TAR Parma, sez. I, sentenza breve 2023-01-27, n. 202300035
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Testo completo
Pubblicato il 27/01/2023
N. 00035/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00012/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
1. del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza della Prefettura di Reggio Emilia Area IV, prot. interno n. -OMISSIS-del 07.09.2022, notificato al ricorrente in data 14.10.2022, con il quale è stata disposta la revoca delle misure di accoglienza nei confronti del cittadino straniero -OMISSIS-, nonché dell'ingiunzione di pagamento, adottata mediante provvedimento prot. -OMISSIS-del 07.09.2022, della somma di euro -OMISSIS- a carico dello stesso -OMISSIS-;
2. di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, di contenuto sconosciuto al ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe con i quali è stata disposta la revoca delle misure di accoglienza nei confronti del cittadino straniero e l'ingiunzione di pagamento delle somme indebitamente percepite.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio contestando le avverse doglianze e chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
All’udienza del 25.1.2023, fissata per la discussione dell’istanza cautelare, il Collegio ha sollevato d’ufficio ex art. 73 c.p.a. la questione della genericità della procura alle liti, dando avviso al difensore di possibile sentenza in forma semplificata, e la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di idonea procura alle liti in capo al difensore del ricorrente.
Invero, ai sensi dell’art. 40 comma 1 lett. g) del c.p.a il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di “procura speciale” e per Giurisprudenza pacifica la “procura speciale” deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’Autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto ed ogni altro elemento utile alla individuazione della controversia (vedi Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2020 n. 3659.
Nel caso in esame, invece, la procura ad litem rilasciata dal ricorrente, reca un generico richiamo al “presente giudizio” e indica il difensore, senza alcun altro riferimento utile all’individuazione della controversia da instaurare, né quest’ultima risulta evincibile dall’inserimento della procura nel corpo del ricorso (a margine o in calce), atteso che il ricorso è stato notificato in formato digitale e la procura è stata conferita su supporto cartaceo depositato nel fascicolo processuale dal difensore in via telematica, a mezzo di copia per immagine su supporto informatico.
Quindi, stante la procura nelle forme anzidette, neppure può ritenersi che la stessa sia valida invocando la tesi secondo cui, pur in assenza di data o degli elementi identificativi della controversia interessata, essa è apposta in calce al ricorso, essendovi quindi incorporazione dei due atti (mandato difensivo e ricorso) in un medesimo contesto documentale che implica necessariamente il puntuale riferimento dell’uno all’altro (v. Cass. civ., Sez. II, 27 maggio 2019 n. 14437), con conseguente assolvimento del requisito della specialità attraverso l’unitarietà del documento, nonostante la genericità del testo della procura (v. Cass. civ., Sez. VI, 3 ottobre 2019 n. 24670).
Infatti, l’art. 8, comma 3 del d.P.C.M. 16 febbraio 2016 n. 40 («Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico») laddove stabilisce che “ La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce ” (norma ora contenuta nell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 28 luglio 2021, recante “Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico”), comporta quale conseguenza che il rispetto di tale formalità determina che l’autografia della sottoscrizione della parte possa essere certificata dal difensore, ma non fa contestualmente venir meno l’esigenza che quando la procura è redatta su foglio separato, non congiunto materialmente al ricorso in versione cartacea, tale procura debba indicare anche gli elementi che ne connotano puntualmente l’oggetto, così da potersi evincere la concreta ed effettiva volontà dell’interessato che l’ha sottoscritta a conferire al difensore lo jus postulandi nella specifica controversia interessata dal giudizio.
Né può supplire alla predetta lacuna il fatto che la procura rilasciata al difensore sia stata, come nel caso in discussione, sottoscritta su supporto cartaceo e depositata nel fascicolo processuale, in copia informatica, unitamente al ricorso in formato nativo digitale, atteso che nell’ordinamento vigente la c.d. procura speciale “in calce” o “a margine” ha come visto l’obiettivo di consentire l’attribuzione al difensore del potere di certificare l’autografia della sottoscrizione del soggetto che gli rilascia il mandato alla lite, secondo modalità che il legislatore ha evidentemente dovuto adattare al “processo telematico” e all’utilizzo di strumenti che ora sono anche informatici, ma non rileva ai fini dell’accertamento del contenuto minimo della procura speciale “in calce” per la stessa validità della procura che, se priva degli elementi identificativi della lite da instaurare, non può quindi comunque ritenersi idonea a legittimare la posizione del difensore in giudizio.
In altri termini, l’elaborazione giurisprudenziale dell’adeguatezza della procura speciale “in calce” si regge necessariamente sul contesto documentale unitario e quindi sulla relazione fisica tra la delega e il ricorso (v. Cass. civ., Sez. I, 18 febbraio 2020 n. 4069), mentre non è compatibile con l’ipotesi in cui uno dei due documenti risulta di tipo informatico e l’incorporazione materiale pertanto difetta, restando in questi casi il ruolo della procura speciale “in calce” solo quello di consentire al difensore il potere di certificazione dell’autografia della sottoscrizione del delegante, senza che si possa da essa desumere altresì con certezza che il sottoscrittore abbia piena contezza dell’atto oggetto del potere rappresentativo conferito.
Né può il vizio di procura rilevato essere sanato ex artt. 39 comma 1 c.p.a. e 182 comma 2 c.p.c., costituendo l’esistenza della procura speciale un requisito di ammissibilità del ricorso inderogabilmente necessario al momento della proposizione del ricorso, senza quindi possibilità di rinnovazione (v. Cons. Stato, Sez. V, 28 dicembre 2020 n. 8343;Sez. VI, 7 maggio 2019 n. 2922;e, da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, ord. 14 luglio 2022 n. 5999, nonché TAR Calabria, Reggio Calabria, 23 settembre 2022 n. 619);
Pertanto, in difetto di idonea procura speciale ad litem , il ricorso va dichiarato inammissibile (vedi Tar Parma, sentenza n. 318 del 2022, Tar Reggio Calabria, sentenza n. 699/2022, Tar Molise, sentenza n. 38/2022, Tar Milano, sentenza n. 216/2022).
Le spese possano tuttavia essere compensate.