TAR Bari, sez. U, sentenza breve 2021-09-10, n. 202101350
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Testo completo
Pubblicato il 10/09/2021
N. 01350/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00790/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 790 del 2021, proposto da R L, rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;
contro
A.R.I.F. - Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali - Puglia, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avvocati P B e C B, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;
nei confronti
M T S, controinteressata, non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
dell’unico provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva concorsuale per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 110 unità complessive di personale ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 (superamento del precariato nelle PA.AA.), pervenuto a mezzo p.e.c. del 28/5/2021 e di ogni altro atto supposto presupposto e conseguente, tra cui la deliberazione del Direttore Generale A.R.I.F. del 2/7/2021, recante proroga contratti di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzato al completamento della procedura di stabilizzazione prevista dal D.Lgs. n. 75/2017 (c.d. personale ex-S.m.a.) e allegato A) contenente la graduatoria degli ammessi, ove risulta escluso il ricorrente e con richiesta di tutela cautelare presidenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arif - Agenzia Regionale per Le Attività Irrigue e Forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
I - Sul BURP dell’8.10.2020, la A.R.I.F. Puglia pubblicava un “ avviso di selezione riservata mediante corso concorso per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 110 unità complessive di personale di cui n. 23 categoria D/1 funzionario amministrativo / tecnico – n. 46 categoria C/1 Istruttore e amministrativo/tecnico - n. 41 categoria B3 Esecutore amministrativo / tecnico ”, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 (recante il superamento precariato nella P.A.).
Il ricorrente, Lacorte Raffaele, dipendente dell’A.R.I.F. (sede di lavoro in Modugno), con un rapporto di lavoro a tempo determinato, avente scadenza al 31 luglio 2021, presentava due domande di partecipazione, una per n. 46 posti di categoria C, ed una per n. 41 posti di categoria B/3, per entrambe le domande esprimendo preferenza verso il profilo amministrativo, secondo quanto previsto dal bando.
Con nota pervenuta a mezzo p.e.c. il 28 maggio 2021, confermata con Racc. a. r. 143/1469425-9, gli veniva comunicata dall’ARIF l’esclusione dalla selezione (quindi, da entrambi i concorsi) per “ l’omessa produzione della copia di un documento di identità (la cui definizione sulla scorta dell’art. 1 comma 1 lett.d del DPR 445/2000 e sm, in corso di validità, in violazione dell’art. 2 comma 11 del correlato avviso all’interno del BURP n. 140 del 8/10/2020. Infatti la tessera sanitaria prodotta dalla SV in copia non rientra nel novero dei documenti di identità intesa nell’accezione normativa sopra delineata ”.
Successivamente, con deliberazione del 2/7/2021 il Direttore Generale A.R.I.F. prorogava ai partecipanti i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzato al completamento della procedura di stabilizzazione prevista dal D.Lgs. n. 75/2017, escludendo tuttavia il ricorrente dal novero dei prorogati.
Il ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 19.7.2021 e depositato il 23.7.2021, per impugnare gli atti indicati in epigrafe. Deduce i seguenti motivi di diritto: in via preliminare, la giurisdizione del Giudice amministrativo (Cons. Stato Sez. III 3801 del 15/6/2020; idem Sez. V 18/7/2012 n. 4186; Cass. civile, Sez. Un. 26/10/2011 n. 1778); 1) violazione dell’art. 2 punto n. 12 della lex specialis – violazione del successivo comma 13 - violazione del principio di massima partecipazione alle procedure concorsuali – eccesso di potere dal punto di vista della disparità di trattamento – violazione dell’art. 3 Cost.; 2) violazione ed erronea applicazione dell’art. 2 comma 11 del bando – eccesso di potere dal punto di vista della manifesta irragionevolezza; 3) eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, illegittimità derivata; 4)