TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-12-11, n. 202300734

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-12-11, n. 202300734
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202300734
Data del deposito : 11 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/12/2023

N. 00734/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00449/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 449 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , tutti rappresentati e difesi dagli avvocati C B, E C e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ufficio Territoriale del Governo Modena e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;



per l'annullamento

- del provvedimento prot. -OMISSIS-, notificato il 6 maggio 2020, a mani di -OMISSIS-, con il quale è stato disposto “il rigetto per le motivazioni sopra esposte della istanza di iscrizione nella White List di Questa Prefettura avanzata dalla -OMISSIS- in data 19/1/2017, sussistendo il pericolo di infiltrazioni mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società”; con la puntualizzazione che “il presente provvedimento assume valore di interdittiva antimafia”;

- occorrendo, degli atti tutti presupposti e connessi, comunque, richiamati nel provvedimento in primis gravato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Modena e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 la dott.ssa M B, lette le note d’udienza con cui i procuratori di parte ricorrente hanno chiesto la decisione sulla scorta degli scritti e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La ricorrente ha chiesto alla Prefettura di Modena l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “White List”) tenuto dalla Prefettura di Modena al fine di poter eseguire lavori connessi alla ricostruzione post-sisma.

Tale istanza è stata rigettata a causa dei precedenti penali dell’amministratore della società (-OMISSIS-), condannato per spaccio di sostanze stupefacenti a tre anni di reclusione. Pur essendo stata esclusa per lui la condanna per associazione di stampo mafioso, la Prefettura ha ritenuto dovessero essere valorizzati gli evidenti rapporti dello stesso con le cosche calabresi, nonché gli stretti legami tra il condannato e l’impresa richiedente, dissimulati attraverso sospetti movimenti nella proprietà del capitale e nell’alternanza dell’amministrazione con la compagna (ora moglie).

La Prefettura di Modena, dunque, ha, in primo luogo, preso atto che, in data 27 settembre 2018, la struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia Sisma, istituita presso il Ministero dell’Interno, aveva adottato, nei confronti della società ricorrente, una informativa antimafia, con cancellazione dalla White List, la quale non è stata mai impugnata. Quindi ha considerato che il gruppo interforze, nella seduta del 17 dicembre 2019, ha ritenuto ricorrere ancora le condizioni per un provvedimento interdittivo sulla base delle stesse motivazioni della Struttura di missione citate, escludendo la possibilità di superarne la rilevanza alla luce delle memorie difensive della società. Ne è derivata l’adozione del provvedimento di rigetto dell’istanza di iscrizione nella white list, con effetto interdittivo, essendo stata ravvisato il pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione della società richiedente.

Tutto ciò dopo aver provveduto all’invio del preavviso di rigetto (in data 11 novembre 2019), cui ha fatto seguito il già ricordato deposito di osservazioni da parte della società destinataria.

Il provvedimento negativo che ha concluso il procedimento, è stato, quindi, impugnato deducendo:

1. Violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90: non sarebbe stata inserita nella motivazione alcuna considerazione atta al rigetto delle osservazioni presentate;

2. Violazione degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011, in quanto a motivazione del provvedimento impugnato sarebbero stati dedotti argomenti riferiti al -OMISSIS-, utilizzati per l’informazione interdittiva a carico della -OMISSIS- di cui al provvedimento del 2019 impugnato con ricorso sub R.G. -OMISSIS-. In ogni caso il provvedimento sarebbe stato adottato da un’autorità non competente territorialmente, quale la Prefettura di Modena (laddove quella territorialmente competente, Rimini, avrebbe, invece, chiuso il procedimento in senso negativo e, quindi, senza adottare l’interdittiva). È stata, quindi, dedotta l’illegittimità del provvedimento per una non corretta valutazione della posizione dei ricorrenti, ma senza articolare una specifica censura e senza, in particolare, dedurre una specifica violazione della norma;

3. Illegittimità costituzionale dell’art. 91, comma 6 del d.lgs. 159/2011 per violazione degli artt. 3, 41, 111, 117, 27 e 24 della Costituzione, in quanto si tratterebbe di una norma espressione del diritto del sospetto, prevedendo che il provvedimento negativo possa essere adottato anche a fronte di una sentenza penale di assoluzione (nel caso di specie, con riferimento alla contestazione di reati di stampo mafioso).

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, istando per il rigetto del ricorso.

In vista della pubblica udienza parte ricorrente ha sinteticamente ribadito quanto già dedotto in ricorso, mentre l’Amministrazione ha

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