TAR Roma, sez. I, sentenza 2010-01-29, n. 201001154
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Testo completo
N. 01154/2010 REG.SEN.
N. 02155/1984 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2155 del 1984, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. U S, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, via Ottorino Lazzarini, n.19;
contro
Ministero degli affari esteri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei provvedimenti 24 giugno e 23 dicembre 1983, nn. 3821 e 42, che dispongono a carico del ricorrente il recupero della somma di £ 31.326.541 per assegni di aggiunta di famiglia pretesamente versati in più dal 17 dicembre 1972 al 20 settembre 1975, nonché del conseguente provvedimento che ha disposto le trattenute mensili di £ 1.240.415.
Visto il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli affari esteri;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 13 gennaio 2010. il cons. A B e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 2 aprile 1984 e depositato il successivo 12 aprile, l’istante, a tale data dipendente del Ministero degli affari esteri con la qualifica di coadiutore e prestante servizio all’estero, ha domandato l’annullamento dei provvedimenti del 24 giugno e 23 dicembre 1983, nn. 3821 e 42, con i quali l’amministrazione di appartenenza disponeva a suo carico il recupero della somma di £ 31.326.541 per assegni di aggiunta di famiglia asseritamente versati in più dal 17 dicembre 1972 al 20 settembre 1975, mediante trattenute mensili di £ 1.240.415.
Avverso gli atti impugnati sono state dedotte articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituita in resistenza l’intimata amministrazione.
Con ordinanza n. 348/84 la domanda cautelare è stata accolta.
Con sentenza parziale 21 gennaio 1988, n. 37 è stato altresì accolto, in parte, il gravame;per il restante, è stato disposto un incombente interlocutorio a carico dell’amministrazione resistente.
L’incombente è stato adempiuto con deposito del 23 marzo 1988.
La parte ricorrente ha depositato in data 30 dicembre 2009 memoria difensiva.
La causa è stata indi trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 13 gennaio 2010.
DIRITTO
1. Il ricorrente, all’epoca dell’instaurazione del contenzioso dipendente del Ministero degli affari esteri con la qualifica di coadiutore e prestante servizio all’estero, domandava l’annullamento dei provvedimenti del 24 giugno e 23 dicembre 1983, nn. 3821 e 42, con i quali l’amministrazione di appartenenza aveva disposto a suo carico il recupero della somma di £ 31.326.541 per assegni di aggiunta di famiglia ritenuti versati in più dal 17 dicembre 1972 al 20 settembre 1975, mediante trattenute mensili di £ 1.240.415.
2. Con sentenza 21 gennaio 1988, n. 37 la Sezione acclarava la natura dell’azione esercitata (accertamento di diritti patrimoniali in rapporto di pubblico impiego) e rilevava la carenza documentale e motivazionale della pretesa creditoria.
Purtuttavia, la Sezione, sulla base degli atti presenti in fascicolo, ricostruiva la sequenza e le motivazioni delle contestate determinazioni amministrative.
In particolare, alla luce della nota del 24 giugno 1983, si rilevava che la pretesa era conseguente alla effettuazione delle seguenti operazioni tecnico-contabili:
a) cessazione della corresponsione del trattamento di famiglia per l’ ex coniuge del ricorrente a decorrere dal 24 gennaio 1975 (data del divorzio);
b) cessazione a decorrere dalla data del 21 settembre 1975 (di entrata in vigore della l. n. 151 del 1975) della corresponsione del trattamento di famiglia per i due figli del ricorrente -OMISSIS- e -OMISSIS- affidati alla madre, a seguito della separazione e del divorzio successivamente intervenuto;
c) corresponsione del trattamento di famiglia per il nuovo coniuge del ricorrente a decorrere dal 4 agosto 1980 e per il terzo figlio -OMISSIS- dal 1° gennaio 1983.
Sulla base della nota del 23 dicembre 1983 emergeva che la posizione del ricorrente era stata così regolarizzata:
1) cessazione e recupero del trattamento di famiglia per l’ ex coniuge a decorrere dal 17 ottobre 1972, data dell’ordinanza di separazione consensuale;
2) sospensione e recupero del trattamento di famiglia corrisposto per i due figli -OMISSIS- e -OMISSIS- ai sensi dell’art. 173 del d.p.r. n. 18 del 1967 a decorrere dal 17 ottobre 1972, data di affidamento alla madre, e attribuzione dalla stessa data e fino al 20 settembre 1975 (di entrata in vigore della l. n. 151 del 1975) del trattamento di famiglia nella misura prevista per l’interno;
3) attribuzione del trattamento di famiglia per il terzo figlio -OMISSIS- dal 27 aprile 1974 e retrodatazione al 16 settembre 1978 del trattamento per il secondo coniuge.
Ciò posto, la Sezione accertava che le operazioni oggetto di contestazione giudiziale erano quelle di cui alla prima nota sub b) ed alla seconda nota sub 2).
Sulla base della precitata ricostruzione, la Sezione perveniva ad alcune conclusioni.
In punto di diritto, si rilevava la correttezza dell’interpretazione conferita dal ricorrente all’art. 211 della l. n. 151 del 1975, recante la riforma del diritto di famiglia (“ Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge ”), secondo cui la separazione non produrrebbe alcun mutamento nella titolarità del credito del dipendente verso il datore di lavoro per aggiunta di famiglia, tanto più quando il coniuge affidatario non abbia avanzato alcuna pretesa a tale riguardo. Doveva, infatti, ritenersi chiarito, alla luce di C. Stato, IV, 20 luglio 1983, n. 587 e dei precedenti dell’adito Tribunale, che ai sensi del citato art. 211 il titolare del credito per assegni familiari resta sempre il coniuge dipendente, anche nell’ipotesi in cui la somma debba poi essere trasferita all’atro coniuge, poiché il mutamento della titolarità del credito si verifica in conseguenza di una vicenda del tutto estranea al rapporto di lavoro.
Di contro, la Sezione sconfessava l’opposta tesi in forza della quale la separazione attuerebbe automaticamente una immediata modificazione dell’attribuzione patrimoniale, consentendo la legittimazione a pretendere al solo genitore affidatario.
Ciò posto, poiché gli atti di causa facevano inequivocabilmente emergere che l’amministrazione aveva applicato siffatta seconda tesi, disponendo la sospensione del trattamento di famiglia erogato per i figli -OMISSIS- e -OMISSIS- a motivo dell’avvenuto affidamento all’altro genitore all’esito della separazione e del divorzio, nonostante che essi fossero rimasti a carico del padre in virtù dei relativi provvedimenti giudiziali, la Sezione statuiva:
- la fondatezza della pretesa del ricorrente del trattamento di famiglia per i figli -OMISSIS- e -OMISSIS- anche per il periodo successivo all’entrata in vigore dell’art. 211 della legge n. 171 del 1975;
- la corrispondente infondatezza della pretesa creditoria avanzata dall’amministrazione, anche tenendo conto dei principi desumibili dagli artt. 189 e 1188 c.c..
Tanto acclarato, la Sezione rilevava, peraltro, che restava da definire la questione relativa alla quantificazione del trattamento economico spettante nella fattispecie, ovvero se esso fosse dovuto nella misura ordinaria o nella maggior misura, rapportata all’assegno di sede, prevista dall’art. 173 del d.p.r. n. 18 del 1967 per il personale del Ministero degli affari esteri operante all’estero, come il ricorrente.
Tale norma, specifica per il predetto personale, nella formulazione all’epoca vigente, disponeva infatti che potessero beneficiare dell’aumento dell’ordinario trattamento di famiglia anche i figli non risiedenti stabilmente nella sede del titolare dell’assegno “di sede”, ma solo qualora la diversa residenza dipendesse da motivi di studio o di salute (va, peraltro, precisato per quanto qui di interesse che ora, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 8- quater del d.l. n. 136 del 2004, convertito dalla legge n. 186 del 2004, vi rientra anche l’affidamento all'altro genitore a seguito di divorzio, annullamento, separazione legale o consensuale omologata).
Al fine di decidere limitatamente a tale punto, la Sezione onerava pertanto il Ministero degli affari esteri di chiarire: in quale misura era stato corrisposto al dipendente per i figli -OMISSIS- e -OMISSIS- il trattamento di famiglia sino al 17 ottobre 1972, data di affidamento dei medesimi alla madre;se il ricorrente avesse documentato l’esistenza di esigenze di studio dei predetti;se l’interessato avesse comunicato all’amministrazione la propria posizione familiare successivamente alla separazione (ciò al fine di valutare la sussistenza della buona fede nella percezione delle eventuali somme in più).
3. All’odierna trattazione resta pertanto da definire solo se il recupero delle somme disposto con i provvedimenti qui contestati potesse trovare un qualche titolo nella esigenza di rideterminare la misura del trattamento di famiglia, per l’ipotesi che esso risultasse essere stato corrisposto nella maggior misura prevista dall’art. 173 del d.p.r. n. 18 del 1967 in carenza dei necessari presupposti.
Sembra opportuno sottolineare che siffatta ipotesi è stata evocata dalla Sezione stante la rilevata carenza agli atti di giudizio di una chiara prospettazione da parte dell’amministrazione resistente della esatta imputazione causale degli importi di cui è stata chiesta la ripetizione.
4. In adempimento all’incombente istruttorio, in data 23 marzo 1988 l’amministrazione ha depositato 15 documenti ed una nota interna di accompagnamento del 23 febbraio 1988.
I documenti sub 1, 2, 3, 4, 5 e 10 attengono al secondo matrimonio contratto dal ricorrente, alla nascita del terzo figlio ed al conseguente nuovo stato di famiglia del ricorrente.
Quelli di cui sub 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 attengono alle richieste inoltrate dal ricorrente dal 1980 al 1986 all’amministrazione di appartenenza per la corresponsione ed il mantenimento del trattamento di famiglia anche con riferimento alla mutata composizione del nucleo ed alla situazione scolastica dei figli.
La relazione interna si limita a rappresentare che il trattamento di famiglia corrisposto al ricorrente nel periodo 1° ottobre 1971/17 ottobre 1972 ammonta a £ 647.775 e chiarisce che la documentazione di cui sopra è stata inviata all’amministrazione dal ricorrente medesimo.
5. Com’è agevole intuire dall’indicazione del suo contenuto, la documentazione versata in atti dall’amministrazione resistente non offre alcun elemento che consente di accertare in questa sede che la contestata ripetizione delle somme trovasse titolo nella necessità di rideterminare la misura del trattamento di famiglia spettante e corrisposto.
Anzi, essa introduce principi di prova in senso contrario, giacchè attesta, come fatto presente dalla difesa del ricorrente nella memoria depositata in vista dell’odierna udienza di discussione, che il dipendente ha sempre comunicato all’amministrazione l’andamento delle proprie vicende familiari, anche con riferimento alla situazione scolastica dei figli.
Del resto, già con nota 12 marzo 1984, n. 1326 del competente ufficio del Ministero degli affari esteri, in atti, l’amministrazione comunicava alla sede di servizio del ricorrente non solo che non era più in corso il recupero del trattamento di famiglia di cui al punto 2) della nota del 12 dicembre 1983, ma che, vieppiù, restava “… ferma l’applicazione dell’art. 173 del d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18 per il periodo 17/10/72 – 19/5/75 per quanto riguarda i figli -OMISSIS- e -OMISSIS- ”.
5. Per quanto precede, il gravame deve essere definito in senso favorevole al ricorrente.
Le spese di giudizio, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento) oltre IVA e CPA seguono la soccombenza.