TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-05-20, n. 202400540

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-05-20, n. 202400540
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400540
Data del deposito : 20 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/05/2024

N. 00540/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00557/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 557 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati A C e C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Centrale Regionale Piemonte c/o Corte D'Appello -OMISSIS-, Ufficio Centrale Circoscrizionale della Provincia di -OMISSIS-Presso il Tribunale di -OMISSIS-, Prefettura di -OMISSIS-– Ufficio Territoriale del Governo, Ministero dell'Interno, Regione Piemonte e Prefettura di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento:

- del verbale di adunanza -OMISSIS- depositato presso l'Ufficio Centrale Regionale il -OMISSIS-, con il quale è stato respinto il ricorso proposto nell'interesse di -OMISSIS-e della “-OMISSIS-” avverso il provvedimento dell'-OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-- Ufficio Centrale Circoscrizionale

- della decisione dell'-OMISSIS- dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale con il quale è stata disposta la cancellazione della candidatura di -OMISSIS-alla carica di Consigliere Regionale nelle prossime Elezioni Regionale indette per l'8-9 giugno 2024 e dichiarata inammissibile la -OMISSIS- nella circoscrizione elettorale di -OMISSIS-per insufficienza di numero di candidati

- e tutti gli atti presupposti e connessi e conseguenziale anche non noti.

e per la conseguente

riammissione del candidato -OMISSIS- nella -OMISSIS- e, quindi, per la declaratoria di ammissibilità della -OMISSIS- nella circoscrizione elettorale di -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella up speciale elettorale del giorno 20 maggio 2024 il dott. A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con provvedimento del -OMISSIS- l’Ufficio Centrale Circoscrizionale ha dichiarato inammissibile, per la circoscrizione di -OMISSIS-, la lista “-OMISSIS-” per il mancato raggiungimento del numero minimo di due candidati alla carica di consigliere regionale per effetto della ritenuta incandidabilità ex art. 7 comma 1 lett. c) D.Lgs. 235/2012, ivi parimenti dichiarata, del candidato in lista Sig. -OMISSIS-: condannato, con sentenza definitiva, per il reato di cui all’art. 314 c.p..

L’esclusione è stata confermata dall’Ufficio Centrale Regionale con verbale -OMISSIS- del -OMISSIS- nel quale, pur dandosi atto che -con ordinanza del-OMISSIS-depositata il -OMISSIS- è stata concessa al Sig. -OMISSIS- la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p., se ne è tuttavia contestata l’ineseguibilità al momento della presentazione della lista, in quanto, trattandosi di provvedimento a contraddittorio eventuale (c.d. de plano, artt. 678 comma 1 bis e 667 comma 4 c.p.p.), per quella data non risultava ancora spirato il termine di opposizione di quindici giorni, decorrenti dal deposito dell’ordinanza riabilitativa il-OMISSIS-

Con ricorso ex art. 129 cod. proc. amm., l’esponente, nella qualità di presentatrice e depositaria effettiva della lista elettorale “-OMISSIS-”, per la circoscrizione di -OMISSIS-, ha impugnato i superiori provvedimenti, per chiederne l’annullamento, lamentando in sintesi che:

- l’incandidabilità sarebbe stata dichiarata in violazione degli artt. 51 Cost. e 15 D.Lgs. 235/2012, nonché nella carenza di adeguata istruttoria, attesa la pacifica riabilitazione del Sig. -OMISSIS-, il cui effetto ripristinatorio del diritto di elettorato passivo opererebbe in via automatica con la mera emissione della relativa ordinanza;

- l’assunto dell’Ufficio Centrale Regionale circa l’ineseguibilità della riabilitazione -non previamente contestata dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale- integrerebbe un nuovo motivo escludente, articolato per la prima volta solo nel verbale -OMISSIS- del -OMISSIS- e, come tale, incongruente rispetto al provvedimento confermato nonché tardivo alla stregua del termine perentorio fissato dall’art. 21 L.R. 12/2023.

Alla pubblica udienza speciale elettorale del 20 maggio 2024, il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 comma 3 cod. proc. amm., una possibile ragione d’inammissibilità del primo mezzo di gravame nel difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario;
la causa è stata, quindi, posta in decisione.

Come ritualmente rilevato in udienza, il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per le ragioni dedotte, in precedenti conformi su casi analoghi, dalle pronunce del T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17/05/2024 n. 3249, del Consiglio di Stato, sez. II, 25/05/2022 n. 4201 e del T.A.R. Calabria, Catanzaro, 21/05/2022 n. 874, che di seguito si richiamano anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 129 e 74 cod. proc. amm..

Invero, per insegnamento della Corte regolatrice della giurisdizione, “le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo e passivo appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, la quale non viene meno per il fatto che la questione relativa alla sussistenza, o non, dei diritti suddetti sia stata introdotta mediante l’impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, perché anche in tali ipotesi la decisione non verte sull’annullamento dell’atto amministrativo impugnato, bensì direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato” (cfr. Cass., Sezz. UU., n. 13403 del 26.5.2017);
nella specie, come innanzi osservato, l’Ufficio elettorale ha dichiarato l’incandidabilità di uno dei due candidati in lista alla carica di consigliere regionale, escludendo così il suo diritto di elettorato passivo. È evidente che le controversie afferenti a questioni di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei candidati spettino al giudice ordinario, perché concernenti diritti soggettivi di elettorato passivo, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni attinenti alla regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo, giusta l’art. 126 cod. proc. amm. (cfr. anche Cass. Sez. Un., n. 15691/2015 e, da ultimo, TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 419/2023). Peraltro, nella menzionata sentenza del Consiglio di Stato n. 4201/2022 il suddetto insegnamento è stato ribadito proprio in relazione al caso, quale quello in oggetto, di esclusione del candidato per incandidabilità e contestuale ricusazione della lista, assimilando, ai fini del radicamento della giurisdizione, l’ipotesi dell’incandidabilità a quella di ineleggibilità (cfr. TAR Campania, Napoli, n. 3249/2024 cit.).

Si soggiunga, ancora, che: i) nella doglianza in esame risultano poste solo questioni relative al profilo della candidabilità del Sig. -OMISSIS-, ma nulla in merito alla lista (cfr. Cons. Stato 4201/2022);
ii) dal comma 2 dell’art. 8 cod. proc. amm. si evince che il potere di cognizione incidentale del giudice amministrativo si arresta al cospetto di questioni concernenti lo stato e la capacità della persona, le quali ricadono, comunque, nella giurisdizione del giudice ordinario.

In definitiva, il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a beneficio del giudice ordinario, innanzi al quale l’azione spiegata potrà essere riproposta ai sensi degli artt. 11 cod. proc. amm. e 59 Legge n. 69/2009.

Il secondo mezzo di gravame, nella misura in cui attinge profili propri del procedimento elettorale, ricade nella giurisdizione di questo giudice. Lo stesso è, peraltro, infondato per le ragioni che seguono.

Il riferimento, nel solo verbale -OMISSIS-OMISSIS-, all’ineseguibilità dell’ordinanza di riabilitazione non correda la motivazione escludente di carattere inedito, in quanto l’Ufficio Centrale Regionale, nell’esercizio della funzione ad esso assegnata dall’art. 10 Legge 108/1968 e sulla scorta delle allegazioni acquisite in sede di ricorso interno, ha radicato l’incandidabilità del Sig. -OMISSIS- nella medesima condizione ex art. 7 comma 1 lett. c) D.Lgs. 235/2012 già rilevata dall’Ufficio Circoscrizionale, esplicando le ragioni della sua ritenuta persistente portata ostativa al momento in cui la lista è stata presentata.

Ciò posto, il provvedimento gravato è tempestivo.

Dispone l’art. 21 L.R. 12/2023 che, contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all’Ufficio Centrale Regionale (comma 6). Il ricorso è depositato entro il termine di cui al comma 6, a pena di decadenza, nella cancelleria dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale, il quale, nella stessa giornata, trasmette all’Ufficio centrale regionale, a mezzo di corriere speciale o di posta elettronica certificata, il ricorso con le proprie deduzioni (comma 7). L’Ufficio Centrale Regionale decide nei due giorni successivi. Le sue decisioni sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti e agli uffici centrali circoscrizionali (comma 8).

Nella fattispecie in esame il ricorso interno è stato presentato all’Ufficio Centrale Elettorale il -OMISSIS-, talché l’adozione del provvedimento reiettivo il giorno seguente si conforma al menzionato quadro ordinamentale.

In definitiva, quanto alla contestata incandidabilità, il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario;
quanto alle restanti ragioni di doglianza, è, invece, respinto, siccome infondato.

Non si fa luogo a statuizione sulle spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi