TAR Palermo, sez. I, sentenza 2021-10-04, n. 202102744
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Pubblicato il 04/10/2021
N. 02744/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00197/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 197 del 2021, proposto da
Associazione Arcidonna Onlus, Associazione Emily in Italia Palermo, Associazione A.N.D.E. Associazione Nazionale Donne Elettrici, Associazione Ande Palermo, Associazione Ande Marsala, Confcommercio Imprese per L'Italia Palermo, Gruppo Provinciale Terziario Donna Confcommercio Palermo, Associazione Le Rose Bianche, D C, G B, C G, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati A S, E R D, M C, A I R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
M Z, Antonino S non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1) del Decreto del Presidente della Regione del 4 gennaio 2021, n. 01/Area 1/S.G., pubblicato sulla G.U.R.S. 15 gennaio 2021, n. 2, nella parte in cui dispone che (art. 1, comma 2): “il Sig. Antonino S, nato a Mazzarra (sic., n.d.r.) Del Vallo (TP) il 10 maggio 1968, è nominato Assessore Regionale con preposizione all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea”, in sostituzione del dimissionario Edgardo Bandiera;
2) del Decreto del Presidente della Regione del 4 gennaio 2021, n. 02/Area 1/S.G., pubblicato sulla G.U.R.S. 15 gennaio 2021, n. 2, nella parte in cui dispone (art. 1, comma 2) che “…l’Avv. M Z, nato ad Agrigento il 10 aprile 1973, è nominato Assessore Regionale con preposizione all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica”, in sostituzione della dimissionaria B G;
3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica in videoconferenza del giorno 8 luglio 2021 il dott. Sebastiano Zafarana;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1. Con ricorso notificato il 02/02/2021 e depositato in pari data, i ricorrenti hanno impugnato il decreto del Presidente della Regione 4 gennaio 2021, n. 01/Area I/S.G., limitatamente alla parte in cui (art. 1, comma 2) il Sig. Antonino S è nominato Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea", e il decreto del Presidente della Regione 4 gennaio 2021, n. 02/Area I/S.G., limitatamente alla parte in cui (art. l, comma 2) l'Avv. M Z nominato Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica".
1.2. Il gravame è affidato a tre distinti motivi di ricorso così rubricati:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 23 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea del 7.12.2000, degli artt. 3, 51, 97, 114, 117, co.7, Cost., dell’art. 3, co.1 dello Statuto siciliano, nonché violazione dell’art. 1, co.4 D.lgs. n.198/2006. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, carente motivazione, carente istruttoria, violazione dei principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
II) Violazione ed erronea applicazione del combinato disposto dell’art. 3 co. 1 e dell’art. 1 co. 2 della l.r. siciliana 28 ottobre 2020, n. 26 con riferimento all’art. 51 Cost. Violazione del principio di effettività, del principio fondamentale contenuto negli artt.3 e 51 Cost. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà con precedenti atti adottati, assenza di motivazione, ingiustizia manifesta.
III) Questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, L.r. n. 26 del 2020, nella parte in cui non inserisce l’art. 3 della medesima legge tra le norme di immediata applicazione.
1.3. All’udienza camerale del 25/02/2021 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunziare alla domanda cautelare ed il ricorso è stato cancellato dal ruolo degli affari camerali.
1.4. In data 01/03/2021 si è costituita in giudizio la Presidenza della Regione Siciliana con atto di mera forma.
1.5. In vista dell’udienza pubblica l’Amministrazione resistente e parte ricorrente hanno rispettivamente depositato una memoria difensiva;parte ricorrente anche una memoria di replica.
1.6. Alla pubblica udienza in videoconferenza dell’8 luglio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
2. Può soprassedersi dall’esame dell’eccezione di legittimazione a ricorrere dei ricorrenti sollevata dalla difesa erariale, stante la infondatezza nel merito del ricorso e rilevata, peraltro, la formulazione in chiave soltanto dubitativa dell’eccezione.
3. Parte ricorrente lamenta che con i decreti impugnati il Presidente della Regione Siciliana ha nominato i controinteressati Assessori nella Giunta di Governo della Regione a norma dell’art. 9 dello Statuto.
A seguito di tale provvedimento, la Giunta di Governo risulta composta dal Presidente della Regione, On.le Sebastiano (Nello) Musumeci, i Sigg.ri Assessori Gaetano Armao, Girolamo Turano, Alberto Samonà, Alberto Pierobon, Antonio Scavone, Marco Falcone, Roberto Lagalla, Ruggero Razza, Manlio Messina oltre, appunto, ai controinteressati.
Lamenta che tuttavia nessun componente della Giunta è di genere femminile.
In particolare, in Sicilia, la legge regionale 28 ottobre 2020, n. 26, recante "Norme relative al funzionamento della forma di governo regionale, alla nomina ed alla revoca degli Assessori, alla conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10 e 8-bis dello Statuto della Regione” all'articolo 3, rubricato “Nomina e giuramento dei componenti della Giunta regionale” così dispone:
“1. Dopo la proclamazione il Presidente nomina gli Assessori, tra cui un Vicepresidente, preponendoli ai singoli rami dell'amministrazione, assicurando che ogni genere sia rappresentato in misura non inferiore ad un terzo.
2. Il Presidente può nominare Assessori regionali anche soggetti che non rivestano la carica di deputato regionale, scegliendoli tra cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di deputato regionale e che non si trovino in condizioni di incandidabilità o incompatibilità alla suddetta carica secondo le previsioni delle vigenti leggi in materia.
3. Gli Assessori regionali, prima di assumere le funzioni, giurano, dinanzi al Presidente della Regione, al cospetto dell'Assemblea regionale siciliana nel corso di una seduta pubblica, di esercitare le proprie funzioni al fine di perseguire il bene inseparabile dello Stato e della Regione.