TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-01-14, n. 202300005
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Testo completo
Pubblicato il 14/01/2023
N. 00005/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00477/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 477 del 2019, proposto da
R M, rappresentata e difesa dall'avvocato K C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale di Porta Tiburtina, 36;
contro
Comune di Formia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura del Comune, in Formia, piazza Municipio,1;
per l'annullamento
1. della determinazione del Comune di Formia, V Settore Area Tecnica – Sportello Unico Edilizia Privata, Prot. n. 25473/2019, in data 24/05/2019, con la quale – reputando che l’intervento edilizio proposto dall’esponente relativamente al suo immobile sito in Formia, Via G. Verdi, n. 3, ricadrebbe nella “zottozona F/3” e risulterebbe, pertanto, in contrasto con le destinazioni d’uso e gli interventi assentibili ai sensi dell’art. 36, lett. c), delle N.T.A. allo strumento urbanistico vigente, approvato con D.G.R. n. 15 del 21/01/1980, e con il D.P.R. n. 380/2001 – è stata dichiarata non procedibile la S.C.I.A. Prot. n. 8794 del 29/04/2019, disponendone l’archiviazione;
2. di ogni altro eventuale atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso alla determinazione gravata, con riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Formia, con la relativa documentazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 15 dicembre 2022 il dott. Ivo Correale e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso a questo Tribunale, la sig.ra R M chiedeva l’annullamento del provvedimento in epigrafe con il quale il Comune di Formia aveva comunicato l’improcedibilità – e la conseguente archiviazione – della S.C.I.A. da lei presentata per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo relativi a un immobile sito in Formia, via G. Verdi n. 3, oggetto di originaria licenzia “ad uso abitazione” nel 1972 e poi di concessione in sanatoria nel 1988, con specificazione che per il piano seminterrato la relativa destinazione d’uso doveva rimanere quella originaria ad uso abitativo, nonché di concessione edilizia nel 1994 con la quale era assentito il “cambio di destinazione d’uso da residenziale ad attività commerciale di prima necessità” dei locali siti al piano terra del fabbricato.
In particolare, il Comune di Formia aveva disposto l’archiviazione della SCIA rilevando che si sarebbe dato luogo a mutamento di destinazione d’uso tra categorie diverse, in contrasto con l’art. 36, lett. c), delle N.T.A. del vigente P.R.G. del 1980, in quanto l’immobile ricadeva in “sottozona F/3” (parco pubblico e parco pubblico di interesse paesaggistico e archeologico), con tassativa esclusione di attività edificatoria, anche pubblica, e obbligo di conservazione della destinazione d’uso di cui alla data di adozione del P.R.G., con possibilità di soli lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, senza alterazione di volumi, altezze e destinazioni di uso.
La ricorrente, lamentava, in sintesi, quanto segue.
“ I. Decadenza del vincolo richiamata nella determina gravata per l’omessa notifica e/o perimetrazione; violazione delle Leggi n. 1089/1939 e n. 1497/1939, applicabili ratione temporis, nonché della Legge Galasso n. 431/1985; violazione del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i .”.
In relazione al richiamo alla “sottozona F/3”, era rimarcato che, in realtà, nessun Piano particolareggiato era mai stato approvato dal Comune, fermo restando che l’art. 36, lett. c), delle N.T.A. prevedeva che il Piano doveva essere sottoposto all’approvazione della competente Sovrintendenza alle Antichità e anche ciò non risultava mai avvenuto, né erano stati notificati vincoli paesaggistici e archeologici in tal senso.
All’epoca di approvazione del P.R.G., nel 1980, erano vigenti in merito le leggi 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico) e 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), con conseguente valore costitutivo dell’atto di imposizione del vincolo, ma anche successivamente, con la legge n. 431/1985 (c.d. “Legge Galasso”) e con il d.lgs. n. 42/2004, anche con le modifiche di cui al d.lgs. n. 63/2008, era comunque prevista una previa attività di perimetrazione, qui assente.
“ II. Decadenza del vincolo ex art. 9 D.P.R. n. 327/2001; contrasto della determina impugnata con la sentenza n. 1353/2006 di questo TAR ”.
La ricorrente evidenziava la natura “espropriativa” del vincolo imposto nella sottozona F/3 dall’art. 36, lett. c), delle N.T.A. allo strumento urbanistico, approvato con D.G.R. n. 15/1980, e, come tale, era però decaduto per il decorso del termine quinquennale previsto dall’art. 2 della legge n. 1187/1968 (ora art. 9 del D.P.R. n. 327/2001).
Inoltre, il Comune non aveva tenuto in considerazione il contenuto di ordine generale della sentenza di questo TAR n. 1353/2006, in cui era stata espressamente affermata la natura espropriativa del vincolo in questione, come recepito in apposita variante commissariale del 2014.
“ III. Violazione della disciplina legale delle cd. “zone bianche” per la decadenza del vincolo richiamato nella determina impugnata; conseguente legittimità degli interventi descritti nella S.C.I.A. ex art. 9 e