TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 2022-03-21, n. 202200484

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 2022-03-21, n. 202200484
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202200484
Data del deposito : 21 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/03/2022

N. 00484/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00223/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 223 del 2022, proposto da P G M, rappresentato e difeso dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Praia a Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato K L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, per la quale sono domiciliati in Catanzaro, via G. da Fiore n. 34;
Regione Calabria, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento prot. n. 42275 del 16 dicembre 2021, notificato in data 17 dicembre 2021, del Comune di Praia a Mare, avente ad oggetto “ Occupazione sine titulo area demaniale in loc. Fiuzzi del Comune di Praia a Mare, estesa per mq 5.480. Determinazione e ingiunzione indennizzi ”;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Praia a Mare, dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 il dott. G I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Rilevato

- che il ricorrente P G M ha proposto impugnazione avverso l’atto con il quale il Comune di Praia a Mare ha ingiunto il pagamento dell’indennità per l’utilizzazione senza titolo da parte dello stesso dell’area demaniale marittima sita in Praia a Mare, loc. Fiuzzi, catastalmente distinta alle particelle nn. 622-870, per una superficie di mq 5.480, durante il periodo compreso da marzo 2004 a maggio 2021, quantificata nella somma di euro 577.606,75, comprensiva di maggiorazione pari al 200%, oltre all’imposta regionale quantificata nella somma di euro 74.423,76, per un importo complessivo di euro 652.030,51;

- che il ricorrente ha dedotto la violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi e di legalità, oltre che dell’art. 1, comma 274, della legge 311/2004, dell’art. 18 della legge 24.11.1981 n. 689, degli artt. 2 e 7 del d.lgs. 9 luglio 1997 n. 237, dell’art. 67 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, della circolare MEF n. 20/E 1998, dell’art. 54 c.n. in relazione all’art. 823 c.c., dell’art.21 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46;
degli artt. 1147 e ss., 1150, 227 e 2909 c.c. ovvero, in via subordinata, degli artt. 936, 2041 e 2042 c.c., dell’art. 3 della legge n. 494/1993;
carenza di potere di intervento diretto in capo alla P.A. di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, incertezza del credito anche in relazione al tempo dell’occupazione e all’estensione dell’area;

- che il ricorrente ha eccepito, inoltre, la prescrizione del credito;

- che si sono costituiti in giudizio il Comune di Praia a Mare, l’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

- che il Comune di Praia a Mare ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che la cognizione della controversia spetta al giudice ordinario;

- che nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 il Collegio, riservatosi di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ha sottoposto d’ufficio alle parti la questione relativa alla possibile giurisdizione del giudice tributario in ordine all’imposta regionale sulle concessioni dei beni demaniali e ha assegnato la causa in decisione;

Ritenuto

- che la controversia esuli dall’ambito di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto le controversie in materia di indennizzo per l’utilizzazione senza titolo del bene demaniale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ., S.U., 15 maggio 2017 n. 11988;
Tar Friuli Venezia Giulia, 15 giugno 2018 n. 196;
Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 14 marzo 2018 n. 240);

- che la giurisdizione del giudice ordinario deve essere affermata anche in relazione all’imposta regionale sulle concessioni di beni del demanio marittimo, in quanto: “ L’imposta regionale sulle concessioni ha natura e caratteristiche di tributo, sicché le controversie ad essa relative sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario ex art. 2 comma 1 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546 . Laddove, però, si discuta non del potere impositivo della regione o della legittimità della suddetta imposta, bensì, esclusivamente, della determinazione del canone di concessione demaniale, la cui variazione comporti automaticamente anche quella della menzionata imposta collegata alla misura del primo, in relazione a parametri predeterminati dalla legge ma di cui si contesti la corretta applicazione, sussiste la giurisdizione del g.o., non potendo qualificarsi una siffatta lite come di natura tributaria, essendo la misura dell’imposta una conseguenza non di un’azione diretta (o di una scelta autonoma) esercitata dal potere impositivo dell’amministrazione regionale, ma soltanto di un mero calcolo matematico connesso all’opzione della medesima amministrazione di commisurare l’importo dell’imposta ad un elemento, il canone concessorio, da altri determinato e la cui quantificazione è ad altri affidata dalla legge (Cass. civ., S.U., 3 maggio 2013 n. 10306);

- che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario, innanzi al quale giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.;

- che le spese del giudizio debbano essere compensate fra le parti, anche perché nel provvedimento il Comune ha indicato che avverso esso si sarebbe potuto proporre ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale;

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