TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-06-12, n. 201508253

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-06-12, n. 201508253
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201508253
Data del deposito : 12 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01130/2014 REG.RIC.

N. 08253/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01130/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale n. 1130/14, proposto dalla Alitalia – Compagnia Aerea Italiana (Cai) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti M S, F C e P C e con questi elettivamente domiciliata a Roma, Piazza di Spagna n. 15, presso lo studio dell’avv. S,



contro

l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliata, nonché



nei confronti di

Associazione Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Rienzi e Gino Giuliani, e con questi elettivamente domiciliata in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 73, presso il proprio Ufficio legale nazionale, nonché



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Alitalia – Società Aerea Italiana (Sai) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti M S, F C e P C e con questi elettivamente domiciliata a Roma, Piazza di Spagna n. 15, presso lo studio dell’avv. S,



per l'annullamento

del provvedimento n. 24586 del 29 ottobre 2013, adottato a conclusione del procedimento PS771, Alitalia Caratteristiche del servizio, con il quale l’Agcm ha condannato la Compagnia per tre pratiche commerciali asseritamente ingannevoli ai sensi del d.lgs. n. 206 del 2005, vietandone la continuazione e comminando tre sanzioni amministrative pecuniarie, per un importo complessivo di € 120.000, nonché di ogni altro atto connesso, conseguenziale o presupposto a quello indicato.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm);

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Codacons;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di Alitalia – Società Aerea Italiana (Sai) s.p.a., notificato il 12 maggio 2015 e depositato il successivo13 maggio 2015;

Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 3 giugno 2015 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:




FATTO

1. Con ricorso notificato in data 24 gennaio 2014 e depositato il successivo 29 gennaio Alitalia – Compagnia Aerea Italiana (Cai) s.p.a. ha impugnato il provvedimento n. 24586 del 29 ottobre 2013, adottato a conclusione del procedimento PS771, con il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) l’ha condannata per tre pratiche commerciali asseritamente ingannevoli ai sensi del d.lgs. n. 206 del 2005, vietandone la continuazione e comminando tre sanzioni amministrative pecuniarie, per un importo complessivo di € 120.000

Espone, in fatto, che in data 7 febbraio 2013 l’Agcm ha comunicato l’avvio del procedimento per verificare l’eventuale sussistenza di talune pratiche commerciali scorrette poste in essere da Alitalia per violazione degli artt. 20-22 e 23, lett. e) e o), del Codice del consumo, consistenti nella:

a) asserita mancanza, nell’ambito del procedimento della procedura di acquisto on line dei biglietti, di un’adeguata informazione in merito al fatto che alcune tratte offerte da Alitalia non sono operate direttamente dalla Compagnia, ma da vettori con cui essa ha stretto accordi commerciali (Pratica Carpatair);

b) presunta mancata o insufficiente indicazione delle restrizioni applicabili all’offerta Carnet Italia, in relazione al fatto che la pagina web ad essa dedicata “non connoterebbe in modo chiaro le caratteristiche proprie della specifica (ed unica) classe tariffaria (T) dedicata a tale proposta commerciale” e “non fornirebbe adeguate informazioni circa l’effettiva disponibilità di voli offerti in classe T, omettendo di indicare la quantità (massima/minima/percentuale) di posti/biglietto del Carnet che intende riservare agli aderenti all’iniziativa”. Inoltre il regolamento della promozione avrebbe presentato ulteriori restrizioni “non immediatamente percepibili per i consumatori”, quali “l’esclusione dell’offerta della tratta Roma-Crotone e viceversa” e “l’obbligo di prenotare fino a cinque giorni prima della partenza” sulla rotta Roma-Milano Linate (Pratica Carnet Italia);

c) asserita inadeguatezza, nell’ambito della procedura di acquisto on line dei biglietti, della comunicazione resa ai consumatori in merito all’obbligo di utilizzo conseguenziale dei tagliandi di volo nel caso di biglietti andata-ritorno o multitratta ma, allo stesso tempo, la mancata previsione di una procedura che consenta ai passeggeri, che non abbiano fruito per un qualsiasi personale impedimento della prima tratta dell’itinerario acquistato, di informare la Compagnia dell’intenzione di fruire comunque di una tratta successiva, nonché la mancata previsione di un diritto al rimborso per la tratta annullata (Pratica No-show rule, secondo cui se un passeggero non sfrutta il biglietto per il volo d’andata o relativo alla prima tratta si vedrà automaticamente cancellato il volo di ritorno o della tratta successiva).

In data 15 febbraio 2013 l’Autorità ha esteso il procedimento ad un’ulteriore condotta, consistente in presunte omissioni informative relative alle limitazioni afferenti ad una promozione lanciata da Alitalia nelle settimane precedenti, denominata “Elezioni in Italia del 24-25 febbraio 2013”. Nel provvedimento l’Agcm ha concluso che, in relazione a tale pratica, non sussistevano elementi sufficienti ad integrare le infrazioni ipotizzate.

Il 15 marzo 2013 Alitalia ha risposto alle richieste di informazioni relative alla Pratica Carpatair; il successivo 21 marzo relativamente alla Pratica Carnet Italia e l’11 aprile alla Pratica No-Show Rule, Un’ulteriore memoria è stata trasmessa il 23 settembre 2013 anche ai fini della quantificazione di un’eventuale sanzione comminatale.

Nonostante ciò con il provvedimento impugnato l’Agcm ha ritenuto le suddette tre pratiche ingannevoli ai sensi degli artt. 20-23 del Codice del consumo sulla scorta delle seguenti valutazioni:

a) Pratica Carpatair: nell’ambito della procedura di acquisto dei biglietti aerei on line, Alitalia ha fornito informazioni “del tutto insufficienti per evidenza grafica, per quantità e qualità” in merito all’identità del VO. Con specifico riferimento ai voli operati in wet lesase, inoltre, tali informazioni sarebbero state fornite solo alla terza schermata, ossia dopo che l’utente avrebbe già effettuato la scelta di acquisto;

b) Pratica Carnet Italia; “le modalità di presentazione ai consumatori dell’offerta denominata Carnet Italia [sarebbero state ingannevoli] in quanto non [avrebbero] consentito all’utente un’immediata e chiara comprensione delle limitazioni previste …”, in particolare, non sarebbe stato “in alcun modo specificato che Alitalia aveva previsto una specifica classe tariffaria (c.d. T); l’esistenza di tale classe sarebbe stata ingannevolmente prospettata come un vantaggio dell’offerta, risultando pertanto inidonea a rappresentare le reali condizioni di utilizzo del prodotto offerto”. Inoltre, sarebbero riscontrabili carenze informative in relazione a “l’esclusione di alcune tratte presentate unicamente mediante dicitura in asterisco al di sotto delle informazioni di presentazione del carnet, nonché nel regolamento Carnet Italia e alla circostanza che “per l’utilizzo di un carnet acquistato tramite canale web … non è prevista la possibilità di passaggio alla classe superiore previa integrazione tariffaria in caso di indisponibilità di posto”;

c) Pratica No-show rule: Alitalia ha fornito nell’ambito del processo di prenotazione on line dei propri biglietti informazioni ingannevoli circa tale regola. Nel dettaglio, secondo l’Agcm, “la sola presenza della dicitura ‘la tariffa è valida per un biglietto utilizzato integralmente, rispettando l’ordine di successione dei voli per il viaggio nelle date indicate’ nella schermata ‘Scegli il volo’ e nella sezione di riepilogo della scelta effettuata …. presentata con la stessa evidenza grafica e collocazione di altre informazioni …. non risulta sufficiente a connotare in modo specifico l’offerta tariffaria in relazione all’esistenza della regola tariffaria de quo”. In altre parole, con tale valutazione, l’Autorità non ha messo in dubbio la legittimità della No-show rule, ma si è limitata a censurare l’informativa diffusa da Alitalia sul proprio sistema di prenotazione on line in merito a tale regola. Tuttavia, con palese contraddizione, il provvedimento impugnato ha condannato Alitalia per il fatto stesso di aver applicato la No-show rule. Ad Alitalia è stato, infatti, anche imputato di non aver “previsto alcuna specifica procedura con la quale il passeggero possa informare la Compagnia”, nel caso di “un qualsiasi personale impedimento” ad utilizzare un tagliando di volo, della volontà di “effettuare il volo di ritorno/segmento di viaggio successivo” nonché di aver assimilato “la riconferma della tratta successiva ad una qualsiasi modifica da parte del consumatore del contratto di trasporto, consentita o meno a seconda della tipologia di tariffa acquisita”.

L’Agcm ha quindi vietato la continuazione delle suddette condotte e comminato tre sanzioni, rispettivamente di € 50.000, € 25.000 e € 45.000.

2. Avverso i predetti provvedimenti

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