TAR Lecce, sez. II, sentenza 2021-01-21, n. 202100103

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2021-01-21, n. 202100103
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202100103
Data del deposito : 21 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/01/2021

N. 00103/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01528/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1528 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;



per l'annullamento

della nota M_D GMIL REG2019 0422298 del 12 luglio 2019, notificata in data 12 agosto 2019, avente per oggetto il mancato conferimento della qualifica di "Carica Speciale" e di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale anche non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2020 il dott. N D P e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, il ricorrente – Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri – impugna il provvedimento con cui gli è stato negato il conferimento della qualifica di "Carica Speciale", chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e competenze di lite.

1.1. A sostegno del ricorso, il Lgt. -OMISSIS- propone la seguente censura: “ Eccesso di potere per palese contraddizione tra i presupposti di legge ed il giudizio espresso dall'amministrazione della difesa ”.

1.2. Deduce che, avendo maturato tutti i gradi (aliquote) di anzianità nel grado di Maresciallo, trovi applicazione in suo confronto il novellato art. 2252 ter del Codice dell’Ordinamento Militare, secondo cui " I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri inclusi nell'aliquota formata al 31 dicembre 2016 e promossi marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza nel novero delle promozioni disponibili […], i quali maturano il periodo di permanenza minimo nel grado per la promozione al grado di luogotenente e per la successiva attribuzione della qualifica di carica speciale con decorrenza 1° gennaio, sono inseriti nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente […]”.

1.3. Lamenta la mancata applicazione della nota del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 900006-3-12-2017/A18-1 del 21 novembre 2018, ove, nel caso dei Luogotenenti, erano fissati i seguenti criteri di valutazione, cui le Commissioni dovevano attenersi per l'attribuzione della qualifica di “Carica Speciale”: a ) permanenza minima nel grado di un anno; b ) possesso del grado di Maresciallo Aiutante S. UPS non oltre il 2006; c ) conseguimento nell'ultimo triennio del giudizio di “

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