TAR Trento, sez. I, sentenza breve 2022-08-10, n. 202200152
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Testo completo
Pubblicato il 10/08/2022
N. 00152/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00079/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 79 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Albergo Pensione Maria s.a.s di IZ ER & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Eugenio Picozza e dall’avvocato Rosa Michela IZ, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Calepina, n. 50, presso la segreteria di questo Tribunale;
contro
quanto al ricorso introduttivo:
- Comune di San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Lorenzi con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via dei Paradisi, n. 15/5, presso lo studio del predetto avvocato Lorenzi;
quanto al ricorso per motivi aggiunti
- Comune di San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, in persona del Sindaco in carica, come sopra rappresentato e difeso;
- Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Bernardi, Marialuisa Cattoni e Lucia Bobbio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Dante n. 15, presso l’avvocato Marialuisa Cattoni, nella sede dell’Avvocatura provinciale;
per l’annullamento e/o la dichiarazione di nullità
quanto al ricorso introduttivo
- dell’Ordinanza del Comune di San Giovanni di Fassa/Sèn Jan n. 02/2022 in data 30.03.2022, inviata a mezzo pec il 30.03.2022, con cui è stata disposta la rimessione in pristino per opere eseguite in assenza del titolo abilitativo edilizio;
- del Rapporto di Servizio del Corpo Polizia Locale Val di Fassa – Polins de Fasha n. 45/2022, pervenuto al protocollo comunale prot. 1866 in data 24.02.2022, relativo al sopralluogo effettuato presso la Pensione Maria;
- del provvedimento del Responsabile del Servizio edilizia ed urbanistica prot. n. 04383/6.3 in data 04.05.2022;
- dell’art. 49 del PRG del Comune di San Giovanni di Fassa N.T.A., definitivamente approvato con deliberazione della Giunta provinciale del 30 aprile 2020, n. 529 pubblicata sul BUR n. 20/2020;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale;
nonché per la condanna del comune di San Giovanni di Fassa/Sèn Jan al risarcimento del danno sia morale che biologico, nonché di ogni altro tipo di danno materiale e immateriale causato dal comportamento persecutorio dell’Amministrazione;
e per l’eventuale interpretazione conforme dell’art. 16 e 17 Carta dei diritti fondamentali della UE e dell’art. 1 del Protocollo 1 addizionale alla CEDU sulla tutela della proprietà e dei beni privati;
e, in via subordinata, per la dichiarazione di incostituzionalità del combinato disposto dall’art. 23 ter del D.P.R. n. 380/2001 con l’art. 85 della legge provinciale n. 15/2005, per violazione degli articoli 3, 41, 42, 97 e 117, comma 1, Cost.;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- del provvedimento del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, prot. S013 / 2022 / 1.2 -2010 – 85/CB in data 17.03.2022 avente il seguente oggetto: «Comune di San Giovanni di Fassa Sén Jan – Richiesta di parere in merito al cambio di destinazione di usi da alloggio del gestore a “scuola parentale” presso la struttura alberghiera Pensione Maria sulla p.ed. 236 in C.C. Vigo di Fassa» ;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso introduttivo, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Giovanni di Fassa/Sèn Jan e della Provincia Autonoma di Trento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto n. 9 del 2 maggio 2022 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2022, il consigliere Antonia Tassinari e uditi, per la ricorrente, l’avvocato Rosa Michela IZ, per il Comune di San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, l’avvocato Andrea Lorenzi e, per la Provincia Autonoma di Trento, l’avvocato Marialuisa Cattoni;
Sentite le parti presenti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. La società ricorrente è proprietaria dell’immobile, identificato tavolarmente dalla particella edificiale 236 C.C. Vigo di Fassa/Vich, avente destinazione alberghiera D2, quanto al subalterno 1, e categoria A/2 classe 2, ovvero abitazione di tipo civile in uso al gestore, quanto al subalterno 2. L’immobile insiste in zona omogenea “G – Aree alberghiere di tipo tradizionale – frazione di Vigo” disciplinata dall’art. 49 delle Norme Tecniche di Attuazione (di seguito NTA) del vigente Piano regolatore generale (di seguito PRG) del Comune di San Giovanni di Fassa. L’area è destinata ad accogliere attrezzature turistico – ricettive di tipo tradizionale e, secondo il citato art. 49, comma 4, “ All’interno della zona alberghiera è comunque ammessa la realizzazione di alloggi e camere per il personale secondo le modalità previste dall’art. 96 del regolamento urbanistico edilizio provinciale ”. Inoltre ai sensi dell’art. 119 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15: “1. Negli esercizi alberghieri e nelle strutture ricettive all’aperto la realizzazione dell’alloggio del gestore e di camere per il personale sono ammessi nei limiti strettamente necessari per garantire una gestione efficiente dell’esercizio alberghiero e della struttura ricettiva all’aperto. A tal fine, per quanto riguarda l’alloggio del gestore è ammesso solamente un alloggio per impresa, nel limite complessivo di 120 metri quadrati di superficie utile netta. 2. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale stabilisce i casi e le condizioni in cui è consentita la realizzazione di un’ulteriore unità abitativa, nell’ambito del medesimo esercizio alberghiero o della medesima struttura ricettiva all’aperto, per garantirne la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali. Disciplina inoltre le superfici ammesse per le camere per il personale, in rapporto alle dimensioni dell’albergo e al numero di dipendenti e collaboratori.” A sua volta l’art. 96 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, recante il Regolamento urbanistico provinciale, consente la realizzazione di un’ulteriore unità abitativa in aggiunta all’alloggio del gestore e prevede che “ La somma delle superfici delle ulteriori unità abitative e dell’alloggio del gestore non può essere superiore a 240 metri quadrati di SUN ”.
2. Nel corso di un sopralluogo effettuato dalla Polizia locale (cfr. l’impugnato rapporto di servizio n. 45/2022 e le allegate foto) è emerso che nell’alloggio in uso al gestore e legale rappresentante della società titolare dell’albergo, signora ER IZ, ha organizzato l’attività didattica di una c.d. “scuola parentale”, di cui essa stessa è referente e coordinatrice. Nello specifico due stanze dell’abitazione del gestore sono state adibite ad aule scolastiche e in esse, come dichiarato dalla stessa signora IZ, si svolge “ istruzione parentale per circa cinque – sei bambini per circa quattro giorni settimanali ”, mentre in una terza camera risulta approntato un ufficio.
3. Secondo il Comune di San Giovanni di Fassa l’utilizzo dell’alloggio del gestore della struttura alberghiera per l’istruzione parentale configura un mutamento di destinazione d’uso, ancorché senza opere, assoggettato al regime della segnalazione certificata di inizio attività (di seguito SCIA) ex art. 85, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 15/2015. Pertanto, posto che nella fattispecie il mutamento di destinazione d’uso è stato realizzato senza la prescritta segnalazione, il Responsabile del Servizio edilizia ed urbanistica del Comune con l’impugnata ordinanza ha ingiunto la rimessione in pristino dello stato dei luoghi per opere eseguite in assenza del prescritto titolo abilitativo.
4. La società ricorrente di tale provvedimento chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
I. Violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere nella applicazione del combinato disposto degli articoli 23 ter del d.p.r. 380/2001 e 85 della l.p. Trento 15/2015. Violazione per errata applicazione dell’articolo 49 del PRG del Comune di Vigo di Fassa. Mancata applicazione del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, articoli 44 e 45 e tabella allegata B. Errore nella applicazione del rapporto gerarchico tra fonti del diritto e atti amministrativi generali. Eccesso di potere per difetto, insufficienza e perplessità della motivazione. Eccesso di potere per sviamento anche in considerazione del comportamento successivo alla emanazione della ordinanza- ingiunzione sopra impugnata.
La società ricorrente premette che ex art. 49 delle NTA del PRG nella zona di cui trattasi è ammessa la realizzazione di alloggi e di camere per il personale e che l’art. 119 della legge provinciale n. 15/2015 ammette l’alloggio del gestore, mentre l’art. 96 del Regolamento urbanistico provinciale, in aggiunta all’abitazione del soggetto che conduce l’attività alberghiera, consente la realizzazione di un’ulteriore unità abitativa.
In ragione di ciò, e considerato che l’appartamento per il gestore nella fattispecie in esame rientrerebbe nella categoria funzionale “ residenze ed affini , di cui agli articoli 44 e 45 ed allegata tabella B del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, la società ricorrente sostiene che in tale categoria potrebbero rientrare uffici di modeste dimensioni senza cambio di categoria edilizia, purché risulti prevalente la destinazione residenziale. Sostiene inoltre che nessuna norma vieta che il gestore della struttura abiti altrove e che nemmeno è vietato tenere all’interno della residenza suddetta un ufficio privato. Quanto alle aule per l’istruzione parentale, a dire della società ricorrente, quella parentale non è una scuola, ma una modalità di istruzione, ossia un