TAR Palermo, sez. I, sentenza 2021-10-04, n. 202102744

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2021-10-04, n. 202102744
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202102744
Data del deposito : 4 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/10/2021

N. 02744/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00197/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 197 del 2021, proposto da
Associazione Arcidonna Onlus, Associazione Emily in Italia Palermo, Associazione A.N.D.E. Associazione Nazionale Donne Elettrici, Associazione Ande Palermo, Associazione Ande Marsala, Confcommercio Imprese per L'Italia Palermo, Gruppo Provinciale Terziario Donna Confcommercio Palermo, Associazione Le Rose Bianche, DA LÀ, IA BU, CO Giallombardo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati AN Saitta, Eva Raffaella Desana, Massimo Clara, Antonella Ida Roselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;



nei confronti

RC UT, TO LA non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

1) del Decreto del Presidente della Regione del 4 gennaio 2021, n. 01/Area 1/S.G., pubblicato sulla G.U.R.S. 15 gennaio 2021, n. 2, nella parte in cui dispone che (art. 1, comma 2): “il Sig. TO LA, nato a [...]., n.d.r.) Del Vallo (TP) il 10 maggio 1968, è nominato Assessore Regionale con preposizione all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea”, in sostituzione del dimissionario ED Bandiera;

2) del Decreto del Presidente della Regione del 4 gennaio 2021, n. 02/Area 1/S.G., pubblicato sulla G.U.R.S. 15 gennaio 2021, n. 2, nella parte in cui dispone (art. 1, comma 2) che “…l’Avv. RC UT, nato ad [...] il [...], è nominato Assessore Regionale con preposizione all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica”, in sostituzione della dimissionaria Bernadette Grasso;

3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica in videoconferenza del giorno 8 luglio 2021 il dott. Sebastiano Zafarana;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.1. Con ricorso notificato il 02/02/2021 e depositato in pari data, i ricorrenti hanno impugnato il decreto del Presidente della Regione 4 gennaio 2021, n. 01/Area I/S.G., limitatamente alla parte in cui (art. 1, comma 2) il Sig. TO LA è nominato Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea", e il decreto del Presidente della Regione 4 gennaio 2021, n. 02/Area I/S.G., limitatamente alla parte in cui (art. l, comma 2) l'Avv. RC UT nominato Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica".

1.2. Il gravame è affidato a tre distinti motivi di ricorso così rubricati:

I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 23 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea del 7.12.2000, degli artt. 3, 51, 97, 114, 117, co.7, Cost., dell’art. 3, co.1 dello Statuto siciliano, nonché violazione dell’art. 1, co.4 D.lgs. n.198/2006. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, carente motivazione, carente istruttoria, violazione dei principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.

II) Violazione ed erronea applicazione del combinato disposto dell’art. 3 co. 1 e dell’art. 1 co. 2 della l.r. siciliana 28 ottobre 2020, n. 26 con riferimento all’art. 51 Cost. Violazione del principio di effettività, del principio fondamentale contenuto negli artt.3 e 51 Cost. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà con precedenti atti adottati, assenza di motivazione, ingiustizia manifesta.

III) Questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, L.r. n. 26 del 2020, nella parte in cui non inserisce l’art. 3 della medesima legge tra le norme di immediata applicazione.

1.3. All’udienza camerale del 25/02/2021 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunziare alla domanda cautelare ed il ricorso è stato cancellato dal ruolo degli affari camerali.

1.4. In data 01/03/2021 si è costituita in giudizio la Presidenza della Regione Siciliana con atto di mera forma.

1.5. In vista dell’udienza pubblica l’Amministrazione resistente e parte ricorrente hanno rispettivamente depositato una memoria

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