.G.Aer., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G L P, F D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G L P in Roma, via Vittoria Colonna 32;



contro

Ente Nazionale per L'Aviazione Civile - Enac, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M D G, A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Carboil S.r.l., non costituito in giudizio;



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Assaeroporti (Associazione Italiana Gestori Aeroporti), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierpaolo Carbone, F D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F D in Roma, via Panama 26;



per l'annullamento

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DELLA MISURA CAUTELARE EX ART. 55, CO. 10, C.P.A. del Regolamento ENAC “recante disposizioni sulla costruzione, l'acquisto e la gestione dei depositi carburante avio negli aeroporti aperti al traffico commerciale affidati in concessione” pubblicato sul sito ENAC in data 26 maggio 2023 (in seguito Regolamento); di ogni altro atto presupposto, precedente e successivo, preparatorio o consequenziale, comunque connesso con il provvedimento impugnato, anche se non conosciuto, tra cui, se e per quanto occorrer possa: della nota di Enac prot. 0002053 del 11 gennaio 2022, avente ad oggetto: “Linee di indirizzo concernenti la gestione centralizzata dei depositi carburante quali infrastrutture strategiche per l'operatività degli aeroporti”


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ente Nazionale per L'Aviazione Civile - Enac;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con il proposto gravame la società in epigrafe individuata, premettendo in punto di fatto la propria qualità soggettiva di società affidataria della gestione dell’Aeroporto di Cagliari, ha impugnato il Regolamento Enac recante “ disposizioni sulla costruzione, l’acquisto e la gestione dei depositi carburante avio negli aeroporti aperti al traffico commerciale affidati in concessione ” pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in data 26 maggio 2023, unitamente agli atti connessi, proponendo sei motivi di doglianza incentrati sulla prospettazione di plurimi vizi di illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere asseritamente inficianti il gravato Regolamento, laddove ha previsto che tutti i depositi carburante ubicati all’interno del sedime aeroportuale siano qualificati come infrastrutture “centralizzate” e che la proprietà e la gestione dei depositi stessi (con la connessa responsabilità) debbano ricondursi in via esclusiva alle società di gestione aeroportuale, imponendo alle società medesime una serie di obblighi correlati e individuando le relative sanzioni (per l’ipotesi di mancata attuazione degli obblighi stessi).

1.1. Con il primo motivo di gravame, si articolano plurime censure, che possono così essere sintetizzate:

- erronea valutazione dei presupposti di legge e travisamento dei fatti, in quanto l’Enac avrebbe errato nel considerare che tutti i depositi di carburante siti all’interno del sedime aeroportuale costituiscono, ex se , infrastrutture centralizzate (motivo I.1);

- violazione della normativa (europea e nazionale) di riferimento: al riguardo, si contesta la qualificazione – in termini di infrastruttura “centralizzata” – operata in via generale e astratta, senza l’espletamento di alcuna istruttoria sulla situazione concreta dello scalo aeroportuale in considerazione, al cui interno sussistono plurimi depositi (realizzati da società terze, che li gestiscono in forza di contratti di sub-concessione), in asserita violazione delle regole poste dall’art. 8 della direttiva 96/67/CE e dall’art. 9 del d.lgs. 18/1999 sul piano delle previste condizioni e del delineato iter procedimentale, non essendo stato sentito il comitato degli utenti (motivo I.1);

- incompetenza assoluta e sviamento di potere, posto che: i) l’art. 2 del d.lgs. n. 250/1997 devolve all’Enac una potestà regolatoria in materia di servizi di handling limitata ai soli aspetti tecnici, mentre il gravato regolamento, prescindendo da esigenze di safety , presenta una finalità anticoncorrenziale – atteso che conferisce una posizione monopolistica al gestore aeroportuale – il cui effetto è la centralizzazione di tutti i depositi in violazione delle condizioni di legge; ii) oltretutto, l’art. 57, comma 1, lett. c), del d.l. n. 5/2012, convertito con modificazione dalla legge n. 35/2012, nel considerare che i depositi di carburante per aviazione costituiscono infrastrutture strategiche, non interferisce con i rigorosi presupposti previsti dalla legge per la centralizzazione delle infrastrutture destinate ai servizi di handling (motivo I.1);

- assoluta carenza di motivazione, deducendo in proposito l’inconferenza dei richiami normativi inseriti nel corpo delle “premesse” del gravato Regolamento e la genericità dell’operato riferimento alla “tutela dell’ambiente e la minimizzazione dell’utilizzo del suolo demaniale” (motivo I.2);

- contrasto con l’art. 705 cod. nav., ove nell’individuare i “compiti del gestore aeroportuale” si limita a prevedere un ruolo di mero coordinamento dei vari soggetti presenti nell’aeroporto, in combinato disposto con la direttiva (CE) 96/67 e il d.lgs. n. 18/1999 laddove pongono come regola del mercato in questione la pluralità di operatori, includenti i gestori di depositi di carburante (motivo I.3);

- violazione del d.lgs. n. 18/1999 sotto un ulteriore profilo: secondo la prospettazione della società ricorrente, a differenza di quanto affermato nelle premesse dell’impugnato regolamento – laddove si stabilisce che il trasferimento della responsabilità della gestione dei depositi di carburante in capo ai gestori aeroportuali risponde alla necessità di assicurare la presenza dei servizi di assistenza a terra ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 18/1999 – il regolamento adottato dall’Enac risulterebbe antitetico rispetto alle finalità di liberalizzazione, conferendo al gestore aeroportuale la gestione in esclusiva delle attività di deposito e stoccaggio del carburante (motivo I.3);

- violazione del principio di proporzionalità, in considerazione dell’asserita mancanza di ragioni di pubblico interesse – riconducibili, nella specie, ad ipotesi di fallimento del mercato – atte a giustificare l’introduzione di limitazioni alla libera prestazione di servizi (motivo I.4).

1.2. Con le successive doglianze (corrispondenti ai motivi II-IV in ricorso) articolate in via subordinata (posto l’espresso carattere assorbente del superiore motivo), si denuncia innanzitutto il contrasto con i principi di libera iniziativa economica e di concorrenza cristallizzati nell’art. 41 Cost. e negli artt. 49 e 56 TFUE, contestando l’operata restrizione dell’esercizio delle attività di “assistenza carburante e olio” – riconducibili al mercato dei servizi di handling – da parte di operatori economici diversi dalle società di gestione aeroportuale, con l’attribuzione alle medesime società di compiti che esulano dalle loro competenze (ai sensi del Regolamento UE n. 139/2014) in quanto richiedenti il possesso di know-how specialistico a garanzia della massima sicurezza nelle operazioni e dell’osservanza delle regole tecniche di settore adottate a livello internazionale per il controllo sulla qualità del carburante e delle relative procedure operative, censurando sul punto anche il mancato approfondimento ad opera dell’Enac in merito agli evidenti profili di criticità (motivo II, 1-5).

1.3. Con il terzo motivo, si censura la prevista riconduzione dei depositi di carburante avio (presenti nel sedime aeroportuale) alla proprietà esclusiva delle medesime società di gestione aeroportuale, denunciandone l’incidenza sul regime patrimoniale di tali beni, in quanto destinati ad assumere (per tale via) la qualifica di beni demaniali in assenza di un interesse pubblico concreto e puntuale, idoneo a giustificare l’avocazione alla mano pubblica della proprietà di tali infrastrutture e in mancanza del previsto iter delineato dall’art. 693, co. 2, cod. nav. (motivo III.1).

Inoltre, si denuncia come gli effetti scaturenti dall’introdotto regime proprietario di tali insediamenti – espressamente qualificati come “strategici” – comportino una vera e propria “espropriazione larvata” a discapito degli attuali sub-concessionari (operatori terzi) che hanno costruito, mantenuto e gestito i depositi di carburante avio attraverso specifiche subconcessioni rilasciate dai medesimi gestori aeroportuali (motivo III.2).

1.4. Con il quarto motivo di gravame, si prospetta la violazione dei principi (tutelati a livello europeo e costituzionale) di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento, in considerazione dell’impatto delle censurate previsioni sulla posizione dei terzi sub-concessionari (motivi IV.1 e IV.2) e sulla posizione dei medesimi gestori aeroportuali

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