TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-06-26, n. 202310777

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-06-26, n. 202310777
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202310777
Data del deposito : 26 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2023

N. 10777/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05301/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5301 del 2023, proposto da Co.Di.San. Commercio Distribuzione Sanitari S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione (Picfic) in Amministrazione Straordinaria, non costituito in giudizio;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

- Fondazione Luigi Maria Monti, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- del provvedimento della Picfic in A.S. prot. n. 40514 del 10.02.2023, notificato alla Co.Di.San S.p.A. in data 20.02.2023, con il quale veniva rigettata l’istanza di accesso agli atti;

- del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. n. 61500 del 06.03.2023, notificato in pari data, con il quale veniva accolta solo parzialmente l'istanza di accesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


La ricorrente ha impugnato gli atti con i quali è stata respinta l’istanza di accesso con cui la medesima società, in qualità di creditore della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione in amministrazione straordinaria (della somma di € 228.440,75, ammessa al passivo come credito chirografario), ha chiesto ai Commissari preposti alla gestione della procedura e al Ministero resistente di accedere ai seguenti atti:

1. atto costitutivo di ipoteca di primo grado iscritta in favore della procedura;

2. atto a rogito del Notaio D’Errico del 13 aprile 2015;

3. atti e provvedimenti della procedura esecutiva per il recupero del credito di euro 785.262,24 indicata a pagina 5 dell’ultima relazione semestrale dei Commissari;

4. atti e provvedimenti relativi alle altre procedure esecutive pendenti;

5. sentenze che hanno definito i giudizi delle azioni revocatorie proposte dall’Amministrazione straordinaria;

6. copia dello stato passivo della procedura aggiornato a seguito dei riparti parziali effettuati;

7. variazione ex art. 115 L.F. dello stato passivo (se disposta) a seguito dell’acquisto di crediti;

8. ultima relazione semestrale dei commissari straordinari senza parti omissate ”.

A fronte della suddetta istanza:

- il Ministero resistente, con provvedimento n. 61500 del 6 marzo 2023, consentiva l’accesso alla sola relazione semestrale dei Commissari straordinari, priva di alcuni “ omissis ” in precedenza apposti, precisando di non avere la disponibilità materiale degli altri documenti oggetto dell’istanza;

- i Commissari straordinari, con provvedimento n. 40514 del 10 febbraio 2023, respingevano la predetta istanza rilevando che la stessa fosse “ gravemente lacunosa in punto di specificazione sia del pregiudizio subito dall’interessato, sia della necessarietà della conoscenza dei documenti richiesti ” ed evidenziando che “ non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato delle pubbliche amministrazioni ”.

Con il ricorso ex art. 116 c.p.a. all’odierno esame, la ricorrente ha chiesto riconoscersi il diritto ad accedere alla suddetta documentazione ed “ ai documenti non inclusi nella primigenia richiesta di accesso ”, indicati per la prima volta nel ricorso (ossia: “- 9. atto di pignoramento della quota di partecipazione della Fondazione Luigi Maria Monti nella controllata IDI Farmaceutica srl pari al 67,35% del capitale sociale della stessa e relativi provvedimenti del G.E.;
- 10. atto di pignoramento dell’immobile sito in Roma Via dei Monti Creta e relativi provvedimenti del G.E;
- 11. Piano industriale di ristrutturazione indicato a pagina 3 della relazione II semestre 2021 dei Commissari;

- 12. Statuto e libro dei soci della “Picfic in bonis” indicata a pagina 4 della relazione II semestre 2021 dei Commissari ”).

Il Ministero intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

Alla camera di consiglio del 21 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

E’ utile, ai fini della decisione, preliminarmente richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa in tema di accesso agli atti di una procedura di amministrazione straordinaria, recentemente ribaditi dal Consiglio di Stato (cft. Cons. Stato Sez. VI, 02-02-2022, n. 739;
Cons. Stato Sez. VI, 09-03-2021, n. 2005):

- l’accesso a documenti di natura privatistica formati o presentati in una procedura di amministrazione straordinaria è consentito ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 24, comma 7, della l. 7 agosto 1990, n. 241, la cui tutela è complementare e non esclusiva rispetto ai rimedi previsti dagli artt. 56, 61 e 67 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270;

- il Ministero odierno resistente non è privo della legittimazione passiva rispetto all’istanza di accesso ai documenti di una procedura di amministrazione straordinaria “ essendo detto Ministero il soggetto pubblico avente in atto compiti istituzionali nel campo di tali procedure e titolo quindi a detenere o a costituire la detenzione della relativa documentazione o, comunque, a svolgere ogni azione idonea a reperirla per consentirne l’accesso, salva la motivata esplicitazione dell’impossibilità di utilmente provvedere ”;

- il diritto di accesso difensivo ai documenti amministrativi può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori del giudice civile, anche in sede fallimentare, sicché non può essere addotta come ragione ostativa all’accesso la possibilità che quei medesimi documenti possano risultare ostensibili nel giudizio civilistico ai sensi dell’articolo 90 L.F. (oggi art. 199 del codice della crisi);

- il creditore della società sottoposta a procedura concorsuale ha un interesse diretto, attuale e concreto, a tutela della propria posizione soggettiva, ad avere contezza della liquidità disponibile, delle caratteristiche del ceto creditorio ammesso e delle attività di realizzo dell’attivo intraprese dalla procedura, in quanto ciò incide sul valore del credito e sulle decisioni concernenti la sua gestione, come ad esempio quella di mantenere o cedere la titolarità del credito e di quantificare l’eventuale prezzo di cessione;

- con riferimento alla categoria degli atti giudiziari (atti processuali e atti contenenti "dati" giudiziari) - per i quali l’accesso difensivo è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile ex art. 24, comma 7, l. 241/1990 - grava sulla parte interessata l’onere di dimostrare che il documento al quale intende accedere è strettamente indispensabile per la cura o per la difesa dei propri interessi. Fa eccezione alla suddetta regola la documentazione riguardante lo stato passivo, la cui conoscenza “ è comunque essenziale per poter valutare elementi creditizi, risultando quindi indispensabile per tale attività ” senza che sia necessario osservare uno specifico onere probatorio.

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, la pretesa ostensiva della ricorrente risulta solo parzialmente fondata: infatti, per un verso, la ricorrente, in qualità di creditore ammesso al passivo della procedura, ha diritto di conoscere i documenti della procedura per verificare il concreto grado di soddisfazione del proprio credito;
per l’altro, eccettuata la documentazione afferente lo stato passivo, non sussistono le condizioni per l’accesso agli atti processali (ossia agli “ atti e provvedimenti relativi alle procedure esecutive pendenti ” e alle “ sentenze che hanno definito i giudizi delle azioni revocatorie ”) e a quelli comunque contenenti dati giudiziari (quale la transazione di cui all’ “ atto a rogito del Notaio d’Errico del 13 aprile 2015 ”), in quanto non sono state allegate effettive ragioni di stretta indispensabilità della loro ostensione, sicché la ricorrente è venuta meno all’onere probatorio che, come sopra detto, gravava sulla medesima al fine di vedere soddisfatta, in parte qua , la pretesa ostensiva.

Neppure può trovare accoglimento la domanda di ostensione dei “ documenti non inclusi nella primigenia richiesta di accesso ”, ostandovi il divieto per il giudice, ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.

Ritenuto, dunque, che il ricorso possa essere accolto con riferimento:

- alla documentazione richiesta non avente natura processuale (“ atto costitutivo di ipoteca di primo grado iscritta in favore della procedura ”);

- allo stato passivo aggiornato a seguito dei riparti parziali effettuati e alle relative “ variazioni ex art. 115 L.F. ”, trattandosi di documentazione processuale da ritenere per sua natura strettamente indispensabile al fine di valutare la capienza della procedura e, quindi, la possibilità di soddisfacimento del proprio diritto di credito.

In conclusione, va ordinato al Ministero resistente ed ai Commissari straordinari di consentire alla società ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del presente provvedimento, la visione e l’estrazione di copia degli atti indicati.

Sussistono, anche in considerazione della soccombenza reciproca, i presupposti per compensare integralmente le spese di lite.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi