TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-02-20, n. 202300234

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-02-20, n. 202300234
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300234
Data del deposito : 20 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/02/2023

N. 00234/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00687/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 687 del 2022, proposto da TE OR, CI NT, AN FA, IZ CI, AN ER, NA IG, AN IG, DE PP, NO FA, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato DE Furlan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

AM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

del Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio della Regione Veneto n. 11 del 3 marzo 2022, pubblicato sul BURV n. 38 del 18 marzo 2022, avente ad oggetto “ Ammodernamento impiantistico con realizzazione nuova Linea 4 e dismissione Linee 1 e 2 del termovalorizzatore di Padova ”, con il quale è stata assunta la determinazione positiva di conclusione della relativa conferenza di servizi ed è stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006;

del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (Decreto n. 1 del 10 gennaio 2022) e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (Decreto n. 27 del 2 febbraio 2022), atti compresi nel medesimo provvedimento autorizzatorio unico regionale (costituenti, rispettivamente, i suoi allegati A e B);

del presupposto parere n. 170 del 29 novembre 2021 del Comitato Tecnico Regionale VIA e, ove occorra, delle determinazioni assunte nella conferenza di servizi del 6 dicembre 2021 in ordine al rilascio del provvedimento di VIA e di AIA.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e di AM S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2023 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

L’odierno contenzioso riguarda il progetto di ammodernamento impiantistico del termovalorizzatore di Padova proposto dal gestore AM S.r.l., che prevede il mantenimento dell’attuale linea di incenerimento dei rifiuti n. 3 e la sostituzione delle vetuste linee n. 1 e n. 2 attualmente in esercizio (che vengono così dismesse) con la nuova e più moderna linea n. 4.

L’impianto è ubicato in area industriale ad est della città, in prossimità a quartieri residenziali.

Il progetto, che la Regione Veneto ha valutato positivamente sotto il profilo dell’impatto ambientale, prevede una capacità di smaltimento dei rifiuti nominale di 219.000 t/anno, ridotta rispetto a quella attualmente autorizzata (pari a 245.000 tonnellate all’anno); inoltre attraverso il revamping l’impianto non si limiterà più al solo smaltimento dei rifiuti (D), ma effettuerà anche attività di recupero energetico (R1); l’energia derivante dalla combustione dei rifiuti verrà infatti utilizzata per produrre energia elettrica e, in futuro, anche termica.

I ricorrenti, residenti in prossimità dell’impianto, propongono ricorso collettivo instando per l’annullamento del decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio della Regione Veneto n. 11 del 3 marzo 2022, con il quale è stata assunta la determinazione positiva di conclusione della conferenza di servizi, all’unanimità dei presenti, ed è stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell’articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), che sostituisce e comprende i provvedimenti di AIA e VIA per l’intervento di ammodernamento.

Essi evidenziano che negli ultimi anni, a causa delle frequenti interruzioni dell’attività delle linee 1 e 2, nel termovalorizzatore sono state trattate quantità di rifiuti molto inferiori alla capacità massima autorizzata: fra il 2013 e il 2017 la quantità media è stata di circa 170.000 t/l’anno, nel triennio 2018-2020 di 160.000 t/l’anno e nei primi tre trimestri del 2021 sono state trattate 113.880 tonnellate di rifiuti.

Sottolineano gli esponenti che l’intervento di ammodernamento è finalizzato, per contro, a sfruttare interamente la capacità del termovalorizzatore in conformità agli obiettivi del Piano Regionale dei Rifiuti che, facendo riferimento agli interventi di ristrutturazione degli impianti esistenti, dispone l’avvio a recupero energetico dei rifiuti con prioritaria saturazione della capacità di incenerimento e solo residuale avvio a smaltimento in discarica.

Lamentano, quindi, che con la messa in funzione della linea 4 l’impianto incrementerà del 35-40% la quantità di rifiuti oggi effettivamente trattata, con un significativo aumento (che assumono direttamente proporzionale) dei fattori di inquinamento dell’aria.

Tanto premesso, i ricorrenti deducono l’illegittimità dell’atto impugnato per i seguenti motivi:

I. Violazione, errata e mancata applicazione, elusione dell'art. 4, comma 4, lett. b), dell'art. 22 e dell'allegato VII alla parte II, del D.lgs. n. 152/2006, in materia di Valutazione di Impatto Ambientale. Violazione, errata e mancata applicazione, elusione dell'art. 4, comma 4, lett. c) e dell'art. 29-ter del D.lgs. n. 152/2006 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e per carenza di istruttoria e motivazione . Lo studio di Impatto ambientale predisposto dalla proponente e la conseguente valutazione effettuata dal Comitato regionale ai fini del rilascio dell’AIA e della VIA considerano gli impatti dell’opera sui vari fattori (tra cui aria, popolazione e salute umana) erroneamente confrontandoli non già con quelli derivanti dall’attuale effettiva condizione di esercizio dell'impianto, ma con lo stato oggi autorizzato. Il dato relativo allo stato attuale della qualità dell’aria e lo “scenario futuro post-operam” sono inoltre falsati perché muovono dal presupposto che i valori misurati nelle centraline di rilevamento nel 2019 rilevino lo scenario attuale simulato (ovvero riferito allo stato oggi autorizzato), laddove, invece, esse riportano lo scenario attuale effettivo, lontano dalle massime condizioni autorizzative.

II. Eccesso di potere per irrazionalità, illogicità, contraddittorietà, sotto diversi profili . L’analisi degli impatti sulla base della quale sono state effettuate le valutazioni del Progetto non considera il carico complessivo delle emissioni prodotte, ma solo dati unitari, come la concentrazione per metrocubo e le ricadute per metrocubo al secondo, mentre l’aumento della quantità di rifiuti inceneriti produrrà, proporzionalmente, un maggiore inquinamento complessivo. Analogamente i limiti alle emissioni fissati dai provvedimenti di VIA e AIA sono privi di utilità e incoerenti con gli obiettivi normativi di contenimento delle polveri sottili PM10 e PM2,5, perché non riguardano la quantità totale di emissioni inquinanti che potranno essere prodotte dall’impianto ma si riferiscono solo alla concentrazione (indicata con l’unità di misura mg/Nmc) e ai flussi di massa orari (g/h, peraltro con la previsione di soglie molto superiori ai flussi massimi che l’impianto potrà in concreto emettere).

III. Violazione, mancata ed errata applicazione del principio dell'azione ambientale, in particolare dei principi della precauzione e dell'azione preventiva (art. 3-ter, D.lgs. n. 152/2006). Eccesso di potere per irrazionalità e contraddittorietà . Il provvedimento VIA ha negato la possibilità di trattare in impianto il “percolato di discarica”, in quanto contenente sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), estremamente tossiche per l’ambiente e la salute delle persone, ma, in modo irrazionale e contraddittorio, ha ammesso il trattamento dei “Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti” non contenenti sostanze pericolose (codice EER 070512) e dei “fanghi prodotti da trattamenti chimico fisici” non contenenti sostanze pericolose (codice EER 190206), oltre ad altre tre tipologie di fanghi già in precedenza trattate nell’impianto, pur parimenti contenenti PFAS.

Si sono costituiti per resistere al ricorso la Regione Veneto e la controinteressata AM S.r.l.

Quest’ultima ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del Piano Regionale di Rifiuti Urbani e speciali del 2015 e dell’aggiornamento 2021 (D.G.R. n. 1458 del 25.10.2021), che avevano

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