TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2020-07-16, n. 202008218
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Testo completo
Pubblicato il 16/07/2020
N. 08218/2020 REG.PROV.COLL.
N. 09099/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9099 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati A P e F D, con domicilio eletto presso il Primo, in Roma, via di Villa Sacchetti n. 11;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è ex lege domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della scheda valutativa per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina a Primo Dirigente della Polizia di Stato per l’anno 2010;
della graduatoria degli ammessi al corso, nella parte in cui il Ricorrente si classifica al 107° posto;
e per l’accertamento
del diritto del Ricorrente alla progressione di carriera ed ai diritti patrimoniali conseguenti;
e con motivi aggiunti
per l’annullamento
della scheda valutativa per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina a Primo Dirigente della Polizia di Stato per l’anno 2011;
della graduatoria degli ammessi al corso, nella parte in cui il Ricorrente si classifica al 108° posto;
e per l’accertamento
del diritto del Ricorrente alla progressione di carriera ed ai diritti patrimoniali conseguenti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 giugno 2020 il dott. Marco Poppi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Ricorrente, Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, sin dall’anno 2006 maturava i requisiti per l’ammissione alla valutazione per merito comparativo al Corso di Formazione Dirigenziale per l’accesso alla qualifica di Primo Dirigente.
Nell’anno 2006, all’esito della procedura valutativa, si classificava 108° con 80,1 punti complessivi ed un punteggio discrezionale (parametro di cui alla V^ categoria, di interesse ai fini del presente giudizio) pari a 7-11
Nell’anno 2007 si classificava 56° con 82,4 punti complessivi ed un punteggio discrezionale pari a 7,5-12,8, rientrando nei primi 20 valutati esclusi.
Nelle successive valutazioni, il Ricorrente si classificava:
- nell’anno 2008, 86° con 84,3 punti ed un punteggio discrezionale di 7-12,8 (inferiore all’anno precedente);
- nell’anno 2009, 82° con 84,3 punti e un punteggio discrezionale di 7-12,8;
- nell’anno 2010, 107° con 83,8 punti ed un punteggio discrezionale pari a 7-12,8, ovvero identico a quello riportato nel triennio 2008-2010.
Il Ricorrente, con ricorso notificato il 28 settembre 2010, impugnava l’esito valutativo da ultimo intervenuto, unitamente alla graduatoria degli ammessi al Corso di Formazione dirigenziale.
L’Amministrazione si costituiva formalmente in giudizio con memoria depositata il 30 ottobre 2010.
Con atto del 15 aprile 2011 veniva comunicato, a cura dell’Amministrazione, l’avvio della medesima procedura valutativa relativa all’anno 2011; il 16 maggio, il Consiglio di Amministrazione si riuniva per definire il calendario dei lavori; dal 16 al 31 maggio venivano elaborate le graduatorie e il 1° giugno venivano approvati gli esiti dello scrutinio valutativo e la graduatoria degli 80 Vice Questori Aggiunti ammessi al Corso, fra i quali, ancora una volta, non figurava il Ricorrente.
Il 21 giugno 2011 il Ricorrente inoltrava istanza di accesso agli atti del procedimento e il 24 agosto prendeva visione della documentazione relativa alle operazioni valutative effettuate.
Con ricorso per motivi aggiunti “ valevole anche in via autonoma ” notificato il 14 novembre 2011, il Ricorrente impugnava la “ scheda valutativa a mezzo della quale è stato disposto il piazzamento … in posizione non utile ai fini del superamento dello scrutinio per merito comparativo per l’ammissione al Corso di Formazione Dirigenziale per la nomina a Primo Dirigente della Polizia di Stato per l’anno 2011 ”.
L’Amministrazione integrava le proprie difese con depositi documentali del 29 novembre 2011 e 5 gennaio 2012.
Il Ricorrente, con memoria depositata il 19 maggio 2020, rassegnava le proprie conclusioni.
All’esito dell’udienza del 19 giugno 2020, celebrata con le modalità di cui all’art. 84, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, la causa veniva decisa.
Preliminarmente deve rilevarsi la tardività dell’impugnazione dell’esito valutativo riferito all’anno 2011.
Come anticipato, la graduatoria degli ammessi al Corso di formazione dirigenziale veniva approvata alla data del 1° giugno.
Pur non rinvenendosi in atti la data certa dell’effettiva acquisita conoscenza di detto esito da parte del Ricorrente, non può non rilevarsi che la mancata amissione gli era sicuramente nota alla data del 21 giugno 2011 allorquando lo stesso presentava istanza di accesso agli atti della procedura.
La lesione lamentata dalla ricorrente in questa sede, consistente nella mancata ammissione la Corso in questione, era, infatti, conosciuta a tale data come riconosciuto in ricorso laddove si afferma che “ a seguito della definizione della graduatoria, non rientrando fra i candidati selezionati per prender parte al Corso di formazione … il 21 giugno del 2011 inoltrava istanza di accesso agli atti ”.
Ne deriva che il termine decadenziale di cui all’art. 29 c.p.a. spirava il 5 ottobre 2011 mentre i motivi aggiunti venivano notificati il 14 novembre 2011.
Nessun rilievo riveste l’avvenuta ostensione degli atti in data 24 agosto 2011.
Sul punto si richiama la pacifica posizione della giurisprudenza in base alla quale il termine di impugnazione decorre dal momento della conoscenza che “ si concretizza nel momento della piena percezione dei contenuti essenziali dell'atto (autorità emanante, contenuto del dispositivo ed effetto lesivo), senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione, che è rilevante solo ai fini della successiva proposizione dei motivi aggiunti, mentre non induce a diverse conclusioni l'obbligo di consentire agli interessati l'accesso alla documentazione, al cui ritardato adempimento l'ordinamento soccorre accordando la possibilità di proporre motivi aggiunti e, con gli stessi, anche di introdurre l'impugnazione di atti e provvedimenti ulteriori rispetto a quelli originariamente impugnati con il ricorso principale (cfr. T.A.R Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 19 dicembre 2014, n. 1273) ” (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 3 marzo 2018, n.3638”.
Per quanto precede, il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato irricevibile.
Quanto al merito del ricorso introduttivo del presente giudizio, il Ricorrente, con il primo motivo, deduce “ violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione contenuti negli artt. 61 e 62 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 e specificati nella Determinazione dei criteri di massima da adottare negli scrutini per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia per il triennio 2007/2009. — Eccesso di potere per disparità di trattamento conseguente alla mancata valutazione dell'attività professionale espletata dal ricorrente. — Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta ”.
Il Ricorrente premette che la carriera dei funzionari della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 334/2000, si articola “ nei ruoli dei commissari e dei dirigenti ”, precisando che il grado più elevato nel ruolo dei Commissari è quello di Vice Questore Aggiunto mentre il primo livello della carriera dirigenziale corrisponde al grado di Primo Dirigente.