TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2024-06-10, n. 202411687

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2024-06-10, n. 202411687
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202411687
Data del deposito : 10 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/06/2024

N. 11687/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00119/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 119 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;



per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

1) del provvedimento/comunicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 19 ottobre 2023, mediante avviso pubblicato sull'area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “non idoneità” attribuito all'esito delle prove di capacità operative sostenute in sede concorsuale in data 19 ottobre 2023, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14 novembre 2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;

2) del decreto di esclusione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco emesso dal Direttore Centrale con cui si dichiarava escluso dalla procedura selettiva il ricorrente;

3) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, con cui è stata bandita una procedura speciale di reclutamento, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. I, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

4) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva in questione e successive modificazioni;

5) del decreto dipartimentale 9 febbraio 2023, n. 39, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria;

6) dell'art 8 del suddetto decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, ai sensi del quale il mancato superamento della prova di capacita operativa comporta l'esclusione dalla citata procedura speciale di reclutamento;

7) del verbale n. 85 del 19 ottobre 2023 della commissione di esame e della sottocommissione per la procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigili del Fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, nominata con D.M. n. 34 dell’1 marzo 2021, nella parte in cui giudica di non aver superato il modulo n. 1 della prova di capacità operativa;

8) della scheda di valutazione della prova di capacità operativa del 19 ottobre 2023, della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F.;

9) del decreto ministeriale 1 febbraio 2019 n. 23, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria e successive

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