TAR Lecce, sez. III, sentenza 2012-07-02, n. 201201159

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2012-07-02, n. 201201159
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201201159
Data del deposito : 2 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01223/2007 REG.RIC.

N. 01159/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01223/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1223 del 2007, proposto da:
M G, rappresentato e difeso dall'avv. L C, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Ariosto,42;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Roma, Comitato di Verifica Cause di Servizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria per legge in Lecce, via F. Rubichi 23;

per l'annullamento

della determina dirigenziale n. 2531/A-Pos.66874 del 22 gennaio 2007 nella parte in cui non riconosce come dipendenti da causa di servizio le infermità “sindrome ansioso depressiva”, “cardiopatia ipertensiva”, “vascolopatia cerebrale, pregresso TIA”, “pregressa colica renale”, “modesta steatosi epatica”


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2012 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti nelle preliminari l’avv. Cormio per il ricorrente e l’avv. dello Stato Pedone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con istanze presentate negli anni 1998 e 1999 il ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di infermità (“sindrome ansioso depressiva”, “cardiopatia ipertensiva”, “vascolopatia cerebrale, pregresso TIA”, “pregressa colica renale”, “modesta steatosi epatica”).

Con il provvedimento in epigrafe l’Amministrazione ha negato il riconoscimento della dipendenza per le patologie suindicate, pur riconoscendo per altre infermità la riconducibilità al servizio prestato.

Avverso il suddetto provvedimento il sig. Musarò propone ricorso esponendo le seguenti doglianze:

- violazione dei principi in materia di motivazione, eccesso di potere, manifesta ingiustizia e perplessità, violazione dei principi in materia di dipendenza delle patologie denunciate da causa di servizio, eccesso di potere per insussistenza del presupposto, perplessità.

Si è costituita l’Amministrazione chiedendo la reiezione del ricorso.

All’udienza del 16 maggio 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il ricorso è infondato.

Il provvedimento impugnato fa proprie le conclusioni assunte nel parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. 217/20055, ritenendo che le patologie lamentate rappresentate da “sindrome ansioso depressiva”, “cardiopatia ipertensiva”, “vascolopatia cerebrale, pregresso TIA”, “pregressa colica renale”, “modesta steatosi epatica” non siano dipendenti dalle condizioni e dalle modalità del servizio svolto dal ricorrente nella Guardia di Finanza.

Nella specie, con diffusa motivazione di natura medico-legale, nel parere del Comitato, richiamato nel provvedimento impugnato, si spiega che le affezioni in esame, analizzate singolarmente, sono ricollegabili a fattori costituzionali, anagrafici o ambientali diversi dal servizio prestato.

Viene peraltro escluso, vista la natura delle patologie lamentate, che il servizio prestato, tenuto conto delle condizioni e delle modalità di impiego, possa aver nocivamente influito sull’insorgenza e sul decorso delle patologie in questione, in quanto al riguardo non risultano sussistenti specifiche situazioni di effettivo disagio o stress psico-fisico tali da rivestire, secondo l’attuale orientamento scientifico, un ruolo di concausa efficiente e determinante.

Il giudizio, sopra riportato in sintesi, risulta immune da censure;
la valutazione dell’Amministrazione risulta infatti fondata sul giudizio medico-legale del Comitato a sua volta basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, nel caso di specie, non appaiano sindacabili da questo Collegio.

Le problematiche di carattere medico-legale, relative alla riconducibilità dell’infermità a fattori costituzionali con l’esclusione del servizio anche quale fattore concausale, sono rimesse infatti alla valutazione tecnico-amministrativa dell’Amministrazione;
tali determinazioni, in quanto espressione anche di una competenza medico-professionale, possono formare oggetto di sindacato da parte del giudice della legittimità, oltre che per vizi del procedimento, solo sotto il profilo della manifesta irragionevolezza o dell'erronea valutazione dei presupposti ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale;
tali circostanze - sintomatiche di un eventuale incongruità o illogicità delle valutazioni amministrative - non risultano nel caso di specie.

In conclusione il ricorso è respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

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