TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-03-11, n. 202400364
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Testo completo
Pubblicato il 11/03/2024
N. 00364/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00884/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 884 del 2023, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Comando Generale del Corpo Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
“Impresa -OMISSIS- S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento e la declaratoria,
- della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Comando Generale del Corpo Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, sull’istanza/diffida presentata dagli odierni ricorrenti 15/5/2023, volta al ripristino della legalità nel Porto di Brindisi, mediante l’adozione di un provvedimento di decadenza e/o revoca della concessione n. -OMISSIS- di cui è titolare la Società controinteressata per il servizio pubblico di rimorchio marittimo nel predetto Porto, nonché l’irrogazione delle sanzioni previste e necessarie allo scopo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Comando Generale del Corpo Capitanerie di Porto - Guardia Costiera e della controinteressata “-OMISSIS- S.r.l.”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 5 marzo 2024 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori: Avv. dello Stato G. Marzo e Avv. A. Quinto per la società controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I due ricorrenti (sottoposti ad Avviso orale del Questore di Brindisi) espongono di aver prestato la loro attività lavorativa alle dipendenze della “Impresa -OMISSIS- S.r.l.”, con le mansioni di Marittimi inquadrati nella qualifica di Marinaio, dal 28/8/2001 al 6/8/2020, data in cui sono stati licenziati per motivi disciplinari (essendosi rifiutati, per due volte, di svolgere una prestazione di altura), con atti confermati dal Tribunale di Brindisi e dalla Corte d’Appello di Lecce. In particolare, i ricorrenti riferiscono che la Società controinteressata è concessionaria, in forza di provvedimento n. -OMISSIS-, del servizio pubblico di rimorchio marittimo nel Porto di Brindisi per la durata di 15 anni, e sostengono che la Capitaneria di Porto di Brindisi avrebbe del tutto illegittimamente e a più riprese autorizzato, con successive ordinanze nn.-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, la medesima Società, in (allegata) deroga al predetto atto concessorio e all’art. 3, lett. c), del “ Regolamento locale di rimorchio nel porto e nella rada di Brindisi ”, ad effettuare lavori di natura privatistica in altura per svariati mesi, distogliendo in tal modo mezzi e personale vincolati alla concessione di pubblico servizio e, quindi, in definitiva, istituzionalmente deputati al soddisfacimento di interessi generali. Gli odierni ricorrenti, inoltre, sostengono che “ la prestazione su rimorchiatore di seconda linea “-OMISSIS-” in altura del 27.6.2020 in zona “Apani ” – il rifiuto a svolgere la quale costituisce il fondamento del loro licenziamento –, neppure sarebbe stata preventivamente autorizzata da un provvedimento specifico della Capitaneria di Porto di Brindisi.
I Signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, pertanto, in data 15/5/2023, oltre a presentare un esposto penale alla Procura della Repubblica di Brindisi sulle predette circostanze, hanno notificato, a mezzo p.e.c. del 18/5/2023, “ formale diffida alle Autorità competenti in materia a voler intervenire tempestivamente affinché venga ripristinata nel Porto di Brindisi la legalità mediante l’adozione della decadenza e/o revoca della concessione de qua, nonché l’irrogazione di tutti i provvedimenti repressivi e sanzionatori utili e necessari allo scopo .”
2. Essendo rimasta, tuttavia, tale diffida priva di riscontro da parte delle Amministrazioni intimate, i ricorrenti hanno impugnato il silenzio inadempimento in tal modo asseritamente formatosi su di essa con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato alle controparti in data 28 agosto 2023 e depositato in data 29 agosto 2023, a sostegno del quale hanno rassegnato il seguente unico, articolato, motivo di doglianza.
2.1 Violazione di legge e, segnatamente, dell’art. 2 della Legge n. 241/1990. Violazione dei doveri di buona e corretta azione amministrativa. Violazione dell’art. 97 della Costituzione.
Con tale motivo di censura, i ricorrenti lamentano che il mancato riscontro da parte delle Amministrazioni intimate integrerebbe violazione dell’obbligo su di esse gravante, in forza dei rispettivi poteri di vigilanza, sanzionatori e caducatori, anche in materia di vigilanza nei porti, di riscontrare espressamente e tempestivamente le istanze inoltrate dai privati sancito dall’art. 2 della Legge n. 241/1990, e derivante, più in generale, dai doveri di buona amministrazione e di imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione.
Dopo avere illustrato il fondamento giuridico della domanda azionata ex artt. 31 e 117 c.p.a., i ricorrenti hanno, quindi, concluso come riportato in epigrafe.
3. Il 1° settembre 2023 il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e il Comando Generale del Corpo Capitanerie di Porto - Guardia Costiera si sono costituiti in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce.
4. Il 1° settembre 2023 i ricorrenti hanno presentato copie delle istanze con le quali hanno chiesto di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, tutte rigettate dalla competente Commissione istituita presso questo T.A.R. con altrettanti decreti (nn. 47/2023 e 48/2023) adottati sulla base della motivazione “ che le pretese che intende valere in giudizio appaiono manifestamente infondate (art. 126, 1° comma, D.P.R. 115/2002) in relazione ai motivi di ricorso astrattamente prospettati. ”
5. L’11 settembre 2023 si è costituita in giudizio la Società controinteressata mediante deposito di una memoria difensiva, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso perché inammissibile,