TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2023-12-06, n. 202318340
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Testo completo
Pubblicato il 06/12/2023
N. 18340/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11833/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11833 del 2017, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati L B, G L P, con domicilio eletto presso lo studio G L P in Perugia, Str. Pian della Genna, 19;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, costituita in giudizio;
per la condanna al risarcimento dei danni del Ministero dell'Interno, per il mancato sgombero di un gruppo di ignoti dal compendio immobiliare sito nel comune di Roma, l-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2023 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, ha riassunto dinanzi a questo Tribunale il giudizio in epigrafe, già proposto avanti al Tribunale di Roma, sezione civile, portante il numero di ruolo-OMISSIS-
Il Tribunale di Roma, infatti, con sentenza n. -OMISSIS-, ha declinato la giurisdizione in favore del Giudice amministrativo.
2. La ricorrente, proprietaria di un immobile sito nel comune di Roma,-OMISSIS-occupato abusivamente nell’agosto -OMISSIS- ha chiesto il risarcimento dei danni subiti per il mancato sgombero, questo per l’inerzia delle Autorità competenti, alle quali con più denunce e diffide ha segnalato la situazione.
3. Si è costituita solo formalmente in giudizio l’Amministrazione resistente.
4. All’udienza pubblica del 28.11.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
5.1 Preliminarmente, deve osservarsi che con una nota del -OMISSIS-la Prefettura di Roma riferiva che l’immobile era stato occupato sin dall’agosto del -OMISSIS- da giovani della sinistra antagonista che lamentavano spazi di aggregazione. Dall’occupazione era poi sorto il comitato noto come -OMISSIS- dedito a diverse attività ricreative. Nella predetta nota, l’Amministrazione, “pur riconoscendo che sussistesse un obbligo di ripristinare la legalità a fronte dell’occupazione abusiva”, rappresentava che vi fosse una certa discrezionalità della Prefettura nel procedervi, o meglio nello stabilire tempi e modi, questo per la necessità di reperire le risorse necessarie nonché per ragioni di ordine pubblico.
Proprio partendo da questa nota, il Collegio ritiene che la condotta tenuta dall’Amministrazione è da considerare illegittima.
Innanzitutto, diversamente da quanto sostenuto dalla Prefettura nella nota -OMISSIS-e come chiarito di recente anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in una vicenda del tutto analoga a quella per cui si procede (v. Cass. Sez. U, 7 marzo 2023, n. 7737), la predisposizione di misure di intervento finalizzate a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica e a metter fine a una condizione illecita a danni di un privato (titolare di un immobile abusivamente occupato) costituisce non un’attività discrezionale ma “vincolata” degli organi statuali e locali competenti. Del resto, l’art. 1 co. 1 R.D. 773/1931 prevede che l’Autorità di pubblica sicurezza (da individuarsi nel Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 1 l. 121/1981) veglia, tra l’altro, sulla tutela della proprietà, senza subordinare ciò a nessun bilanciamento tra interessi.
Inoltre, quanto all’affermazione secondo cui l’intervento non poteva essere immediato per “tutelare l’ordine pubblico”, basterà osservare che esso si salvaguardia proprio ripristinando la legalità violata,