TAR Venezia, sez. III, sentenza 2011-11-22, n. 201101725

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2011-11-22, n. 201101725
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201101725
Data del deposito : 22 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00941/2008 REG.RIC.

N. 01725/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00941/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 941 del 2008, proposto da:
A.P. Triveneto Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti F M V, G D S e E D S, con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi in Venezia, San Marco, 4909;

contro

Servizi Utenza Stradale Spa e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova Spa, rappresentate e difese dagli avv.ti G C e A M, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, San Marco, 4600;

per l'annullamento

della nota della Società Servizi e Utenza Spa ricevuta il 1 marzo 2008, prot. n. 123 datata 18 febbraio 2007, e della successiva nota prot. n. 193 del 7 aprile 2008, , ricevuta il 17 aprile 2008, con le quali la Società resistente ha negato l’installazione di 45 impianti pubblicitari lungo viale Serenissima, nel Comune di Vicenza, sul presupposto che sulla strada non può essere autorizzata alcuna installazione pubblicitaria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Società Servizi Utenza Stradale Spa e di Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La ricorrente Società A. P. Triveneto Srl, operante nel settore dell’installazione di impianti pubblicitari, il 12 febbraio 2008, ha inoltrato a Servizi Utenza Stradale Spa, Società che cura la gestione delle installazioni pubblicitarie per conto di alcune concessionarie autostradali, un’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione all’installazione di 45 impianti pubblicitari lungo la strada denominata “viale Serenissima” nel Comune di Vicenza.

La Società Servizi Utenza Stradale Spa, con nota prot. n. 123 del 18 febbraio 2008, ricevuta il 1 marzo 2008, ha respinto la domanda perché il tratto oggetto dell’istanza è un raccordo autostradale per il quale il codice della strada vieta l’apposizione di cartelli pubblicitari.

La Società ricorrente, in data 10 marzo 2008, ha presentato una memoria ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la quale ha contestato che il tratto stradale fosse interessato dai divieti di cui all’art. 23, comma 7, del Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285, previsti unicamente per le autostrade, le strade extraurbane principali e i relativi accessi.

La Società Servizi Utenza Stradale Spa con nota prot. n. 193 del 7 aprile 2008, ha specificato che il tratto stradale cui si riferisce l’istanza costituisce oggettivamente un accesso all’autostrada perché collega la strada regionale 11 e la tangenziale sud di Vicenza al casello di Vicenza Est dell’autostrada, e che tale qualificazione non può essere negata per la circostanza, da considerare irrilevante, dell’esistenza, prima del tratto finale che immette al casello, di una rotatoria dalla quale si diramano diverse strade, una sola delle quali conduce all’autostrada.

Con il ricorso in epigrafe entrambi i dinieghi sono impugnati per le seguenti censure:

I) violazione degli artt. 2, lett. a), 3 e 23 del Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285, violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 8, del regolamento di esecuzione del codice della strada di cui al DPR 16 dicembre 1992, n. 495, irragionevolezza, difetto di istruttoria, travisamento e difetto di motivazione, perché il tratto stradale non rientra tra quelli per i quali è vietata l’installazione di impianti pubblicitari;

II) difetto di istruttoria e motivazione, sviamento e disparità di trattamento perché risultano rilasciate delle autorizzazioni ad una Società concorrente.

Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2011, con ordinanza istruttoria n. 243 del 16 febbraio 2011, è stata disposta l’acquisizione di una relazione di chiarimenti da parte della Società Servizi Utenza Stradale Spa, la quale si è successivamente costituita in giudizio, assieme alla Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa, eccependo il difetto di legittimazione passiva di quest’ultima e la tardività del ricorso, e concludendo per il rigetto del medesimo.

Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa deve essere respinta.

Infatti la Società Servizi Utenza Stradale Spa, in base allo statuto e alla convenzione che la lega alle Società concessionarie (cfr. docc. 1 e 2 allegati alle difese della parte resistente) è delegata a svolgere l’attività di gestione della pubblicità di carattere essenzialmente imprenditoriale, mentre le autorizzazioni di cui all’art. 23, comma 7, del Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285, che vengono in rilievo nella presente controversia e che sono esercizio di potestà pubblicistiche, in quanto correlate all'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e alla gestione di un bene e di un servizio pubblico, sono di competenza del concessionario, ovvero della Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa, che deve pertanto ritenersi passivamente legittimata nel giudizio (in tal senso dispone la stessa convenzione all’art. 5, lett. c;
circa la rilevanza della distinzione tra attività imprenditoriale e attività di carattere pubblicistico nella gestione degli spazi pubblicitari da parte dei concessionari autostradali cfr. Tar Liguria, Sez. II, 27 maggio 2005 , n. 744;
Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 luglio 2003 , n. 4205;
Cassazione, Sez. Un., 24 febbraio 2003 , n. 2817).

1.2 L’eccezione di tardività è invece fondata solo con riferimento all’impugnazione del primo diniego.

La nota infatti è stata portata a conoscenza del destinatario il 1 marzo 2008, e pertanto il termine di decadenza scadeva il 30 aprile 2008.

Poiché la consegna del ricorso da notificare all’ufficiale giudiziario è stata effettuata solo il 2 maggio 2008, l’impugnazione del primo diniego deve essere dichiarata irricevibile perché tardiva.

L’impugnazione del secondo diniego prot. n. 193 del 7 aprile 2008, che la parte resistente ha adottato a seguito di una rinnovata attività istruttoria e con una nuova motivazione, accettando il contraddittorio procedimentale proposto dall’istante e la sostanziale qualificazione del primo atto come preavviso di rigetto adottato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve invece ritenersi tempestiva.

2. Nel merito il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con il primo motivo la parte ricorrente sostiene che il tratto stradale per il quale ha chiesto l’autorizzazione non rientra tra quelli per i quali è vietata l’installazione di impianti pubblicitari.

L’assunto è infondato.

Infatti viale Serenissima, come chiarito dall’esito dell’ordinanza istruttoria e risulta dalla copiosa documentazione depositata in giudizio (cfr. le copie dei progetti e dei relativi atti autorizzativi e le planimetrie di cui docc. da 6 a 15 allegati alle difese della parte resistente), è un raccordo autostradale gestito dal concessionario autostradale.

E’ vero che nel codice della strada e nella relativa normativa di attuazione non esiste la definizione di “raccordo autostradale”.

Nondimeno è chiaro che si tratta di un’espressione in uso nel linguaggio comune e nel linguaggio tecnico che, ricorrendo ad un criterio di tipo funzionale, designa i collegamenti tra un’autostrada e determinati luoghi (come un centro abitato) o determinate infrastrutture (un aeroporto o un’altra autostrada) non raggiungibili direttamente utilizzando la rete autostradale.

L’art. 23, comma 7, del Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285, vieta qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi.

Orbene, ritiene il Collegio che il termine “accessi” utilizzato dall’art. 23, comma 7, faccia riferimento, in senso ampio e con un criterio di tipo funzionale, a tutte le tipologie di collegamento con le autostrade, e quindi anche ai raccordi autostradali, e che le finalità di tutela della sicurezza della circolazione stradale in ragione delle quali è previsto il divieto, prescindano dall’esistenza o meno di intersezioni o rotatorie con altre strade prima dell’immissione nell’autostrada o nella strada extraurbana.

Le tesi della parte ricorrente, volte ad escludere che i raccordi autostradali siano “accessi” ai fini di cui al citato art. 23, comma 7, cod. strada, e ad affermare che possano essere definiti come “accessi” solo le parti terminali delle rampe che portano ai caselli , devono pertanto essere respinte.

3. Parimenti priva di fondamento è la censura di disparità di trattamento di cui al secondo motivo, atteso che la parte ricorrente si riferisce in realtà a fattispecie per le quali difetta del tutto l'identità e l'omogeneità fra le posizioni messe a confronto.

Infatti, come chiarito dalla parte resistente (cfr. doc. 17), il rapporto contrattuale intercorso con la Società Clear Channel Jolly Pubblicità, riguarda esclusivamente tipologie di impianti ammessi dal citato art. 23, comma 7, del codice della strada, perché posti presso aree di servizio o presso i caselli, e il relativo contratto, che è stato concluso previo esperimento di un’apposita procedura ad evidenza pubblica, non riguarda invece il rilascio di autorizzazioni per l’installazione di impianti pubblicitari lungo l’autostrada o il raccordo autostradale.

In definitiva pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività relativamente all’impugnazione del primo diniego, mentre deve essere respinto per il resto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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