TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-03-24, n. 202300974

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-03-24, n. 202300974
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202300974
Data del deposito : 24 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/03/2023

N. 00974/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02608/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2608 del 2018, proposto dalla “-OMISSIS-” di -OMISSIS- S.A.S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Mancia e Corrado Sinatra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mancia sito in Palermo, via Benedetto Civiletti n. 3;



contro

Ministero dell'Interno, AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, U.T.G. - Prefettura di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

- dell'ordinanza informativa prefettizia interdittiva prot. interno n. -OMISSIS-emessa in data 25.09.2018 dalla Prefettura di Palermo – Area I Antimafia- trasmessa in pari data a mezzo pec con nota prot. Uscita n. -OMISSIS-, con la quale il Prefetto della Provincia di Palermo informava che la “-OMISSIS- di -OMISSIS- s.a.s.” con sede in -OMISSIS-, (P.I.: -OMISSIS-) deve ritenersi interdetta ai sensi degli artt. 84 e 91 del decreto Legislativo 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e che lo stesso provvedimento, avente carattere di informazione interdittiva ai sensi degli articoli 84, 89 bis e 91, comma 6, D.lgs. n. 159/2011, sarebbe stato comunicato al titolare della ditta interessata, ai sensi dell'art. 92, comma 2 bis del D.lgs. n. 159/2011, come introdotto con D.lgs. n. 153 del 13.10.2014;

- ove occorra, del verbale del 21.09.2018 del Gruppo Provinciale Interforze, in quanto richiamato nella informativa prefettizia interdittiva, non conosciuto dalla ricorrente;

- ove occorra, della Comunicazione dell'avvenuta annotazione nel casellario informatico dell'Autorità trasmessa dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con nota del 23.10.2018 prot. n. -OMISSIS-;

- ove occorra, della comunicazione di avvio procedura di decadenza attività regolamentata trasmessa dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna con nota prot. n. -OMISSIS-del 10.10.2018;

- e di ogni altro eventuale atto istruttorio o comunque connesso e conseguenziale con specifico riferimento, sempre ove occorra, a tutti gli atti e documenti su cui si fonda il provvedimento interdittivo antimafia e non conosciuti dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e della Prefettura di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso ritualmente proposto, l’-OMISSIS- S.A.S. ha impugnato, tra gli altri, l’informativa prefettizia interdittiva n. -OMISSIS- emessa in data 25.09.2018 con la quale il Prefetto della Provincia di Palermo la informava di essere interdetta ai sensi degli artt. 84 e 91 del decreto Legislativo 159/2011.

In fatto la ricorrente deduce di essere un’impresa che svolge attività prevalente nel settore della riparazione carrozzeria auto sia per conto di privati, sia per conto della P.A. ed in particolare del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, e di essere stata costituita il 01.03.2012 dalle sorelle -OMISSIS-, socio accomandatario, e da -OMISSIS-, socio accomandante.

Con il provvedimento impugnato, il Prefetto della Provincia di Palermo - vista la richiesta di rilascio di “informazione antimafia” ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011, inviata in data 31.07.2018 dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Palermo - ne disponeva l’interdizione, ai sensi degli art. 84 e 91 del decreto legislativo 159/2011, sul presupposto del diretto coinvolgimento del sig. -OMISSIS-, soggetto pluripregiudicato anche per reati di stampo mafioso, nella gestione dell’attività dell’Autocarrozzeria. In particolare, l’Amministrazione evidenzia una forte influenza esercitata da quest’ultimo nei confronti delle figlie, -OMISSIS- e -OMISSIS-, le quali, sebbene formalmente titolari, sarebbero solo delle prestanome.

In particolare, con il provvedimento impugnato, il Prefetto richiama quanto esposto dal Gruppo Provinciale Interforze nel corso della riunione confluita nel verbale del 21.09.2018 da cui risulterebbe “un quadro istruttorio fortemente compromesso e sintomatico del contesto in cui opera l’impresa, ritenendo sussistenti elementi sistematici ed indiziari sufficientemente qualificanti per comprovare il rischio concreto di infiltrazione mafiosa nella gestione dell’impresa di cui le sorelle -OMISSIS- e -OMISSIS- sono titolari”.

Il ricorso è assistito da due censure con le quali la ditta istante lamenta il difetto di istruttoria nonché il vizio di motivazione, in quanto se il Prefetto non si fosse limitato a valutare quanto riportato nella richiamata relazione del Gruppo Interforze, ma avesse tenuto conto di tutti gli elementi istruttori risultanti dalle indagini condotte dalle forze dell’ordine, ivi comprese il contenuto delle intercettazioni nella loro interezza, avrebbe certamente concluso che la sig.ra -OMISSIS-, nella qualità di preposta alla gestione della società sin dalla sua costituzione, è l’unico dominus attuale della stessa.

Inoltre, il Prefetto di Palermo nell’emettere il provvedimento impugnato avrebbe erroneamente applicato al caso di specie gli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, d.lgs. n.159/11 in quanto in esso non si ravvisa alcun collegamento e/o condizionamento e/o vantaggio tra l’organizzazione mafiosa e l’attività di impresa interdetta. Difatti, a dire della ricorrente e diversamente da quanto prospettato dalla Prefettura di Palermo con il provvedimento impugnato, in nessuna parte dell’istruttoria compiuta nell’ambito del procedimento penale a carico tra gli altri del sig. -OMISSIS- e delle figlie -OMISSIS-, emergerebbe un pericolo di condizionamento mafioso sulla gestione della -OMISSIS- e/o una utilizzazione dei proventi al fine di agevolare l’organizzazione mafiosa.

Risultano costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, l’Autorità Nazionale Anticorruzione e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 62 del 14.01.19 è stata respinta la richiesta della ricorrente di sospensione degli atti impugnati per insussistenza del prescritto fumus.

All’udienza pubblica del 21 marzo 2023 la causa è stata posta in decisione.



DIRITTO

1. Viene all’esame del Collegio il ricorso con cui l’-OMISSIS- S.A.S chiede in particolare l’annullamento del provvedimento interdittivo n. -OMISSIS- del 25.09.2018 emesso dalla Prefettura di Palermo ai sensi dell’art. 92, comma 2 bis, del codice antimafia e su proposta del Gruppo Provinciale Interforze riunitosi in data

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