TAR Venezia, sez. I, sentenza 2010-03-18, n. 201000860
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Testo completo
N. 00860/2010 REG.SEN.
N. 00763/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 763 del 2007, proposto da:
Comune di Venezia - (Ve), in persona del suo Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. G G, dall’Avv. A I e dall’Avv. M M, tutti dell’Avvocatura Civica, con domicilio eletto in Venezia presso la Csa Comunale, C’ Farsetti,
contro
Immobiliare C' Rossa Srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. A T e dall’Avv. F Z, con domicilio eletto presso il loro studio in Venezia-Mestre, Via Felice Cvallotti n 22;
nei confronti di
Cooperativa a r.l. Edil-Strade Imolese (Bo), in persona del suo legale rappresentante pro tempore , costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesca Busetto, dall’Avv. Cristiana Senin e dall’Avv. Alfredo Bianchini, con domicilio eletto presso lo studiodi quest’ultimo in Venezia, Piazzale Roma, 464; Compagnia Assicuratrice Unipol Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Cesare, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Mestrina, 85/6;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Altinos Srl, Supermercati Cdoro Spa, S.I.D.O. Srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avv. Ctia Ccco e dall’Avv. Gavino Spiga, con domicilio eletto presso in Venezia la Segreteria della Sezione, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 35, secondo comma, del R.D. 26 giugno 1924 n. 1054;
in via principale, per l’accertamento, nell’ambito delle opere di urbanizzazione primaria realizzate a cura della Immobiliare C’ Rossa S.r.l. in esecuzione della convenzione Rep. 34178 dd. 6 agosto 1997 da essa stipulata con il Comune di Venezia, di vizi e difetti consistenti in gravi infiltrazioni d’acqua, tali da concretare l’ipotesi di inesatto adempimento di cui all’art. 1218 c.c.; per l’accertamento a’ sensi dell’art. 1218 c.c. della responsabilità della Immobiliare C’ Rossa S.r.l. in ordine all’inesatto adempimento predetto; per la conseguente condanna a’ sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e2058 c.c. della Immobiliare C’ Rossa S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad eliminare a propria cura e spese i vizi e i difetti lamentati e riscontrati, secondo le prescrizioni fornite nelle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo disposta dal Tribunale ordinario di Venezia, ovvero da apposita consulenza tecnica d’ufficio, iniziando l’esecuzione delle opere a tal fine necessarie entro il termine di un mese dalla data di deposito dell’emananda sentenza ed ultimandole non oltre il termine di sei mesi dal deposito, ovvero entro la data diversa che sarà reputata congrua;
in via principale subordinata, per l’accertamento, nell’ambito delle opere di urbanizzazione primaria realizzate a cura della Immobiliare C’ Rossa S.r.l. in esecuzione della convenzione Rep. 34178 dd. 6 agosto 1997 da essa stipulata con il Comune di Venezia, di vizi e difetti consistenti in gravi infiltrazioni d’acqua, tali da concretare l’ipotesi di inesatto adempimento di cui all’art. 1218 c.c.; per l’accertamento a’ sensi dell’art. 1218 c.c. della responsabilità della Immobiliare C’ Rossa S.r.l. in ordine all’inesatto adempimento predetto; per la conseguente condanna della Immobiliare C’ Rossa S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , ove il risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. dovesse risultare impossibile o eccessivamente oneroso per il debitore, alla rifusione a favore del Comune di Venezia dell’importo ritenuto necessario all’integrale eliminazione dei vizi e difetti lamentati, oltre ad interessi e rivalutazione del credito sino al suo effettivo saldo così come quantificato nell’accertamento tecnico preventivo già assunto dal Tribunale ordinario di Venezia o a mezzo di apposita consulenza tecnica d’ufficio disposta da questo T.A.R;
nel merito, in via alternativa, per l’accertamento, nell’ambito delle opere di urbanizzazione primaria realizzate a cura della Immobiliare C’ Rossa S.r.l. in esecuzione della convenzione Rep. 34178 dd. 6 agosto 1997 da essa stipulata con il Comune di Venezia, di vizi e difetti consistenti in gravi infiltrazioni d’acqua, tali da concretare l’ipotesi di cui all’art. 1669 c.c.; per l’accertamento e la declaratoria di responsabilità, in ordine all’esistenza dei vizi lamentati e per i quali è causa, per l’accertamento, della responsabilità della Immobiliare C’ Rossa S.r.l. e della Soc. coop. a r.l. C.E.S.I. , la prima in qualità di soggetto obbligato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria anzidette e della loro cessione in ragione di quanto disposto nella convenzione attuativa del Piano di recupero, e la seconda nella sua qualità di costruttore; con conseguente condanna della Società Immobilare C’ Rossa in persona del suo legale rappresentante pro tempore e della C.E.S.I. Soc. coop. a r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore ad eliminare in via tra loro solidale e/o concorrente e/o alternativa, a propria cura e spese, i vizi e i difetti lamentati e riscontrati, secondo le prescrizioni fornite nelle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo disposta dal Tribunale ordinario di Venezia, ovvero da apposita consulenza tecnica d’ufficio, a’ sensi degli artt. 1668 e 1669 c.c., iniziando l’esecuzione delle opere a tal fine necessarie entro il termine di un mese dalla data di deposito dell’emananda sentenza ed ultimandole non oltre il termine di sei mesi dal deposito, ovvero entro la data diversa che sarà reputata congrua;
nel merito, in via alternativa subordinata, per l’accertamento, nell’ambito delle opere di urbanizzazione primaria realizzate a cura della Immobiliare C’ Rossa S.r.l. in esecuzione della convenzione Rep. 34178 dd. 6 agosto 1997 da essa stipulata con il Comune di Venezia, di vizi e difetti consistenti in gravi infiltrazioni d’acqua, tali da concretare l’ipotesi di cui all’art. 1669 c.c.; per l’accertamento e la declaratoria di responsabilità, in ordine all’esistenza dei vizi lamentati e per i quali è causa, della Immobiliare C’ Rossa S.r.l. e della Soc. coop. a r.l. C.E.S.I. , la prima in qualità di soggetto obbligato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria anzidette e della loro cessione in ragione di quanto disposto nella convenzione attuativa del Piano di recupero, e la seconda nella sua qualità di costruttore; con conseguente condanna in via solidale e/o concorrente e/o alternativa della Società Immobilare C’ Rossa in persona del suo legale rappresentante pro tempore e della C.E.S.I. Soc. coop. a r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore , ove il risarcimento in forma specifica dovesse risultare impossibile o eccessivamente oneroso per il debitore, alla rifusione a favore del Comune di Venezia dell’importo ritenuto necessario all’integrale eliminazione dei vizi e difetti lamentati, oltre ad interessi e rivalutazione del credito sino al suo effettivo saldo così come quantificato nell’accertamento tecnico preventivo già assunto dal Tribunale ordinario di Venezia o a mezzo di apposita consulenza tecnica d’ufficio disposta da questo T.A.R;
in via istruttoria, ove la consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale ordinario di Venezia e depositata nel presente giudizio venga ritenuta insufficiente o inidonea ai fini della decisione, ammettersi consulenza tecnica d’ufficio idonea a verificare la sussistenza di vizi e difetti delle opere di urbanizzazione primaria realizzate a cura della Immobiliare C’ Rossa S.r.l. in esecuzione della convenzione Rep. 34178 dd. 6 agosto 1997 da essa stipulata con il Comune di Venezia e le cause degli stessi, nonché a definire i lavori necessari alla loro completa e definitiva eliminazione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Immobiliare C' Rossa Srl e di Cooperativa a r.l. Edil-Strade Imolese (Bo) e di Compagnia Assicuratrice Unipol Spa;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla Cooperativa a r.l. Edil-Strade Imolese (Bo), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva e la conseguente condanna del Comune di Venezia in via riconvenzionale, a’ sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento di € 500.000,00.- o nella misura maggiore o minore che risulterà previa – ove occorra – consulenza tecnica d’ufficio; nonché per l’accertamento e la dichiarazione di obbligo nei riguardi di Immobiliare C’ Rossa S.r.l., Piavesella S.p.a. e Unipol Assicurazioni S.p.a, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e ciascuno per quanto di ragione e di rispettiva competenza, a tenere indenne la medesima Cooperativa a r.l. Edil-Strade Imolese da ogni responsabilità o conseguenza pregiudizievole discendente dal presente giudizio.
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2010 il dott. F R e uditi per le parti i difensori, Avv. A I per il Comune di Venezia, Avv. Cervesato, in sostituzione dell’Avv. F. Zambelli, per l’Immobiliare C’ Rossa, Avv. Pizzo, in sostituzione dell’Avv. C. Ccco, per la Altinos S.r.l. Supermercati Cdoro S.p.a. S.I.D.O. srl. e Avv. A. Bianchini per la Cooperativa a. r.l. Edil - Strade Imolese;