TAR Palermo, sez. III, sentenza 2009-12-30, n. 200902415

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2009-12-30, n. 200902415
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 200902415
Data del deposito : 30 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00344/2009 REG.RIC.

N. 02415/2009 REG.SEN.

N. 00344/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 344 del 2009, proposto da Centro di Accoglienza Padre Nostro, rappresentato e difeso dagli Avv.ti M B M e R S R, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Palermo, Via N. Morello, n. 40;

contro

il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avv. L L M, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Palermo, Piazza Marina n. 39;

per l'annullamento


del silenzio rifiuto formatosi sull’ istanza di assegnazione di immobili confiscati presentata il 24 aprile 2008 e per la declaratoria dell’obbligo del Comune di pronunciarsi sulla stessa valutatane la fondatezza.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo e la relativa memoria difensiva;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il referendario dott. Giuseppe La Greca;

Uditi alla camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2009 gli Avv.ti M.B. Miceli e R.S. Russo per la parte ricorrente, l’Avv. L L M per il Comune di Palermo;

Visto l’art. 21 bis della l. n. 1034 del 1971 (introdotto dall’art. 2 della l. n. 205 del 2000) secondo cui «i ricorsi avverso il silenzio dell’amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata»;


Ritenuto che l’istanza di parte ricorrente, datata 24 aprile 2008, finalizzata ad ottenere l’assegnazione della villa confiscata sita in Palermo, via Brasca n. 6/B, trovi legittimazione nel presupposto che l’Associazione ricorrente presenta caratteri astrattamente idonei a farla aspirare all’eventuale assegnazione di beni confiscati, ed in particolare, l’oggetto delle attività previste dallo statuto, il know how conseguito e la allegata pregressa esperienza in tema di gestione di beni confiscati, elementi che radicano un interesse della stessa a suffragare una domanda di assegnazione dei beni confiscati rivolta al Comune nel cui territorio gli immobili insistono, istanza al cospetto della quale sussiste il correlato obbligo dell’Amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso (di accoglimento o di rigetto) nel termine di legge;

Ritenuto che sussista l’obbligo di provvedere a carico della p.a. tutte le volte che, pur in assenza di un specifica disposizione, il privato sia legittimato alla presentazione di un’istanza, non manifestamente infondata, sulla base di una specifica posizione qualificata e differenziata, con il correlato obbligo dell’Amministrazione di emanare una decisione espressa, obbligo che non viene meno quando l’istanza è presentata ad organo o ufficio - della stessa Amministrazione - diversi da quello competente all’emanazione del provvedimento richiesto;

Rilevato che non avendo l’Amministrazione adottato alcun provvedimento espresso sull’istanza presentata dal Centro di accoglienza Padre Nostro, il ricorso, per questa parte, si manifesta fondato e va accolto, con conseguente declaratoria di illegittimità del silenzio serbato;

Ritenuto, pertanto, l’obbligo del Comune di Palermo di adottare una determinazione espressa sull’istanza proposta da parte ricorrente, e, che, pur prevedendo l’art. 21 bis della l. n. 1034 del 1971 la nomina del commissario ad acta solamente dopo l’accertamento dell’inadempimento dell’amministrazione nel termine assegnato dal G.A., l’ottica acceleratoria che connota l’economia complessiva della l. n. 205 del 2000 consente, in presenza di una richiesta di parte, l’immediata nomina del Commissario ad acta , ai fini di una sollecita definizione del procedimento (una volta scaduto il termine assegnato all’Amministrazione per provvedere);

Ritenuto, quanto alla richiesta a questo Tribunale di valutare la fondatezza dell’istanza di assegnazione dell’immobile confiscato, che la stessa sia inammissibile, poiché concernente una tipologia di procedimento amministrativo in cui intervengono articolate e complesse valutazioni amministrative, per ciò stesso esulanti dai poteri del giudice amministrativo che, in materia, esercita una giurisdizione non di merito (Cons. St., IV, 10 ottobre 2007, n. 5310;
Tar Sicilia, Palermo, III, 17 novembre 2009, n. 1771);

Ritenuto di dover statuire sulle spese secondo la regola della soccombenza di cui all’art. 92 c.p.c.;

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