TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2012-07-10, n. 201206268
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Testo completo
N. 06268/2012 REG.PROV.COLL.
N. 15940/1997 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15940 del 1997, proposto da:
S A, rappresentato e difeso dagli avv.ti M L e M M, con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, piazza della Liberta', 20;
contro
Azienda Usl Rm/H, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti E P, con domicilio eletto in Roma, via Muzio Clementi, 58 int.1;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 5585 del 26 novembre 1997, con il quale veniva comunicato al ricorrente che non sarebbe stata utilizzata la graduatoria della selezione pubblica per dirigente medico di I livello di urologia, bandita per il conferimento di incarico a tempo e, quindi, del rifiuto di procedere al conferimento dell’incarico al ricorrente, collocatosi al 3° posto della predetta graduatoria;
della nota della ASL RM/H prot. N. 5585 del 26 novembre 1997; dei provvedimenti di estremi ignoti di proroga dell’incarico a favore dei dott.ri Mosca Augusto e P P e, ove necessario, del CCNL per la Dirigenza Medica per il triennio 1994-97 in parte qua, art. 16, co. 7 e segg. e dell’atto del Governo di autorizzazione alla sottoscrizione, provvedimento della PCM del 17 gennaio 1997, nonché del bando di concorso in parte qua;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Azienda Usl Rm/H;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2012 il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 5 dicembre 1997 e depositato il successivo 9 dicembre il ricorrente ha impugnato gli atti specificati in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento.
Riferisce in fatto di aver partecipato alla selezione pubblica per il conferimento di incarichi a tempo determinato di assistente medico di urologia indetta dall’Azienda USL RM/H con bando del 1996, collocandosi al 3° posto della graduatoria definitiva.
Essendo prossima la scadenza degli incarichi conferiti a tempo determinato ai primi due classificati della predetta graduatoria, il ricorrente avanzava apposita domanda alla ASL RM/H chiedendo di procedere allo scorrimento della graduatoria con contestuale diffida a non disporre la proroga degli incarichi.
Sennonché l’Azienda sanitaria, con la nota impugnata, rifiutava di procedere allo scorrimento della graduatoria rilevando che “il contratto di lavoro a tempo determinato del dott. Mosca Augusto, I classificato, è scaduto in data 14 ottobre 1997 ed è stato prorogato dal giorno successivo per un periodo pari alla durata del contratto iniziale. Il contratto di lavoro a tempo determinato del dott. P P, II classificato, scadrà in data 15 dicembre 1997. Il comma 7 dell’art. 16 del vigente CCNL non pone divieti di sorta, ma consente la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato per esigenze contingibili ed imprevedibili e riferite alla stessa attività lavorativa. Al fine di stabilire la presenza delle suddette condizioni di