TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-12-24, n. 202403044

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-12-24, n. 202403044
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202403044
Data del deposito : 24 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/12/2024

N. 03044/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00064/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 64 del 2024, proposto da
Pubbliuno s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Tommaso Mariuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

UT Brescia VE NZ DO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Cesare Righetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento

della nota 17 novembre 2023 prot. n. 53668/23 GC/MP/sf di UT Brescia VE NZ DO s.p.a., avente ad oggetto “Impianti pubblicitari collocati su viabilità di competenza di UT Brescia VE NZ DO S.p.A. Vostre istanze di rinnovo autorizzazioni. Diniego” e della comunicazione del 5 ottobre 2023 prot. n. 45329/23 GC/MP ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, con cui sono stati comunicati motivi ostativi all’accoglimento delle istanze presentate dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di UT Brescia VE NZ DO s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Giampaolo De Piazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Pubbliuno s.p.a. - operante nel campo pubblicitario, già titolare di provvedimenti di autorizzazione per la collocazione di impianti pubblicitari sulle tangenziali di VE (tangenziali sud nonché est), di DO (tangenziale nord) e di NZ (tangenziale sud), nonché all’uscita del casello di Soave, provvedimenti rilasciati da UT Brescia VE NZ DO s.p.a. (di seguito, breviter , UT) per il periodo dal 2016 al 2018, poi rinnovati per il periodo dal 2019 al 2021 - presentava istanze di rinnovo in data 30 novembre 2021 e 30 settembre 2022.

Inizialmente UT con nota prot. n. 1629/23 del 12 gennaio 2023 contestava la non conformità degli impianti collocati sulla tangenziale nord di DO, intimandone la rimozione, e di seguito con nota prot. n. 11594/23 del 9 marzo 2023 comunicava il diniego del rinnovo delle autorizzazioni alla collocazione di impianti pubblicitari sulla viabilità rientrante nella propria competenza, avendo intrapreso, sulla base delle indicazioni ricevute dal concedente Ministero delle infrastrutture e trasporti, un’operazione di rinnovo di tutti gli impianti pubblicitari installati al fine di eliminare i fattori di possibile distrazione dei conducenti.

Il predetto diniego veniva poi revocato da UT con nota trasmessa a mezzo pec del 13 aprile 2023, per rilevato difetto preavviso di rigetto.

2. Con nota prot. n. 45329/23 del 5 ottobre 2023 UT comunicava i motivi ostativi all’accoglimento delle ricordate istanze di rinnovo e - premessi l’incremento dei volumi di traffico sulla rete stradale, nonché le iniziative intraprese per la rivalutazione delle implicazioni sulla sicurezza stradale dei potenziali elementi di distrazione, fra cui gli impianti pubblicitari - affermava che dall’istruttoria espletata era emerso che gli impianti de quibus , per il loro numero e soprattutto per il relativo contenuto (rappresentato da indicazioni di servizio unite a messaggi pubblicitari), possono ingenerare confusione e distrarre l’attenzione dei conducenti, evidenziando inoltre la potenziale fonte di pericolo rappresentato dai supporti dei relativi impianti. Sulla base delle suesposte considerazioni UT, ritenuto applicabile il divieto di cui all’art. 23, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992 (cd. codice della strada) e considerato recessivo rispetto all’interesse primario della circolazione stradale un eventuale affidamento ingenerato dai precedenti rinnovi, sosteneva che la riconsiderazione di tutti gli interessi implicati nella vicenda imponeva il perseguimento delle esigenze attinenti alla sicurezza stradale, eliminando i potenziali fattori di pericolo rappresentato dalla presenza dei ricordati segnali.

Con memoria procedimentale del 16 ottobre 2023 Pubbliuno s.p.a. confutava i predetti motivi ostativi, ma UT emetteva il provvedimento prot. n. 53663/23 del 17 novembre 2023 di diniego del rinnovo delle autorizzazioni, previo esame e confutazione delle osservazioni presentate da Pubbliuno s.p.a..

In primo luogo, UT ricordava l’aumento costante del traffico veicolare riscontrato lungo la rete gestita, che affermava essere superiore al 10% rispetto ai valori registrati nel 2012, per cui in sede di esame delle istanze di rinnovo era stato riservato un ruolo centrale all’interesse primario della circolazione stradale. Inoltre UT ribadiva la tesi che gli impianti pubblicitari, per la loro funzione, costituiscono un fattore di disturbo dell’attenzione e della concentrazione che i conducenti devono mantenere durante la guida e precisava che gli impianti della ricorrente, anche qualora ascrivibili ai segnali stradali di cui agli artt. 134 e 136 d.P.R. n. 445 del 1992, contengono informazioni e messaggi aventi carattere pubblicitario essendo riferiti ad imprese commerciali, per cui sorge la necessità di ponderare l’interesse pubblico primario della sicurezza della circolazione stradale con l’utilità rappresentata dalle informazioni veicolate dagli impianti, utilità da rapportare alla generalità degli utenti della strada.

Sulla base delle richiamate considerazioni UT concludeva osservando che la permanenza in loco degli impianti incideva negativamente sul piano della sicurezza della circolazione, costituendo una fonte di sviamento dell’attenzione dei conducenti, tenuto conto del livello di saturazione del flusso veicolare e considerata la ritenuta limitata utilità di tali mezzi pubblicitari rispetto a modalità informative alternative cui gli utenti della strada possono accedere.

3. Pubbliuno s.p.a. impugnava il descritto diniego presentando tempestivo ricorso articolato su tre motivi.

Con il primo motivo la ricorrente lamentava il difetto di istruttoria e di motivazione, essendo stati utilizzati per tratti stradali ordinari dati inerenti il traffico autostradale, deduceva l’irrilevanza dell’affermato maggiore volume di traffico lungo l’arteria autostradale ritenendo impensabile il riversarsi di detto aumento lungo i tratti stradali ove gli impianti risultano collocati, e sosteneva che le autorizzazioni erano state rinnovate nel 2020, quando era già presente l’incremento di traffico. La ricorrente osservava altresì che l’intenso

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