TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-06-18, n. 202006670

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-06-18, n. 202006670
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202006670
Data del deposito : 18 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/06/2020

N. 06670/2020 REG.PROV.COLL.

N. 10657/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10657 del 2012, proposto da P P, rappresentato e difeso dagli avvocati L P e G P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L P in Roma, viale delle Milizie, 114;

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO

Del ricorrente a vedersi riconosciuta ed attribuita integralmente, agli effetti giuridici ed economici, l'anzianità pregressa di carriera, anche ai sensi e per gli effetti, tra l'altro e per quanto concerne in particolare gli aspetti economici, dell'art. 43 della Legge 1.04.1981 nr. 121, con conseguente riconoscimento della intera anzianità pregressa svolta nel ruolo direttivo di appartenenza

NONCHE', PER QUANTO POSSA OCCORRERE, PER L'ANNULLAMENTO

Del decreto ministeriale nr. 333E/275.l TC/31 del 5 marzo 2012 notificato all'odierno ricorrente in data 3 settembre 2012, nella parte in cui l 'Ing. P P è stato nominato direttore tecnico ingegnere della Polizia di Stato in luogo di Direttore Tecnico Capo con decorrenza, a tutti gli effetti dal 16 novembre 2011, a seguito di esperita procedura concorsuale, nella parte in cui non viene riconosciuta all’ odierno ricorrente, ai fini economici e di carriera, l'anzianità pregressa in relazione all'intero servizio già prestato presso il Ministero della Difesa

NONCHÉ PER LA CONSEGUENZIALE CONDANNA

alla corresponsione in favore del ricorrente del trattamento economico più favorevole dovuto a seguito del riconoscimento della pregressa anzianità di carriera, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal 16 novembre 2011, ossia dalla data di decorrenza della nomina a direttore tecnico ingegnere della Polizia di Stato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2020 il Cons. Ines Simona Immacolata Pisano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, depositato in data 11 novembre 2012, espone il ricorrente che, dopo avere prestato servizio presso il Ministero della Difesa in qualità di Ufficiale in servizio permanente, partecipava al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 44 posti di direttore tecnico ingegnere del ruolo dei direttori tecnici ingegneri della Polizia di Stato", indetto dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con Decreto n. 333-B/13C.14.10 del 02.02.2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie speciale "Concorsi ed esami" nr. 13 del 16.02.2010.

All’esito, con Decreto Ministeriale n. 333-E/275.lTC/31-19/2012 del 5 marzo 2012, notificato in data 3 settembre 2012, veniva nominato direttore tecnico della Polizia di Stato con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 16 novembre 2011, con evidente mancato riconoscimento della anzianità e della professionalità già acquisita alle dipendenze della Amministrazione dello Stato di provenienza.

In particolare il ricorrente, già Ufficiale dei Carabinieri presso la Compagnia di Bari dal 1990 al 1993, prestava successivamente la propria attività lavorativa alle dipendenze del Ministero della Difesa - Esercito Italiano: più precisamente, dal mese di settembre 1994 al mese di giugno 2001 prestava la propria attività professionale con la qualifica iniziale di Sottotenente presso la Scuola di Applicazione di Torino, quale Ufficiale frequentatore ed Ufficiale addetto alle Infrastrutture;
dal mese di giugno 2001 al mese di novembre 2003, in qualità di Ufficiale in servizio permanente effettivo, prestava la propria attività in Piacenza, presso il 2A Reggimento Genio Pontieri, con mansioni di Comandante della Compagnia, di Comando e Supporto logistico, di Comandante del Distaccamento di Firenze per la vigilanza dei siti aeroportuali, nonché di Ufficiale addetto alle infrastrutture a Pec in KOSSOVO;
dal mese di novembre 2003 sino al 15 novembre 2011, conseguito da ultimo il grado di Maggiore dell'E.I., svolgeva presso il 6A Reggimento Genio Pionieri in Roma attività di Direzione Lavori, di Ufficiale "OA" di reggimento, di Comandante della Compagnia Oleodotti, di Comandante della Compagnia Supporto allo Schieramento, nonché di Comandante di Distaccamento in località Ancona per specifiche operazioni di supporto al mantenimento dell'ordine pubblico.

L'Ing. P P conseguiva il trattamento economico dirigenziale con decorrenza dal mese di novembre 2004, al raggiungimento di 13 anni di servizio effettivo con mansioni di direttivo, mentre l'ultimo adeguamento per classe e scatti di anzianità era operato con decorrenza novembre 2010, al conseguimento dei 19 anni di servizio effettivo senza demerito (come da foglio matricolare e buste paga allegate al ricorso).

Nel dedurre l’illegittimità del decreto impugnato, con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto quindi, ai sensi dell'art 43 della L. n.121/81, l’annullamento del D.M. impugnato unitamente al riconoscimento degli effetti economici connessi alla qualifica di Direttore Tecnico Capo della Polizia di Stato.

I motivi di censura sono affidati a:

1) Illegittimità, in parte qua, del D.M. n. 333-E/275.ITC/31- 19/2012, datato 5.3.2012, notificato il 3.9.2012, della nota n.333-E/275.ITC/31 del 18.6.2012 prot. n. 1936 del Ministero dell'Interno e dell'allegato Bollettino Ufficiale del Personale del18.6.2012 suppl. straordinario dn.11121 del 18.6.12 per violazione e falsa applicazione dell'art. 43, comma 22, della legge 1° aprile 1981n.121;

2) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 336;

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 1990 n. 231, come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 2002 n. 295;

5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 632 del D.lgs n.66/2010;

6) Violazione e falsa applicazione D.P.R. 24.04.1982 nr. 337 come integrato e modificato dal D. Lgs.

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