TAR Milano, sez. I, sentenza 2011-06-09, n. 201101479

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2011-06-09, n. 201101479
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201101479
Data del deposito : 9 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00044/2011 REG.RIC.

N. 01479/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00044/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 44 del 2011, proposto da:
P A L, rappresentata e difesa dall'avv. R F, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, Via G. Ripamonti, 66

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti A F, I M, R M, A M P, D S, M S, M R S, L M e A T, domiciliato presso gli uffici dell’avvocatura comunale in Milano, Via Andreani, 10

per l'annullamento

del decreto di reiezione del ricorso emesso dal Direttore di Settore del Comune di Milano - Direzione Centrale Casa - in data 21 ottobre 2010, notificato a mani della ricorrente in data 29 ottobre 2010 e successivamente comunicato alla ricorrente con raccomandata spedita il 30 ottobre 2010, con cui è stato respinto il ricorso proposto dalla sig.ra Lamedica avverso il diniego dell'istanza di deroga ex art. 14 del Reg. Reg. Lombardia n. 1/2004, emesso dallo stesso Direttore di Settore con provvedimento del 30 luglio 2010;

di tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o comunque connessi ed in particolare del predetto decreto di diniego dell'istanza di deroga del 30 luglio 2010;

nonché per il riconoscimento del diritto all'assegnazione di un alloggio ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Reg. Reg. n. 1/2004.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2011, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha impugnato il decreto di reiezione del ricorso proposto avverso il diniego dell'istanza di deroga ex art. 14 del Reg. Reg. Lombardia n. 1/2004, e di conferma del precedente diniego.

In ricorso è stato formulato un unico articolato motivo con cui gli impugnati dinieghi sono stati censurati per difetto di motivazione e di istruttoria, nonché per violazione del R.R. della Lombardia n. 1/2004, in quanto il Comune non avrebbe adeguatamente valutato la situazione familiare della richiedente travisando i presupposti per l’assegnazione in deroga, fissati dall’art. 14 del citato regolamento regionale.

Si è costituito in giudizio il Comune intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 217 del 27 gennaio 2011 è stata respinta l’istanza cautelare per mancanza di fumus.

All’udienza pubblica del 25 maggio 2011 la causa è passata in decisione.

2. Il provvedimento di diniego del 30 luglio 2010, poi confermato con il decreto di reiezione del 21 ottobre successivo si fonda sulla mancanza, nel caso della richiedente, della situazione di eccezionalità che giustifica la deroga alla graduatoria ordinaria, in cui la ricorrente è regolarmente inserita, in considerazione del fatto che il suo nucleo familiare è composto da tre persone adulte, senza patologie invalidanti, condizione comune a numerosi concorrenti collocati in graduatoria in posizione più favorevole.

Dalla documentazione in atti si evince che la ricorrente, economicamente indipendente, è legalmente separata con diritto ad assegno di mantenimento di € 700,00 mensili in favore delle due figlie maggiorenni conviventi (così nel verbale per l’omologazione della separazione consensuale, pronunciata in data 30 giugno 2010).

3. Ritiene il Collegio che, alla luce di tali dati, il ricorso sia infondato.

In proposito deve richiamarsi il costante orientamento della Sezione per cui la norma di cui all’art. 14 del R.R. Lombardia n. 1/2004, che prevede la possibilità di derogare alla graduatoria ordinaria in casi tassativi, è norma eccezionale e di stretta interpretazione e in quanto tale, pertanto, non suscettibile di applicazione estensiva (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 27 dicembre 2010, n. 7771;
id. 15 ottobre 2010, n. 6961).

Nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi tassative previste dal citato art. 14 del R.R. n. 1/2004.

Pertanto, come già affermato dal Collegio nella pronuncia cautelare, la motivazione addotta dal Comune circa l’inesistenza di una situazione eccezionale, anche considerata l’età (42 anni) e le perfette condizioni di salute della ricorrente e delle due figlie maggiorenni, tale da giustificare la deroga alla graduatoria, con l’effetto pratico di scavalcare tanti altri aspiranti in condizioni assai più serie e urgenti, appare immune da censure.

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.

4. Le spese del giudizio devono essere compensate, essendo stata la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

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