TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-06-15, n. 202000388

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-06-15, n. 202000388
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202000388
Data del deposito : 15 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/06/2020

N. 00388/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00475/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 475 del 2019, proposto da
Azienda Agricola Valle dell'Asino di G Tia, T G, rappresentate e difese dagli avvocati L P, S S e D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio L P in Ancona, via Marsala, 12;

contro

Comune di Senigallia, rappresentato e difeso dall'avvocato L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo ufficio comunale, in Senigallia, piazza Roma n. 8;

nei confronti

Provincia di Ancona, rappresentata e difesa dagli avvocati C D e F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici provinciali, in Ancona, Strada di Passo Varano - 19/A;

Società delle Selve di Riginelli Maurizio, Pedinelli Gianluca e Paradisi Amato - Società Semplice;
Mauro Mancini;

per l'annullamento

- in parte qua, dell’ordinanza n. 488 del 6/9/2019 del Comune di Senigallia, nella parte in cui dispone il ripristino della destinazione d’uso antecedente alla realizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti non pericolosi;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto occorrer possa, il documento istruttorio del 3/6/2019 del Comune di Senigallia e il parere reso dal Comune di Senigallia prot. n. 19/47072 del 16/7/2019, allegato al verbale della Conferenza di servizi del 18/7/2019 resi nell’ambito del procedimento unico ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 160/2010 pratica SUAP n. 000215/2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Senigallia e della Provincia di Ancona;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 84, comma 5, del DL n. 18/2020 convertito nella Legge n. 27/2020;

Visto l'art. 4, comma 1, del DL n. 28/2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020 il dott. Gianluca Morri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente riferisce di essere una ditta individuale operante nel settore agricolo, con attività principale nella lombricoltura (allevamento dei lombrichi) e attività secondarie di allevamento asini, produzione di piante da tartufo in serra e produzione di cereali (utilizzando una superficie di circa 23 ha). Riferisce altresì di svolgere, in connessione con l’attività agricola, anche attività di produzione di compost (ammendante compostato verde) da rifiuti vegetali non pericolosi così come definito dal D.Lgs. n. 75/2010 (attività per la quale è iscritta nel registro dei produttori di fertilizzanti e nel registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti). Riferisce, infine, che detto fertilizzante viene utilizzato, dalla stessa ricorrente, nelle proprie attività agricole.

Con nota del 25/10/2018 il Comune di Senigallia comunicava l’avvio del procedimento per la verifica di alcune opere ritenute abusive realizzate presso l’azienda della ricorrente (quale affittuaria dei terreni interessati). Tali opere consistevano in: una pesa a ponte;
un manufatto adibito ad ufficio pesa;
un manufatto adibito a ricovero attrezzi;
un silos a fossa;
il mutamento della destinazione d’uso dell’area, da rurale a produttivo per lo svolgimento dell’attività di riciclo/recupero rifiuti non pericolosi;
modifiche prospettiche e distributive ad un fabbricato colonico.

La ditta proprietaria degli immobili (Società semplice Delle Selve di Riginelli Maurizio, Pedinelli Gianluca e Paradisi Amato) presentava quindi al SUAP istanza di titolo unico per la sanatoria, ex artt. 7 del DPR n. 160/2010 e 36 del DPR n. 380/2001, degli abusi contestati, fatta eccezione per il cambio di destinazione d’uso dell’area.

Per quest’ultima contestazione, l’odierna ricorrente presentava, al Comune, una memoria partecipativa con cui si sosteneva l’insussistenza del cambio di destinazione e la conformità, con il PRG, della propria attività di recupero dei rifiuti vegetali non pericolosi.

Il procedimento di sanatoria si concludeva tuttavia negativamente come da determinazione adottata dal SUAP data 31/7/2019.

Il Comune di Senigallia, da parte sua, non riteneva invece di accogliere le osservazioni della ricorrente con riguardo al contestato cambio di destinazione d’uso dell’area.

Veniva quindi adottata l’ordinanza oggetto dell’odierno gravame (impugnata insieme ad alcuni atti istruttori relativi al procedimento di sanatoria conclusosi con la ricordata determinazione SUAP del 31/7/2019) con cui si disponeva la demolizione e la rimozione degli abusi indicati nella comunicazione di avvio del procedimento del 25/10/2018 e il ripristino dello stato dei luoghi.

Parallelamente all’iniziativa giudiziaria, la ricorrente, in qualità di affittuaria, riproponeva al SUAP anche nuova istanza di sanatoria analoga a quella già proposta dalla ditta proprietaria (comprendendo quindi tutti gli abusi contestati fatta eccezione per il cambio di destinazione d’uso dell’area). Il procedimento veniva tuttavia archiviato (provvedimento del 22/11/2019 - Pratica SUAP n. 3311/2019) stante l’inerzia della ricorrente nel produrre la documentazione integrativa chiesta ai fini istruttori (contratti di compartecipazione registrati;
dichiarazione IVA 2018;
copia registro fatture vendita 2018;
copia registro fatture acquisti 2018;
copia fatture vendita 2018;
copia fatture acquisti 2018;
integrazione alla relazione tecnico-agronomica che descriva i prodotti extra-aziendali utilizzati con la specifica della ditta fornitrice, tipo di prodotto, forma del prodotto e quantità e, nel caso che per tali prodotti non risultino presenti fatture di acquisto, presentare copia dei contratti di fornitura per tipologia e quantitativi e relative bolle di accompagnamento).

Si sono costituiti, per resistere al gravame, la Provincia di Ancona e il Comune di Senigallia.

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