TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2013-01-21, n. 201300079
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Testo completo
N. 00079/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01500/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1500 del 2012, proposto da:
IC NA EL, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Acerboni, con domicilio eletto presso Francesco Acerboni in Mestre-Venezia, via Torino, 125;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
del D.M. n. 0321/III-7/2012 decreto del Ministero della Difesa del 27.6.2012 con cui è stata disposta dal 5.10.2011, ai soli fini giuridici, la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari ai sensi degli articoli 861, comma 1, lett. d) e 867, comma quinto del D.Lgs. 15.3.2010 e n. 66, e per l'effetto, è stata disposta la cessazione dal servizio permanente e l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'esercito italiano senza alcun grado ai sensi degli articoli 923, comma primo, lettera i), 861, comma quarto del D.Lgs n. 66/2010; nonchè di ogni atto annesso, commesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2012 il dott. Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato, N. D. L., Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il decreto del Ministro della Difesa – Direzione Generale per il personale militare, III reparto - 7° divisione del 27 giugno 2012 con il quale è stata disposta, a decorrere dal 5 ottobre 2011 ai soli fini giuridici, «la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari» ai sensi degli artt. 861, comma 1, lettera d), e 867, comma 5, del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 e, per l’effetto è stata disposta la cessazione dal servizio permanente e l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’esercito italiano senza alcun grado ai sensi dell’art. 923, comma1, lettera i), 861, comma 4, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
2. Il ricorrente, ancorché riconosca la fondatezza dei fatti (di rilevanza anche penale) che hanno determinato l’apertura nei suoi confronti di un procedimento disciplinare, risalente ad un particolare e ben definito periodo della propria vita professionale, denuncia l’illegittimità della decisione di destituzione dal servizio adottata dalla Commissione di disciplina poiché, da un lato, essa si sarebbe fondata sulla base di norme più sfavorevoli intervenute successivamente alla commissione dei fatti medesimi, dall’altro, non avrebbe tenuto conto dei rilevanti incarichi e delle note di encomio che avrebbe ricevuto successivamente ai fatti medesimi, nel periodo compreso fra il 2006 e il 2012.
2.1. Espone, in particolare, il ricorrente che i fatti oggetto del giudizio disciplinare di rilevanza penale risalgono al 2006 e che, una volta concluse le indagini preliminari in data 18 agosto 2010, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia chiedeva, in relazione ad essi, il rinvio a giudizio del militare per i reati di concussione e istigazione a delinquere.
2.2. Con decreto n. 28-III-7/2011 del 23 maggio 2011, il Ministero della difesa disponeva la sospensione precauzionale del militare ai sensi dell’art. 916 del d.lgs. n. 66 del 2010 in ragione della pendenza del procedimento penale stesso.
2.3. L’efficacia di detto provvedimento veniva sospesa con ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 652 del 2011, considerata la sussistenza del «denunciato difetto di istruttoria e di presupposto in relazione al fatto che non risulta comprensibile come il ricorrente, dopo quattro anni dalla nuova assegnazione e dopo un anno dal rinvio a giudizio, possa arrecare pregiudizio al prestigio e al decoro dell’Arma pur non avendo alcun contatto con il