TAR Venezia, sez. III, sentenza 2022-07-26, n. 202201244
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 26/07/2022
N. 01244/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00632/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 632 del 2022, proposto da
Commissione Albo Odontoiatri di Rovigo (Cao), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lendinara, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
Casa Albergo per Anziani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M L, E R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Rum Dental Manufactoring Spa, in persona del L.R. pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-diniego opposto dal Comune di Lendinara, in persona del Sindaco p.t., nonchè dalla Casa Albergo per Anziani di Lendinara, in persona del Presidente p.t., sull'istanza di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge 241/1990 e dell'art. 5 D. Lgs. n. 33/2013, presentata a mezzo pec dalla ricorrente in data 04.03.2022 al fine di ottenere copia del Protocollo d'Intesa per il progetto “Sorriso Sicuro” sottoscritto tra gli Enti sopra indicati e da Rum Dental Manufacturing Spa, corredato dall'eventuale deliberazione della Giunta Comunale di approvazione dello stesso, nonché del provvedimento contenente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività odontoiatrica all'interno della Casa di Riposo, con indicazione del nominativo del Direttore sanitario e dell'odontoiatra di riferimento, nonché, infine, copia dell'eventuale informativa trasmessa al CAO in merito al predetto Protocollo d'Intesa, nonchè per la declaratoria del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e dei documenti sopra indicati e così come richiesto nell'istanza datata 04.03.2022, nochè per l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità ex art. 31 e 117 cpa del silenzio serbato dal Comune di Lendinara, in persona del Sindaco p.t. nonchè dalla Casa Albergo per Anziani di Lendinara, in persona del Presidente p.t., in ordine all'istanza del 04.3.2022 da intendersi quale accesso civico ex art. 5 D. Lgs. 33/2013, o eventualmente anche rispetto alla missiva datata 08.2.2022, trasmessa mezzo pec in data 11.2.2022, nonchè per l'accertamento del diritto all'ostensione dei documenti e dei dati richiesti ex art. 31, comma 3 cpa, o comunque dell'obbligo di provvedere in relazione alle predette istanze mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro un termine non superiore a trenta giorni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Casa Albergo per Anziani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2022 la dott.ssa A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4 maggio 2022, la ricorrente Commissione Albo Odontoiatri di Rovigo (da ora CAO) ha chiesto, in via principale ed ai sensi dell’art. 116 c.p.a., l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-diniego opposto dal Comune di Lendinara, nonché dalla Casa Albergo per Anziani di Lendinara, con riferimento all’istanza di accesso agli atti presentata a mezzo pec in data 4 marzo 2022 e finalizzata ottenere copia del Protocollo d’Intesa per il progetto “Sorriso Sicuro” sottoscritto tra gli Enti sopra indicati e da Rum Dental Manufacturing Spa, corredato dall’eventuale deliberazione della Giunta Comunale di approvazione dello stesso, nonché del provvedimento contenente l’autorizzazione all’esercizio dell’attività odontoiatrica all’interno della Casa di Riposo, con indicazione del nominativo del Direttore sanitario e dell’odontoiatra di riferimento, nonché, infine, copia dell’eventuale informativa trasmessa al CAO in merito al predetto Protocollo d’Intesa.
In via subordinata, il ricorso è stato proposto anche ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., con riferimento alla medesima istanza del 4 marzo 2022 o eventualmente anche con riferimento alla precedente missiva dell’8 febbraio 2022, da intendersi quale accesso civico ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 33/2013.
Sotto entrambi i profili, parte istante ha quindi concluso chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia manifestata dagli enti intimati e la conseguente condanna dei medesimi alla ostensione della documentazione richiesta.
Espone in fatto la ricorrente, organo collegiale istituito in seno all’Ordine Provinciale dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri di Rovigo, agente in rappresentanza degli odontoiatri iscritti al relativo Albo Professionale, di aver appreso dagli organi di stampa dell’avvenuta sottoscrizione in data 11 gennaio 2022 tra il Comune di Lendinara, la Casa Albergo per Anziani di Lendinara nonché la società Rum Dental Manufacturing spa (da ora Rum), di un Protocollo d’Intesa per rendere operativo all’interno della Casa di Riposo il progetto solidale “Sorriso Sicuro” volto a fornire gratuitamente agli ospiti della predetta struttura un duplicato, ottenuto utilizzando una scansione 3D, della protesi eventualmente smarrita o danneggiata.
Rilevando che nessuna menzione veniva fatta in ordine alla presenza della figura dell’odontoiatra o di un medico chirurgo abilitato all’esercizio dell’odontoiatria, necessaria in base alla normativa di riferimento (art. 11 R.D. 31.5.1928, n. 1334: “ gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all’esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi. E’ in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell’abilitato all’odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente sana o ammalata ”), la CAO si attivava presso gli enti coinvolti nell’operazione al fine di conoscere – nell’ottica di tutelare sia gli interessi della categoria che la salute dei cittadini – attraverso l’acquisizione della documentazione richiesta, il rispetto della normativa dettata per l’esercizio delle professioni sanitarie.
A tal fine con una prima nota datata 8 febbraio 2022 ed indirizzata alla Casa Albergo per Anziani, alla Rum Dental Manufacturing s.p.a. e al Comune di Lendinara, il Presidente della Commissione, Dr. B N, si rivolgeva a tali enti, esponendo i dubbi circa la conformità del protocollo sottoscritto, sotteso all’avvio del servizio in favore degli ospiti della struttura per anziani, alla normativa invocata, chiedendo il rilascio di copia del Protocollo d’Intesa per il progetto “Sorriso Sicuro”, nonché ogni ulteriore documentazione dalla quale rilevare il nominativo del Direttore Sanitario e dell’odontoiatra di riferimento, gli estremi dell’autorizzazione a svolgere attività odontoiatrica all’interno della Casa di Riposo, l’eventuale trasmissione di note informative all’Ordine in merito al progetto e all’eventuale approvazione del Protocollo di Intesa da parte del Comune di Lendinara.
In data 15 febbraio 2022, con missiva indirizzata all’Ordine e per conoscenza al Comune di Lendinara e alla Casa Albergo per Anziani, la Rum dava riscontro per tramite del proprio legale, Avv. M C, alla nota della ricorrente dell’8 febbraio 2022, ribadendo la rilevanza sociale del progetto, la cui convenzione sarebbe stata facilmente accessibile in quanto disponibile in rete, rassicurando la CAO circa il rispetto della disciplina nazionale ed eurounitaria per quanto riguarda, specificatamente, l’intervento da parte di odontotecnici abilitati su prescrizione di un odontoiatra iscritto all’Ordine, così da escludere ogni “ invasione ” delle prerogative professionali degli odontoiatri.
Seguiva in data 4 marzo 2022 una nota sottoscritta dall’Avv. F C e indirizzata al collega Avv. C, per conoscenza inviata al Comune e alla Casa Albergo, con la quale il legale dava riscontro, su incarico della CAO, alla nota del 15 febbraio, lamentandone il contenuto evasivo e non satisfattivo delle esigenze di acquisizione documentale avanzate con la precedente nota dell’8 febbraio 2022, non essendo stato rinvenuto in rete il Protocollo d’Intesa e in assenza di alcuno degli atti richiesti.
Pertanto, espressamente “ reiterando le richieste già formulate dal CAO ”, il legale si rivolgeva alla Società al fine di ottenere la documentazione richiesta, anche mediante interessamento di questa presso la Casa Albergo e il Comune di Lendinara, così da poter avere conoscenza dell’intera procedura.
Non avendo avuto alcun riscontro, la CAO si determinava a proporre il ricorso in epigrafe, lamentando, come sopra riportato, in via principale l’illegittimità del silenzio diniego opposto alla richiesta di accesso formulata con la nota del 4 marzo 2022, agendo ai sensi dell’art. 116 c.p.a., chiedendo, in via subordinata ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l’accertamento dell’illegittimità del silenzio mantenuto anche con riferimento alla richiesta di accesso civico ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 33/2013.
A tale specifico riguardo parte istante ha sottolineato, richiamando la giurisprudenza in materia, che l’istanza risulta formulata in modo del tutto generico, senza alcun riferimento specifico alla disciplina dettata dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/90 e alla normativa introdotta dagli artt. 5 e seguenti del D.lgs 33/2013, di tal chè gli enti interessati avrebbero dovuto esaminare la richiesta sotto entrambi i profili, quindi non solo in termini di accesso documentale ma anche alla stregua dell’accesso civico generalizzato, essendo ammissibile il concorso dei due tipi di accesso, come affermato dall’A.P. n.10/2020.
Il silenzio serbato con riferimento alla richiesta formulata dalla CAO è quindi, ad avviso della ricorrente, illegittimo sia in relazione alla disciplina dell’accesso documentale, non essendo stato consentito alla ricorrente, quale ente esponenziale degli interessi della categoria degli odontoiatri, di conoscere l’avvenuta osservanza della disciplina regolante il corretto esercizio delle professioni sanitarie, sia in relazione alla disciplina dell’accesso civico, sussistendone i presupposti legittimanti, trattandosi di documentazione detenuta dagli enti pubblici firmatari del Protocollo d’Intesa, non rientrante nelle ipotesi di esclusione previste dal D.lgs. 33/13, comunque suscettibile di accesso da parte della Commissione in quanto finalizzata non solo al rispetto della normativa per l’esercizio delle professioni sanitarie, ma anche alla tutela della salute dei cittadini, nella specie degli ospiti della struttura per anziani, in quanto destinatari degli interventi eseguiti nell’ambito dell’attivazione del progetto.
Successivamente al deposito del ricorso parte istante provvedeva, in data 8 giugno 2022, a produrre la nota del Comune di Lendinara Prot. n. 0012153 del 19.5.2022 con in allegato il Protocollo d’Intesa per il progetto “Sorriso Sicuro”, trasmessa alla ricorrente dall’amministrazione comunale.
Nonostante tale successiva acquisizione documentale, parzialmente satisfattiva dell’istanza di accesso, parte ricorrente, insisteva sulle proprie posizioni, chiedendo l’accoglimento del ricorso, così come formulato, con riferimento alla acquisizione dell’ulteriore documentazione richiesta.
Si costituiva in giudizio l’