TAR Perugia, sez. I, sentenza 2010-02-09, n. 201000059

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2010-02-09, n. 201000059
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201000059
Data del deposito : 9 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00206/2009 REG.RIC.

N. 00059/2010 REG.SEN.

N. 00206/2009 REG.RIC.

N. 00215/2009 REG.RIC.

N. 00317/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 206 del 2009, proposto da:
A.T.E.R. - Alto Tevere Energie Rinnovabili S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti M N, M R, S V, presso il secondo dei quali è elettivamente domiciliata in Perugia, viale Indipendenza, 49;

contro

Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria-Perugia, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, presso i cui uffici sono pure legalmente domiciliati, alla via degli Offici, 14;

nei confronti di

- Comune di San Giustino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. L C, presso la quale è elettivamente domiciliato in Perugia, via Bonazzi, 9;
- Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti C I e P M, presso i quali è elettivamente domiciliata in Perugia, corso Vannucci, 30;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Italia Nostra Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Angeli, presso il quale è elettivamente domiciliata in Perugia, via Manfredo Fanti, 2;



Sul ricorso numero di registro generale 215 del 2009, proposto da:
Comune di San Giustino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. L C, presso la quale è elettivamente domiciliato in Perugia, via Bonazzi, 9;

contro

Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria-Perugia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, presso i cui uffici sono pure legalmente domiciliati, alla via degli Offici, 14;

nei confronti di

Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore;
A.T.E.R. - Alto Tevere Energie Rinnovabili S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituite in giudizio;



Sul ricorso numero di registro generale 317 del 2009, proposto da:
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria, Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria-Perugia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, presso i cui uffici sono pure legalmente domiciliati, alla via degli Offici, 14;

contro

- Comune di San Giustino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. L C, presso la quale è elettivamente domiciliato in Perugia, via Bonazzi, 9;
- Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti C I e P M, presso i quali è elettivamente domiciliata in Perugia, corso Vannucci, 30;
- Provincia di Perugia, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti di

A.T.E.R. - Alto Tevere Energie Rinnovabili S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti M N, M R e S V, presso il secondo dei quali è elettivamente domiciliata in Perugia, viale Indipendenza, 49;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- quanto al ricorso n. 206 del 2009:

del decreto, a firma del Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria-Perugia, prot. n. 4343 del 5 marzo 2009, ricevuto dal Comune di San Giustino il 6 marzo 2009, con il quale è stata annullata l’autorizzazione paesaggistica n.2 del 13 novembre 2008, rilasciata dallo stesso Comune, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto eolico in località Bocca Trabaria, Voc. Il Montaccio, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, ivi compresa ed in quanto occorra la nota prot. 1.12.2008, prot.8130 ed il parere negativo, di tenore sconosciuto, espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria come riferito in seno alla conferenza dei servizi del 18.12.2008.

- quanto al ricorso n. 215 del 2009:

del decreto del Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria-Perugia, prot. n. 4343 del 5 marzo 2009, con il quale è stata annullata l’autorizzazione paesaggistica n. 2 del 13/11/2008, rilasciata dallo stesso Comune, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto eolico in località Bocca Trabaria, Voc. Il Montaccio;
nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o comunque conseguenti, compresa ed in quanto occorra la nota prot. 1/12/2008, prot. 8130 ed il parere negativo, di contenuto ignoto, espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria, richiamato in seno alla conferenza dei servizi in data 18/12/2008 ma non acquisito agli atti né esibito.

- quanto al ricorso n. 317 del 2009:

a) della determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 18/12/2008 indetta dal Comune di San Giustino ai sensi dell’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 ai fini della autorizzazione di un parco eolico nel territorio del Comune di San Giustino;

b) di ogni atto presupposto, connesso o conseguente con particolare riferimento all’atto conclusivo del subprocedimento di VIA adottato con decreto dirigenziale regionale n. 5166 del 16/6/2008 e all’eventuale provvedimento conclusivo della conferenza 18/12/2008 nelle more adottato.


Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici per l'Umbria, e della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria, del Comune di San Giustino, della Regione Umbria, nonchè della A.T.E.R. - Alto Tevere Energie Rinnovabili S.r.l.;

Visto l’atto di intervento ad opponendum, nel ricorso n. 206/2009, dell’associazione Italia Nostra Onlus;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2009 il Cons. S F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che nella fattispecie sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, modificativo dell’ultimo comma dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, potendosi dunque fare ricorso alla decisione in forma semplificata;

Ritenuto che, come comunicato ai difensori delle parti, il giudizio può essere immediatamente definito nel merito;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

A) Con ricorso n. 206/2009 l’A.T.E.R. S.r.l. ha impugnato il provvedimento in data 5 marzo 2009 del Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria, di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica n. 2 del 13 novembre 2008 rilasciata dal Comune di San Giustino, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto eolico in località Bocca Trabaria, Voc. Il Montaccio.

Premette che il procedimento di autorizzazione unica, partendo dal progetto definitivo dalla stessa società predisposto, era iniziato il 14 giugno 2006 con la convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 su iniziativa del Comune di San Giustino;
alla riunione del 5 luglio 2006 detto procedimento veniva sospeso per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale ai sensi della l.r. n. 11 del 1998.

Alla riunione della conferenza di V.I.A., tenutasi in data 20 settembre 2006, non hanno partecipato né la Soprintendenza Archeologica, né la Direzione Regionale;
la prima ha inviato un parere positivo, la seconda, pur dichiarandosi incompetente ai sensi dell’art. 20, comma 4, lett. b, del d.lgs. n. 173 del 2004, per spirito di leale collaborazione, ha espresso perplessità sul progetto definitivo di parco eolico in relazione agli aspetti di intervisibilità.

Alla seduta conclusiva della conferenza di V.I.A. del 18 dicembre 2007 la Direzione regionale Ambiente, Territorio ed Infrastrutture invitava la sola Soprintendenza per i Beni Archeologici, che confermava il proprio parere favorevole.

Con determina dirigenziale n. 5166 del 16 giugno 2008, acquisiti tutti i contributi istruttori ed i pareri delle Amministrazioni invitate a partecipare alla procedura, la Regione Umbria esprimeva il giudizio positivo, con prescrizioni, di compatibilità ambientale di cui all’art. 7 della l.r. n. 11 del 1998, e la positiva valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997 sul progetto di parco eolico presentato da A.T.E.R.

In data 13 novembre 2008 il Comune di San Giustino rilasciava l’autorizzazione paesaggistica n. 2 del 2008 sul progetto definitivo dell’impianto eolico, e ne disponeva la trasmissione alla competente Soprintendenza, precisando che la documentazione si trovava depositata presso il Servizio Edilizia ed Ambiente;
l’atto in questione era ricevuto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio di Perugia il 17 novembre 2008.

Il successivo 22 novembre 2008 la A.T.E.R. trasmetteva al Comune di San Giustino il progetto esecutivo delle opere;
l’Amministrazione verificava la corrispondenza del progetto esecutivo a quello definitivo, nonché la conformità dello stesso alle prescrizioni di V.I.A.;
quindi con raccomandata del 24 novembre 2008 comunicava la “riapertura della conferenza di servizi … per il rilascio dell’autorizzazione unica, … a seguito della conclusione della procedura di V.I.A. e della trasmissione del progetto esecutivo delle opere”, invitando a partecipare le due Soprintendenze ai Beni Archeologici ed a Beni Culturali ed Ambientali di Perugia;
tale invito veniva esteso il successivo 12 dicembre 2008 anche alla Direzione Regionale per i Beni e le Attività Culturali.

Alla riunione della conferenza, tenutasi il 18 dicembre 2008, la Soprintendenza per i BB.AA.CC., pur regolarmente convocata, non si presentava e non faceva pervenire alcun parere in merito;
partecipava invece una funzionaria della Direzione Regionale, la quale, ancorché sprovvista di delega, depositava il proprio “parere contrario all’intervento in oggetto per l’irritualità delle procedure adottate, riservandosi di trasmettere ulteriori osservazioni e motivazioni nei giorni successivi alla conferenza”.

Al termine della seduta, il responsabile del procedimento dichiarava chiusa la conferenza in senso positivo con riguardo all’autorizzazione unica, ritenendo intempestivo ed ininfluente il parere espresso dalla Direzione Regionale dell’Umbria.

Il 19 dicembre 2008, e cioè il giorno successivo alla chiusura della conferenza, il Comune di San Giustino riceveva la richiesta di integrazione documentale avanzata dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Perugia;
il Comune ottemperava a quanto richiesto con nota prot. n. 155 del 7 gennaio 2009.

Quindi, il 5 marzo 2009, in prossimità dello scadere del termine di sessanta giorni di cui all’art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004, interveniva il provvedimento della Soprintendenza di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica: donde il ricorso n. 206/2009.

La ricorente A.T.E.R. deduce i seguenti motivi di diritto :

1) Violazione dell’art. 159, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004;
inesistenza o nullità dell’atto per mancanza di un elemento essenziale a sensi dell’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990;
mera apparenza della motivazione.

Il potere statale di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica è limitato ad un mero controllo di legittimità, e non può spingersi fino a sostituire il merito della valutazione di compatibilità paesaggistica contenuta nell’autorizzazione.

Nella fattispecie in esame emerge che la Soprintendenza non ha effettuato alcuna valutazione della legittimità dell’autorizzazione paesaggistica annullata, avendo costruito una motivazione apparente, finalizzata esclusivamente ad evitare l’inutile decorrenza del termine di decadenza previsto per l’esercizio del potere di annullamento.

La Soprintendenza si è limitata alla sola lettura del documento istruttorio del novembre 2007, cui si è richiamata l’autorizzazione paesaggistica, senza esaminare i progetti e lo studio di impatto ambientale, né la valutazione di incidenza, né il decreto di V.I.A., ancorché tutto fosse acquisito agli atti del procedimento di controllo.

Il mancato esame della documentazione progettuale emerge chiaramente dalla palese erroneità ed inconsistenza, giuridica e fattuale, delle affermazioni contenute nei 14 punti della parte motiva del provvedimento impugnato, concernenti essenzialmente l’incidenza della localizzazione degli aerogeneratori e delle relative infrastrutture, oltre che la loro interferenza con l’impianto, ancora in fase di progettazione preliminare, di “Valmeronte”, ricadente nel Comune di Città di Castello.

2) Carenza di potere per inutile decorso del termine perentorio di cui all’art. 159, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004.

La Soprintendenza dichiara di avere ricevuto la documentazione integrativa, da cui fa decorrere il termine di sessanta giorni per l’esercizio del potere di annullamento, in data 8 gennaio 2009;
va peraltro osservato che la Soprintendenza non ha mai inteso partecipare alla conferenza, cui pure era stata invitata, ove detta documentazione risultava versata, e che comunque già conosceva perché acquisita dalla Direzione Regionale, appartenente allo stesso plesso organizzativo, così da essere in grado di esprimersi sul progetto.

In ogni caso, la Soprintendenza non si è poi avvalsa della documentazione trasmessa dal Comune, in adesione alla sua richiesta istruttoria;
deve conseguentemente ritenersi che il termine di sessanta giorni si sia inutilmente consumato, con conseguente decadenza del potere di annullamento, tardivamente esercitato dalla Soprintendenza.

3) Violazione dell’art. 159, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004;
eccesso di potere per carenza di presupposti, insufficienza dell’istruttoria e della motivazione, travisamento dei fatti;
sviamento di potere.

Le argomentazioni svolte nella prima censura, con riferimento alla mera apparenza della motivazione, dimostrano altresì che il provvedimento è viziato anche da difetto di istruttoria, erronea applicazione delle prescrizioni pianificatorie, genericità e sviamento di potere.

4) Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, difetto di motivazione.

Una volta formulata la richiesta di integrazione istruttoria la Soprintendenza non poteva legittimamente esimersi dall’esaminare e valutare la documentazione acquisita;
al contrario, il gravato annullamento evidenzia proprio un totale contrasto con le emergenze documentali.

5) Violazione dell’art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004;
eccesso di potere per carenza dei presupposti, insufficienza istruttoria e carenza di motivazione.

Non sussistono le carenze valutative riferite al documento istruttorio del 29 novembre 2007;
in particolare, per quanto concerne le aree boscate, l’intervento proposto non altera i caratteri fondamentali del territorio;
con riferimento all’impatto visivo, non risultano particolari qualità sceniche.

6) Carenza di potere per sconfinamento nel merito delle valutazioni discrezionali rimesse all’Autorità competente.

Appare evidente che la Soprintendenza ha preteso di sostituire il proprio giudizio di merito sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento a quello già formulato dal Comune, con un giudizio che rivela una preconcetta e del tutto soggettiva preclusione ideologica nei confronti degli impianti eolici astrattamente considerati.

7) Sviamento di potere.

Con il provvedimento gravato la Soprintendenza non ha effettuato una valutazione dell’autorizzazione paesaggistica, ma ha perseguito il fine di ostacolare l’indirizzo espresso dalla pianificazione regionale e provinciale in tema di localizzazione degli impianti eolici, come attesta il rilievo secondo cui il Comune avrebbe illegittimamente omesso di considerare gli effetti cumulativi derivanti dall’ulteriore parco eolico ricadente nel Comune limitrofo di Città di Castello.

In tale modo la Soprintendenza ha contestato l’intera pianificazione regionale e provinciale in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Appare dunque chiaro che il provvedimento di annullamento gravato è stato utilizzato per fini strumentali del tutto estranei alla sua finalità istituzionale, cioè come atto di puro ostruzionismo.

8) Violazione dell’art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004;
eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica.

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la Soprintendenza, al fine dell’esercizio del potere di annullamento, deve dare vita ad una ponderazione degli interessi coinvolti : quello (privatistico) alla tutela dell’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di energia elettrica e quello (pubblicistico) alla tutela del paesaggio.

Il giudizio finale deve dunque rispondere ad un canone di proporzionalità fra valore di tutela ed intensità del vincolo, non potendosi ammettere un’insanabile contrapposizione fra le esigenze di preservazione della qualità paesaggistica di un luogo e la realizzazione di un parco eolico.

Occorre, del resto, considerare che il progetto per la realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica risponde a finalità di interesse pubblico, atteso che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra costituisce un impegno internazionale assunto dallo Stato italiano con la firma del protocollo di Kyoto, recepito nell’ordinamento statale con la legge n. 120 del 2002.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero, il Comune di San Giustino e la Regione Umbria, chiedendo, il primo, la reiezione del ricorso, mentre il secondo e la terza l’accoglimento;
è altresì intervenuta ad opponendum Italia Nostra Onlus.

B) Con ricorso n. 215/2009 il Comune di San Giustino ha impugnato a sua volta il medesimo atto della Soprintendenza.

Anche i motivi d’impugnazione sono sostanzialmente analoghi a quelli del primo ricorso, tranne l’ottava censura che qui non viene formulata.

Resiste anche in questo giudizio il Ministero chiedendo la reiezione del ricorso.

C) Con il terzo ricorso (n. 317/2009) il Mnistero per i Beni e le Attività Culturali ha impugnato in via principale la determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 18 dicembre 2008, indetta dal Comune di S. Giustino ai sensi dell’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, ai fini dell’autorizzazione del parco eolico, deducendo i seguenti motivi :

1) Violazione dell’art. 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e dell’art. 6 della l.r. n. 11 del 1998 in sede di convocazione della conferenza di servizi per la V.I.A., nella considerazione che le norme epigrafate prevedono che alla conferenza di servizi realizzata nel contesto della V.I.A. debbano essere “invitati a partecipare … gli enti e gli organi centrali o periferici dello Stato coinvolti nel procedimento”.

Appare chiaro che l’organo periferico dello Stato portatore dell’interesse più direttamente coinvolto dalla procedura di V.I.A. sia la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici, che invece non è stata invitata alla conferenza di servizi. Il che ha indotto in errore la Direzione Regionale circa la propria legittimazione a partecipare alla conferenza stessa, esclusa proprio a motivo della mancata convocazione della Soprintendenza ai Beni Paesaggistici, alla luce dell’art. 20, lett. b, del d.P.R. n. 173 del 2004. In ogni caso, l’omessa convocazione ha impedito alla Soprintendenza esclusa di conoscere l’esito della procedura di V.I.A.

2) Violazione dell’art. 14 quater della legge n. 241 del 1990.

In caso di dissenso espresso, nel seno della conferenza di servizi di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, dall’Amministrazione statale preposta alla tutela paesaggistico-territoriale, la disciplina per il superamento del dissenso è quella prevista dall’art. 14 quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

Nel caso di specie, a fronte del motivato dissenso della Direzione Regionale, la conferenza di servizi è stata conclusa con determinazione positiva, senza investire alcuno degli organi collegiali di cui all’art. 14 quater, comma 3;
sono inoltre del tutto prive di fondamento le osservazioni verbalizzate dal responsabile del procedimento in ordine al dissenso espresso dalla Direzione Regionale.

3) Violazione dell’art. 14 ter, comma 10, della legge n. 241 del 1990, nella considerazione che il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi riguardante opere soggette a V.I.A., ove adottato, non è stato pubblicato, unitamente all’estratto della V.I.A., nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione, né in un quotidiano a diffusione nazionale.

4) Eccesso di potere per illogicità e per difetto di istruttoria, nell’assunto che il procedimento amministrativo è stato condotto in modo da eludere la necessaria considerazione dell’interesse paesaggistico, così che l’Amministrazione statale preposta alla tutela non ha avuto altra possibilità che quella di adottare il provvedimento di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica.

Si sono costituiti in giudizio l’A.T.E.R., la Regione Umbria ed il Comune di San Giustino, eccependo l’irricevibilità, nonché l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso, e comunque la sua infondatezza nel merito.

Alla camera di consiglio del 7 ottobre 2009 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

1. - Va preliminarmente disposta la riunione dei tre ricorsi, in quanto oggettivamente e soggettivamente connessi.

2. - Per economia di giudizio, conviene esaminare per primo il terzo ricorso, proposto dall Ministero per i beni e le attività culturali, contro la determinazione conclusiva della conferenza di servizi indetta ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, nel procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

In proposito il Collegio deve farsi carico prioritariamente dell’esame delle plurime eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità svolte dalle parti resistenti.

2.1. - Anzitutto va disattesa l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica del ricorso a tutti i soggetti istituzionali partecipanti alla conferenza di servizi.

Ed invero il ricorso risulta notificato alla Regione Umbria, al Comune di San Giustino, alla Provincia di Perugia ed alla A.T.E.R. S.r.l., e dunque, oltre che alla controinteressata, a tutte le Amministrazioni- una delle quali peraltro è quella che ha promosso la conferenza –che vi hanno espresso pareri o determinazioni che parte ricorrente avrebbe avuto l’onere di impugnare autonomamente, se fossero stati emanati al di fuori di tale peculiare modulo procedimentale.

Solo a tali soggetti, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, il ricorso va necessariamente notificato. Il modulo procedimentale della conferenza di servizi non altera le regole che presiedono, in via ordinaria, all’individuazione delle Autorità resistenti, sotto il profilo della soggettiva imputabilità degli atti adottati (in termini, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 2 maggio 2007, n. 1920;
Cons. Stato, Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2107;
T.A.R. Lazio, Latina, 29 marzo 2006, n. 212). Detto in altri termini, la notifica è necessaria solo nei confronti di quelle Autorità amministrative, tra quelle partecipanti, che mediante lo strumento della conferenza di servizi abbiano adottato un atto a rilevanza esoprocedimentale lesivo della sfera giuridica di parte ricorrente (Cons. Stato, Sez. IV, 30 dicembre 2006, n. 8259;
T.A.R. Toscana, Sez. III, 29 maggio 2007, n. 804;
T.A.R. Toscana, Sez. II, 6 ottobre 2009, n. 1505) ossia hanno esercitato la potestà correlata alla posizione giuridica di cui si chiede tutela (in termini, ancora, T.A.R. Molise, 8 febbraio 2008, n. 50).

2.2. - Possono poi essere esaminate congiuntamente le eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità per carenza di interesse, risultando strettamente connesse, ed in qualche misura complementari.

Per maggiore chiarezza, l’eccezione di tardività è rivolta tanto all’impugnativa dell’atto conclusivo del (sub)procedimento di V.I.A. adottato con decreto dirigenziale regionale n. 5166 del 16 giugno 2008 (pubblicato nel B.U.R. in data 17 luglio 2008), quanto all’impugnativa della “determinazione conclusiva” della conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica del 18 dicembre 2008, mentre l’eccezione di inammissibilità riguarda quest’ultimo verbale della conferenza di servizi, ed è argomentata nella considerazione che l’autorizzazione unica non è stata ancora adottata, ed il verbale del 18 dicembre 2008 non può configurarsi come atto conclusivo del procedimento conferenziale.

Ad avviso del Collegio, la tardività del ricorso potrebbe riguardare l’atto conclusivo del procedimento di V.I.A., ove si aderisca alla tesi secondo cui il procedimento di valutazione di impatto ambientale è autonomo rispetto a quello di autorizzazione unica previsto dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, non potendosi peraltro trascurare la circostanza che nel secondo confluisce comunque anche il procedimento relativo alla V.I.A., essendo l’autorizzazione unica rilasciata nel rispetto di tutti i possibili valori meritevoli di tutela, ivi compresi quei valori ambientali, alla cui tutela è finalizzata la V.I.A. (in termini T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 22 maggio 2009, n. 955;
Sez. III, 19 febbraio 2009, n. 368;
Sez. II, 26 febbraio 2008, n. 267).

Ma ciò che maggiormente rileva e che, almeno in questo momento, assorbe anche il profilo della tardività dell’impugnativa dell’atto conclusivo del (sub)procedimento di V.I.A., è l’inammissibilità per carenza di interesse che effettivamente inficia il ricorso avverso il verbale dell’ultima seduta, tenutasi il 18 dicembre 2008, della conferenza.

Ed infatti, è pur vero che, in detto verbale, il responsabile del procedimento «dichiara e ritiene chiusa la presente conferenza in senso positivo con riguardo all’autorizzazione unica di che trattasi», ma ciò non vale a sostituire l’autorizzazione unica, prevista come epilogo procedimentale dal predetto art. 12 per le opere finalizzate alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, rimanendo atto interno di una conferenza di servizi decisoria, nei cui confronti è inammissibile l’impugnazione diretta.

Per vero, in taluni casi la giurisprudenza ha ritenuto impugnabile il verbale conclusivo della conferenza di servizi, ma a condizione che esso contenga tutte le determinazioni delle Amministrazioni pubbliche interessate, le quali tengono luogo dei richiesti provvedimenti autorizzativi, abilitativi e/o concessori (così Cons. Stato, Sez. IV, 7 luglio 2008, n. 3361).

Il che non è nel caso di specie, come dimostra inequivocabilmente il contenuto del verbale.

Conferma di ciò si trae anche, sul piano del diritto positivo, dall’art. 14 ter, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nel testo risultante dalle successive modifiche), alla cui stregua il dies a quo per la proposizione di impugnazioni avverso i provvedimenti adottati in conferenza di servizi per opere soggette a V.I.A. è rappresentato solamente dalla “pubblicazione” del provvedimento finale nella Gazzetta Ufficiale.

E’, peraltro, pacificamente riconosciuto negli scritti difensivi delle parti resistenti (ed, anzi, costituisce profilo centrale delle argomentazioni dalle stesse svolte) che il procedimento de quo non si è ancora concluso, e che, in particolare, non è stato ancora adottato il provvedimento di autorizzazione unica.

3. - Ne consegue l’inammissibilità del gravame n. 317/2009 per inesistenza di un provvedimento impugnabile.

4. - Gli altri due ricorsi (n. 206/2009 e n. 215/2009), che possono essere trattati congiuntamente, stante l’identità dei motivi dedotti, occorre rilevare che le rispettive prime censure si incentrano sull’illegittimità della motivazione del provvedimento della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Perugia, di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, qualificata come meramente apparente, strumentale al rispetto formale del termine decadenziale previsto dall’art. 159, comma 3, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e comunque tale da dimostrare l’esplicazione, da parte dell’organo statale, di una non consentita valutazione di compatibilità ambientale dell’impianto eolico, sovrapposta a quella compiuta dal Comune di San Giustino, anziché di un controllo di legittimità.

La censura appare meritevole di positiva valutazione, almeno nei termini che seguono, e che risultano dalla disamina dei singoli punti nei quali si articola la motivazione del gravato provvedimento.

In particolare, con riguardo all’assunto (costituente il primo punto della motivazione) secondo cui l’intervento di realizzazione dell’impianto eolico sarebbe illegittimo, in quanto ricadente «in “area pascolo” e parzialmente anche in “area forestale o boscata” per quanto attiene gli aerogeneratori e le relative piazzole di fondazione e sosta, mentre la strada di servizio con i relativi cavidotti interrati ricade in area SIC», osserva il Collegio come lo stesso non sembra trovare conferma nella documentazione versata in atti.

Ed infatti, sotto il primo profilo, si evince dal documento istruttorio del 29 novembre 2007, punto 8, nonché dalla “carta di dettaglio della vegetazione”(tavola 10A), elaborata dal Dipartimento di Biologia Vegetale e Biotecnologie Agroambientali e Zootecniche dell’Università degli Studi di Perugia, che gli aerogeneratori con le relative piazzole, nonché la sottostazione sono localizzati al di fuori delle aree boscate, ossia in aree destinate a prato-pascolo.

Per quanto riguarda poi la strada di servizio, si desume dalle tavole 8A e 9A, nonché dall’elaborato 02 (contenente la relazione sulla valutazione di incidenza) che la stessa si colloca sul confine, ma al di fuori della zona SIC “Alto Torrente del Bacino Lama”;
nessuna interferenza deriva poi dai cavidotti, che sono integralmente interrati.

Appare infondato anche il secondo motivo del provvedimento impugnato, ove si afferma che l’impianto «ricade in parte sia con gli aerogeneratori sia con le infrastrutture all’interno della fascia di rispetto della linea di crinale». Ed invero dagli “estratti esecutivi scala 1:1000 su carta tecnica regionale” emerge con chiarezza che gli 11 aerogeneratori progettati sono collocati al di fuori della fascia di salvaguardia della linea di crinale, in conformità di quanto previsto, del resto, dalla determina dirigenziale regionale (in data 16 giugno 2008) conclusiva della procedura di V.I.A., al cui punto 3.4.3. è prescritto che «la localizzazione delle pale eoliche dovrà essere al di fuori delle aree boscate e della fascia a salvaguardia della linea di crinale di ampiezza pari a mt. 30, ai sensi dell’art. 35, comma 6, della Normativa, Criteri, Indirizzi, Prescrizioni del P.T.C.P. vigente».

In via consequenziale appare inconferente, per erronea presupposizione di fatto, lo sviluppo motivazionale di cui al punto 3 del provvedimento di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica.

Analogamente infondati in fatto sono i punti 4 e 5 della motivazione, ove si afferma che l’intervento de quo ricade in un’“area di rilevante interesse naturalistico”, denominata “Alpe della Luna”, e classificata sito SIR;
la relazione sulla valutazione di incidenza predisposta dalla società ricorrente ha precisato che l’intervento realizzando non comporterà alcuna variazione dello stato dei luoghi tutelati dai SIC, sviluppandosi all’esterno di questi, e quindi con nessuna interferenza sul loro attuale assetto floristico vegetazionale;
in ragione di ciò anche la Regione Marche ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 292610, pervenuta alla Regione Umbria il 18 giugno 2008.

Come si desume dalla aerofotogrammetria prodotta dalla società ricorrente, la zona SIC è collocata a valle degli impianti, e può essere parzialmente interessata, a tutto concedere, dalla sola attività di ripulitura e sistemazione della sede stradale;
il che sembra sufficiente a superare il leggero “scostamento” che emerge tra la cartografia regionale e quella ministeriale.

Anche il sesto, al pari dell’undicesimo, motivo del provvedimento impugnato non appaiono meritevoli di condivisione;
non lo sono nella parte in cui assumono che non si sia tenuto conto delle parti di aree boscate e di SIC interessate dalle opere;
a tale scopo, oltre a richiamare quanto già in precedenza osservato, giova considerare quanto emerge dagli elaborati 05 (relativo alla “progettazione interventi installazione aerogeneratori”) e 07 (relativo alla “progettazione viabilità”). Per quanto riguarda poi l’asserita mancata considerazione dell’impatto visivo delle fasce di colore bianco-rosso e dei dispositivi di illuminazione da porre sugli aerogeneratori nel rispetto della normativa per la sicurezza aerea, sembra evincersi dalla carta 12A e dall’elaborato 06 (analisi dei punti di visuale, fotosimulazioni, fotorealismi), oltre che dal fotomontaggio prodotto dall’A.T.E.R. in data 22 giugno 2009, che lo stesso sia molto modesto, sia nel versante umbro-marchigiano, che in quello toscano, risultando l’impianto schermato all’interno della dorsale appenninica.

La mancata considerazione del punto di vista delle confinanti Regioni Marche e Toscana, sotto il profilo dell’impatto visivo, contestata al punto n. 7 della motivazione, non trova conferma negli atti del procedimento di V.I.A.;
per quanto riguarda la Regione Marche, essa ha proprio espresso parere favorevole con la nota del giugno 2008, cui si è fatto già in precedenza riferimento;
la Regione Toscana, da parte sua, pur avendo inizialmente espresso qualche perplessità in ordine alla intervisibilità dal territorio del Comune di Anghiari, ricevuta la determina conclusiva del procedimento di V.I.A., non ha opposto alcuna obiezione.

Inconferente risulta poi l’assunto motivazionale di cui ai punti 8 e 9 del provvedimento di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, con cui si contesta la mancata considerazione degli effetti cumulativi dell’impatto ambientale derivante dall’ulteriore parco eolico progettato e ricadente nel Comune limitrofo di Città di Castello, denominato “Valmeronte”, trattandosi di un progetto ancora in fase preliminare, e dunque, in quanto cronologicamente posteriore, necessitante, questo, di essere compatibilizzato con l’esistente, od almeno con quello in fase di più avanzato sviluppo progettuale.

Né può correttamente parlarsi, come assume il punto 10 del provvedimento in esame, di opera con carattere di interregionalità, con conseguente competenza statale alla valutazione di impatto ambientale;
ed invero, in sede di esegesi dell’art. 71, comma 1, lett. a), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, la giurisprudenza, anche a prescindere dalla portata degli artt. 30 e seguenti del sopravvenuto d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, ha ritenuto che la rilevanza (nazionale o regionale) dell’opera agli effetti della V.I.A. va stabilita in ragione della dimensione geografica dell’intervento e della misura in cui questo incide sulle componenti del territorio (Cons. Stato, Sez. VI, 17 maggio 2002, n. 2696). Nel caso di specie l’impianto progettato ricade unicamente nel territorio della Regione Umbria, e quindi non investe più regioni, neppure, come si è in precedenza osservato, sotto il profilo della incidenza visuale nei rispettivi territori.

Generico ed indimostrato appare poi l’assunto che sorregge il motivo n. 12, laddove viene stigmatizzata la non conformità dell’autorizzazione paesaggistica alla normativa del P.T.C.P.

Tali considerazioni appaiono suffragate anche dagli scritti difensivi della Regione Umbria, la quale, alla stregua di quanto risulta dalla mappa contenuta a pag. 78 del P.E.R. (piano energetico regionale) approvato con delibera del Consiglio regionale 21 luglio 2004, n. 402, sottolinea che nel sito prescelto per la realizzazione del parco eolico non sussistono i vincoli di cui agli artt. 136, lett. c) e d), e 142, lett. b), i) ed m), del codice dei beni culturali e del paesaggio, che lo stesso si trova al di fuori del territorio dei tre SIC (umbro, marchigiano e toscano) e delle aree ad elevata densità floristico-vegetazionale;
inoltre, il vincolo derivante dalle aree classificate “bosco” (dal P.T.C.P. della Provincia di Perugia) non riguarda il sito ove è prevista la localizzazione del parco, ma solo modeste superfici del territorio destinate all’adeguamento della viabilità esistente, e suscettibili di compensazione.

Con riguardo al successivo punto n. 13, con cui si contesta il fatto che il documento istruttorio propedeutico all’autorizzazione paesaggistica farebbe riferimento alla delibera di Consiglio Provinciale n. 26 del 20 marzo 2007 (di variante tematica al P.T.C.P.), non ancora approvata, occorre rilevare che tale circostanza, ove anche corrispondente al vero, non comporta, come eccepito dalle parti resistenti, di per sé, la dimostrazione del contrasto del progetto di parco eolico rispetto alla normativa paesaggistica al tempo vigente;
e, del resto, nulla viene addotto al riguardo.

Più problematico, nella prospettiva procedimentale, appare l’ultimo rilievo (il n. 14) che sorregge il provvedimento gravato, con il quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Perugia sembra affermare, pur con qualche imprecisione, che non poteva essere adottato il provvedimento di autorizzazione paesaggistica in pendenza del procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.

In realtà, sebbene la normativa da ultimo richiamata preveda che l’autorizzazione per il rilascio e l’esercizio degli impianti eolici è adottata a seguito di un procedimento unico, nel quale tutte le Amministrazioni interessate adottano le proprie determinazioni ai fini della valutazione di impatto ambientale, in sede di conferenza di servizi, da ciò non sembra derivare necessariamente la preclusione, pure ritenuta da una parte della giurisprudenza (cfr. C.G.A., 9 dicembre 2008, n. 1005), all’adozione di atti incidenti sulla materia ambientale al di fuori del predetto contenitore procedimentale, specie se il medesimo ha incontrato degli ostacoli nel proprio iter, anche sotto il profilo del rispetto della scansione temporale prefigurata dalla norma. A maggior ragione, non può dunque ravvisarsi, come fa l’Avvocatura erariale nei propri scritti difensivi, un’ipotesi di nullità dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 21 septies della legge generale sul procedimento amministrativo, per difetto assoluto di attribuzione, essendo configurabile, ragionando in astratto, un’ipotesi di carenza in concreto del potere, caratterizzata dal fatto che esiste la norma giuridica attributiva del potere, ma lo stesso non poteva essere esercitato per una preclusione legislativa, per l’assenza di un fatto di legittimazione. Soprattutto non è chiaro, ed anzi sembra dover essere negato l’interesse della Soprintendenza a rilevare tale preteso vizio in un contesto legislativo, quale quello delineato dall’art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004, seppure in via transitoria, in cui allo stesso organo statale è riconosciuto il potere di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, ove ritenuta non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, come è appunto accaduto nella vicenda in esame.

In definitiva, la norma da ultimo indicata riconosce alla Soprintendenza uno specifico “potere di controllo” sulla valutazione paesaggistica compiuta dall’Amministrazione locale;
l’esercizio del medesimo, però, per un principio di coerenza dell’azione amministrativa, non può trovare una valida giustificazione nell’intervenuta deviazione dal normale iter procedimentale previsto per la costruzione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, caratterizzato, come detto, dalla conferenza di servizi per l’autorizzazione unica, almeno fin tanto che detto provvedimento, di caducazione dell’autorizzazione paesaggistica, rimanga efficace, precludendo il dispiegarsi degli effetti della medesima. E’ evidente, infatti, che, diversamente, verrebbe ad essere utilizzato uno strumento di controllo proprio dell’autorizzazione paesaggistica per motivi diversi dalla legittimità in sé dell’autorizzazione paesaggistica, (motivi) che avrebbero (ed, a quanto appare allo stato degli atti, possono tuttora) essere fatti valere con diverse modalità.

5. - L’accoglimento delle rispettive prime censure, portando all’annullamento del decreto soprintendentizio separatamente impugnato dall’A.T.E.R. e dal Comune di San Giustino, esime il Collegio dalla disamina delle ulteriori censure dedotte, che possono essere assorbite.

6. - Alla stregua di quanto esposto, deve dunque essere dichiarato inammissibile il ricorso n. 317/2009, mentre vanno accolti i ricorsi n. 206/2009 e n. 215/2009, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

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