TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2024-03-11, n. 202401654
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Testo completo
Pubblicato il 11/03/2024
N. 01654/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04409/2023 REG.RIC.
N. 04418/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4409 del 2023, proposto da
R B, rappresentato e difeso dall'avvocato G G D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
T V e F A B, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfonso Erra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 4418 del 2023, proposto da
Antonio Bellucci, rappresentato e difeso dall'avvocato G G D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
F A B, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Erra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 4409 del 2023:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del silenzio serbato a seguito dell'inoltro, da parte della ricorrente, via PEC in data 28/06/2023 di istanza di accesso volta a conseguire il rilascio di copia dei dati relativi alla dichiarazione dei redditi, del modello Unico, dei conti correnti e degli altri contratti bancari e dei rapporti finanziari e patrimoniali contenuti all’interno dell''Anagrafe Tributaria e nel Registro dei rapporti finanziari degli ultimi cinque anni dei controinteressati e per la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere copia degli atti richiesti con la detta istanza e per la conseguente condanna della resistente al rilascio delle dette copie;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Bellucci Fausto Andrea :
1) della nota prot. 307162 del 16/11/2022, di accoglimento dell''istanza di accesso del 5/7/2023;2) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale e comunque connesso;
quanto al ricorso n. 4418 del 2023 :
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
del silenzio serbato a seguito dell’inoltro, da parte del ricorrente, via PEC in data 05/07/2023, di istanza di accesso volta a conseguire il rilascio di copia dei dati relativi alla dichiarazione dei redditi, del modello Unico, dei conti correnti e degli altri contratti bancari e dei rapporti finanziari e patrimoniali contenuti all''interno dell'Anagrafe Tributaria e nel Registro dei rapporti finanziari degli ultimi cinque anni del controinteressato, e per la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere copia degli atti richiesti con la detta istanza e per la conseguente condanna della resistente al rilascio delle dette copie;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Bellucci Fausto Andrea :
1) della nota prot. n. 307902 del 16/11/2023 con la quale l''Agenzia delle Entrate accoglieva l''istanza di accesso del 5/7/2023;2) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale e comunque connesso.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Agenzia delle Entrate, di T V e di F A B e di Ader Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti i ricorsi incidentali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso avanti questo TAR (RG 4409/23) veniva impugnato il silenzio rigetto formatosi sulla istanza di accesso inviata a mezzo pec del 28/06/2023 all’Agenzia delle Entrate;il ricorrente in quel giudizio rilevava, siccome già rappresentato nella domanda di accesso, di essere tenuto - a seguito di sentenza n. 11984/15 pubblicata dal Tribunale di Napoli, che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la ex coniuge - al versamento alla stessa di € 600,00 mensili quale assegno divorzile, nonché di € 1.200,00 mensili per il mantenimento del di loro figlio.
Di qui la istanza ostensiva volta ad acquisire i dati reddituali dell’ex moglie e del figlio al fine di poter valutare la loro complessiva situazione economica, al fine di eventualmente richiedere la modifica delle statuizioni della sentenza di divorzio, ovvero la riduzione dell’assegno divorzile e di quello di mantenimento del figlio, oramai trentenne, nonché del provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
Si costituiva in giudizio la ex moglie del ricorrente, instando per la reiezione del ricorso.
Nel corso del giudizio sopraggiungeva l’atto di accoglimento della istanza di accesso, con la conseguente trasmissione da parte della Agenzia delle entrate al ricorrente di “file criptato” recante i dati estratti dalla banca dati dell’archivio dei rapporti finanziari e della relativa password di accesso.
Avverso tale nota proponeva ricorso incidentale il figlio del ricorrente.
Frattanto, anche il fratello del ricorrente era insorto avanti questo TAR con autonomo ricorso (RG 4418/2023), avverso il silenzio serbato dalla resistente Agenzia a seguito sulla istanza di accesso presentata in data 5/7/2023, volta anch’essa a conseguire il rilascio di copia dei dati relativi alla dichiarazione dei redditi, del modello Unico, dei conti correnti e degli altri contratti bancari e dei rapporti finanziari e patrimoniali contenuti all’interno dell’Anagrafe Tributaria e nel Registro dei rapporti finanziari degli ultimi cinque anni del figlio del soggetto ricorrente nel primo giudizio che ne occupa (RG 4409/2023) e, indi, nipote del ricorrente nel giudizio (RG 4418/23). In tale ultimo giudizio, il ricorrente (fratello del primo ricorrente e, quindi, zio del di lui figlio e ex cognato della di lui ex moglie) rilevava: di essere proprietario dell’immobile gravato dal provvedimento di assegnazione della casa coniugale a beneficio della sua ex cognata e del nipote;di non essere proprietario di altre abitazioni;di avere interesse a conoscere, indi, la situazione reddituale e patrimoniale del nipote, atteso che “ la sua indipendenza economica farebbe venire meno il diritto all’abitazione ”.
Si costituiva il nipote del ricorrente che –sopraggiunta la nota di accoglimento della istanza da parte della Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2023, nei medesimi termini già connotanti l’accoglimento della altra domanda avanzata dal fratello- esperiva anche in tal caso ricorso incidentale avverso la determinazione della Agenzia delle Entrate.
Si costituiva altresì in entrambi i giudizi la intimata Agenzia che instava per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e per la reiezione dei ricorsi incidentali.
Analoghe conclusioni formulavano i ricorrenti principali e le causa, al fine, venivano introitate per la decisione all’esito della udienza camerale del 24 gennaio 2024.
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a., stante la connessione oggettiva e soggettiva che li avvince.
I ricorsi principali vanno definiti con la declaratoria di cessazione della materia del contendere;non fondato è il ricorso incidentale spiegato nel giudizio (RG 4409/2023) nel mentre fondato è quello esperito nel giudizio (RG 4418/2023).
L’avvenuto soddisfacimento delle pretese ostensive poste a fondamento dei due ricorsi principali, siccome espressamente rappresentato dai ricorrenti e dalla Agenzia resistente, impongono la declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione alle due domande che li assistono.
Vanno, nondimeno, esaminati i ricorsi incidentali, permanendo l’interesse –in mancanza di contrarie allegazioni- all’accertamento della legittimità o meno della condotta assunta dalla Agenzia delle Entrate.
Il ricorso incidentale esperito nel giudizio (RG 4409/2023) non è fondato, sulla scorta di quanto già statuito di recente in fattispecie analoghe.
Il Collegio ritiene infatti di ribadire la propria giurisprudenza in materia che è favorevole al riconoscimento del diritto di accesso e di seguire i propri precedenti su analoghe ipotesi (TAR Campania, 26 luglio 2021, n. 5215;TAR Campania, VI, 4 luglio 2019, n. 3740;Id., id., 558/2020), in aderenza a quanto deliberato dal Consiglio di Stato (a.p., n. 19/2020), per cui:
- “ Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti dagli uffici dell’amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ”;
- “ L’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ. ”;
- “ L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. e 492-bis cod. proc. civ., nonché, più in generale, dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia ”;
- “ L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante estrazione di copia ”.
Fondato, di contro, è il ricorso incidentale spiegato nell’altro giudizio (RG 4418/2023) insussistente essendo la pretesa ostensiva azionata dallo zio del ricorrente incidentale, giustificata dalla esigenza di “conoscere” la situazione economica del nipote al fine di ottenere la restituzione della casa di proprietà attualmente avvinta dal vincolo di assegnazione quale casa coniugale e originariamente data in comodato alla “ex cognata” del ricorrente.
E, invero:
- i documenti in rilievo, acquisiti dall’Agenzia delle Entrate nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo in materia finanziaria e tributaria, sono sottratti all’accesso per ragioni di tutela della riservatezza del soggetto cui afferiscono;
- pertanto, in applicazione dei principi richiamati, la deroga a tale regola potrebbe giustificarsi solo in presenza della stretta necessità, ovvero indispensabilità, per la ricorrente di acquisire detti atti per difendersi nel giudizio di separazione;così come sopra statuito sul ricorso incidentale nel giudizio (RG 4409/2023);
- nondimeno, è proprio tale rapporto di stretta necessarietà o indispensabilità tra l’interesse conoscitivo e il diritto di difesa a mancare nel caso di specie, perché le generiche ed astratte esigenze difensive dello zio del ricorrente incidentale si palesano tutt’affatto estranee alla posizione economica di esso ricorrente incidentale, a differenza di quanto sopra esposto in relazione alla posizione dell’ex coniuge (e padre del ricorrente incidentale);
- siccome emerge per tabulas , l’invocato rapporto di comodato intercorreva esclusivamente tra il dante causa del ricorrente principale e la sua ex cognata, madre del ricorrente incidentale, non mai parte di quel contratto;
- le statuizioni già intervenute sul punto (sentenza del Tribunale di Napoli, n. 12188/09), in conformità dell’inveterato orientamento della giurisprudenza di legittimità, hanno chiaramente riaffermato il principio generale per cui “ ai fini della risoluzione del contratto di comodato in essere, unico elemento rilevante, ai sensi dell'art. 1809 c.c., risulta essere l'eventuale sopravvenuta urgente necessità del comodante di venire in possesso dell'immobile concesso in comodato ”;
- le prospettate esigenze difensive del ricorrente principale, indi, sono affatto avulse dalla posizione economica, reddituale e patrimoniale del di lui nipote;la pretesa ostensiva azionata - ictu oculi affatto irrilevante per la cura degli interessi e delle situazioni giuridiche vantate dal ricorrente principale sull’immobile che ne occupa - non mai vale, indi, a far recedere le generali guarentigie di riservatezza che naturaliter connotano i richiesti dati e le richieste informazioni;
- la assoluta inconferenza delle informazioni richieste –stante la estraneità del ricorrente incidentale al contratto di comodato, e la indiscutibile irrilevanza della sua situazione economica e reddituale rispetto alle sorti di esso contratto di comodato- vale a colorare la pretesa quivi azionata dal ricorrente principale –e illegittimamente soddisfatta dalla resistente Agenzia- con sfumature emulative .
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare le spese di lite, fatta salva la condanna della Agenzia delle Entrate in relazione alla soccombenza maturata nel ricorso incidentale nel giudizio (RG 4418/2023).