TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-05-07, n. 202400733

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-05-07, n. 202400733
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202400733
Data del deposito : 7 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/05/2024

N. 00733/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00321/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 321 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo Crotone, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

per l'annullamento

del Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con quello delle Infrastrutture e dei Trasporti del -OMISSIS- notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, di reiezione del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento di revoca della patente di guida emesso in data -OMISSIS- dalla Prefettura di Crotone, pure impugnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Crotone e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1- Con atto ritualmente notificato il 20.2.2020 e depositato il 12.3.2020 -OMISSIS- ha esposto:

-) in data -OMISSIS- gli veniva notificato da parte della Prefettura di Crotone il Decreto n°--OMISSIS-, con il quale veniva disposta la revoca della patente di guida cat. B n°-OMISSIS-, di cui egli era titolare;

-) il suddetto provvedimento veniva emesso ai sensi dell’art. 120 del Codice della Strada per avere lo stesso riportato sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Crotone, irrevocabile in data -OMISSIS-, per il reato di cui all’art. 73 ”;

-) avverso il prefato provvedimento, in data -OMISSIS- egli proponeva ricorso gerarchico al Ministro dell’Interno;

-) con provvedimento emesso in data -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, il Ministero dell’Interno rigettava il ricorso gerarchico, adducendo che ai sensi dell’art. 120 C.d.S., la revoca del titolo abilitativo, a seguito di condanna penale per il reato di cui all’art. 73 DPR 309/90, costituisce “atto dovuto”, non attribuendosi alcuna discrezionalità al Prefetto;

-) con ricorso ex art 702 bis, del -OMISSIS- egli proponeva opposizione, avverso il provvedimento prot. n°--OMISSIS-, emesso dalla Prefettura di Crotone, lamentando la violazione dell’art. 120 CDS, per mancanza dei presupposti applicativi, nonché la violazione dell’art. 3 L. 241/90, rilevando carenza e contradditorietà della motivazione del provvedimento di revoca della patente di guida;

-) in particolare, egli contestava la violazione dell’art. 120 C.d.S. e dell’art. 3 l. 241/90 per carente e contraddittoria motivazione, rilevando che erroneamente si riferisce la Prefettura ad un atto dovuto in ragione dell’evoluzione normativa, e dagli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n°22/2018 del 9.2.2018, con cui è stato definitivamente esclusa la qualificazione di atto dovuto all’adozione del provvedimento di revoca a seguito di sentenza di condanna per i reati di cui all’art. 73 e 74 DPR 309/90, con l’effetto che, la revoca della patente di guida, può essere disposta dall’Ente territoriale, all’esito di una complessa valutazione, in concreto, della situazione che tenga conto non solo della condanna penale, ma anche [a] della gravità degli episodi criminosi descritti nelle sentenze di condanna, alla luce delle valutazioni espresse dal giudice penale circa l'atteggiamento processuale, i precedenti e le prospettive future (il Giudice di prime cure concedeva la sospensione condizionale della pena), [b] della condotta mantenuta dal ricorrente successivamente alla condanna, sia sotto il profilo lavorativo sia in generale nei rapporti sociali e interpersonali, [c] delle eventuali nuove denunce a carico del ricorrente, o frequentazione di soggetti pericolosi, [d] dell’eventuale presenza di familiari in grado di assistere e sostenere il ricorrente nel percorso riabilitativo, [e] dello svolgimento di attività lavorative, oppure offerte di lavoro, in relazione alle quali sia necessario il possesso della patente di guida e [f] delle modalità con cui il ricorrente ha utilizzato in precedenza la patente di guida;

-) assunta la causa in decisione. con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa in data -OMISSIS- e comunicata in data -OMISSIS-, il Tribunale adito dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo, stante che la natura discrezionale del potere esercitato qualifica la posizione del ricorrente quale interesse legittimo oppositivo.

1.1- Alla luce di quanto ora esposto, con l’odierno ricorso viene riproposta presso questo Tribunale l’azione originariamente spiegata dinanzi al G.O. per le censure dianzi enucleate.

2- Con atto depositato il 31.3.2020 si è costituito il Ministero dell’Interno – Prefettura di Crotone per resistere al ricorso.

3- In data 5.6.2020 il ricorrente ha depositato memoria.

4- Alla camera di consiglio del 13.6.2020, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- è stata rigettata l’istanza cautelare.

5- All’udienza pubblica del 10.4.2024 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

6- Il ricorso è infondato.

7- Dalla disamina del ricorso emerge che il ricorrente appunti le proprie censure sull’erroneità del carattere vincolato del provvedimento di revoca e sull’assenza di una valutazione del caso concreto, necessaria in base all’assetto normativo e giurisprudenziale vigente.

8- Le doglianze, così come formulate, sono infondate.

9- Si premette che “ A seguito della sentenza della Corte Cost. dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), l. 15 luglio 2009 n. 94, nella parte in cui dispone che il Prefetto «provvede», invece che «può provvedere» alla revoca della patente, è venuto meno l'automatismo della revoca della patente conseguente a sopravvenute condanne per reati in materia di stupefacenti in capo al titolare, essendo il Prefetto divenuto affidatario di una potestà amministrativa di natura discrezionale, a fronte della quale insistono posizioni di interesse legittimo. Consegue che l'autorità di P.S., in ragione della riqualificata natura del potere esercitato, è tenuta a valutare se, in base alle circostanze del caso concreto, possa dirsi verificata una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, ovvero se il possesso della patente possa rappresentare, alla lue della condanna riportata, un elemento sintomatico dell'aggravamento della pericolosità sociale del reo, in quanto in grado di agevolare la commissione di nuovi reati, che ne suggerisce e giustifica, pertanto, la revoca, ovvero, se all'opposto, anche tenuto conto dell'incidenza che ne deriva sulla libertà di circolazione nonché in prospettiva del suo reinserimento, anche lavorativo, possa costituire un valido strumento di reintegrazione del soggetto nella società civile ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 03/01/2023, n.72).

10- Tanto premesso, il decreto decisorio del ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso il provvedimento di revoca di primo grado, che determina un riesame nel merito della vicenda nel suo complesso alla luce delle doglianze di parte ricorrente, osserva tra l’altro che:

-) la decisione giudiziale in questione – ossia la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. pronunciata dal Tribunale di Crotone il -OMISSIS-, irrevocabile il -OMISSIS- e valorizzata dal Prefetto di Crotone a fini di revoca della patente di guida – ha condannato il ricorrente oltre che per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990 anche per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 c.p., soggiungendo che, in relazione agli illeciti accertati a suo carico, questi è stato condannato alla pena di 1 anno e mesi 6 di reclusione oltre ad € 3.200 di multa e la gravosità di tali sanzioni –da considerarsi anche alla luce della riduzione di un terzo della pena per quanto previsto dall’art. 444 c.p.p. deve ritenersi –unitamente all’altro delitto perpetrato e alla recidiva reiterata specifica contestata- di per sé sintomatica della pericolosità sociale dei comportamenti posti in essere.

11- Orbene, come è stato osservato nella sommarietà della sede cautelare, il decisore gerarchico, pur richiamando anche il carattere vincolato del provvedimento di revoca della patente, non ha fondato solo su tale connotato –ossia sull’essere stato il ricorrente attinto da sentenza di tal fatta- il rigetto del ricorso gerarchico –così assorbendo il provvedimento di primo grado- ma ha anche svolto una valutazione concreta e specifica in ordine alla situazione concreta e apprezzato la pericolosità della posizione del ricorrente viepiù alla luce della pena concretamente inflittagli e alla contestazione della recidiva reiterata specifica come dato che acuirebbe la pericolosità del ricorrente ostando al mantenimento della titolarità della patente di guida.

12- In tali termini, seppur sinteticamente, il provvedimento di decisione gerarchica è da ritenersi sufficientemente motivato, ragion per cui, in assenza di doglianze specifiche sulla ragionevolezza delle argomentazioni spese dall’Amministrazione dell’Interno, il ricorso risulta infondato e dunque da rigettare.

13- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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