TAR Torino, sez. I, sentenza 2011-06-16, n. 201100628

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2011-06-16, n. 201100628
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201100628
Data del deposito : 16 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01485/2007 REG.RIC.

N. 00628/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01485/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1485 del 2007, proposto da:
R M, rappresentato e difeso dagli avv. P A, R M e M R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M R in Torino, c.so Duca degli Abruzzi, 42;

contro

REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. G P, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale in Torino, piazza Castello, 165;

SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A.- S.C.R. PIEMONTE SPA (gia' Ares Piemonte), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro S e Sergio Viale, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro S in Torino, corso Montevecchio, 68;

per l'annullamento

del decreto del Commissario Straordinario di Ares 15.5.2007 n. 12;
della nota a firma del direttore area tecnica di Ares 29.5.2007 prot. n. 2758/40;
del provvedimento del Commissario Straordinario di Ares 12.9.2006 n. 125;
di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso e segnatamente dei seguenti atti: determinazione del dirigente settore viabilità della Regione 13.2.2004 n. 49;
comunicazione di avvio del procedimento espropriativo a firma del commissario straordinario di Ares pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte 28.4.2005 n. 17;
deliberazione del comitato direttivo di Ares 8.3.2007 n. 17;
verbali della conferenza di servizi sul progetto definitivo riunitasi in data 23.2.2006, 9.3.2006 e 31.3.2006;
delle note del dirigente settore pianificazione e difesa del suolo della Regione 27.2.2006 prot. n. 1455/232 e 15/3/2006, prot. n. 1766/33.2;
pareri espressi dall’Autorità di Bacino del Fiume Po in data 26.10.2004, 18.5.2005 e 7.3.2006;
osservazioni di

ARPA

Piemonte sede di Alessandria 8.3.2006 prot. n. 30829/16 e 29.3.2006 prot. n. 40464/16;
parere del responsabile settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico della Regione 13.3.2006 prot. n. 12831/25.4;
deliberazione della Giunta Provinciale di Alessandria 29.3.2006 n. 207;
parere della direzione pianificazione e gestione urbanistica della Regione 29.3.2006 prot. n. 217/19.12;
parere della direzione territorio rurale della Regione 30.3.2006 prot. n. 2699/131 e annessa relazione tecnica;
nota del responsabile del procedimento 4.4.2006 prot. n. 3891/26.2;
determinazione del dirigente settore viabilità della Regione 19.5.2006 prot. n. 214;
ogni ulteriore atto facente parte del procedimento compresi i provvedimenti con i quali è stato eventualmente approvato il progetto esecutivo dell’intervento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e della Societa' di Committenza Regione Piemonte S.p.A.- S.C.R. Piemonte Spa (gia' Ares Piemonte);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2011 il dott. A S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso al TAR per la Liguria notificato il 01.10.2007 e depositato il 05.10.2007, il signor R M, premesso di essere proprietario di un fondo agricolo nel Comune di Alessandria nel quale svolge la propria attività di coltivatore diretto, ha impugnato il decreto del Commissario Straordinario di A.R.E.S. - Agenzia Regionale delle Strade del Piemonte n. 12 del 15.05.2007, ricevuto a mezzo posta il 18.06.2007, con il quale è stata disposta l’occupazione temporanea in via d’urgenza di una parte del predetto fondo per la realizzazione del quarto lotto della tangenziale stradale di Alessandria, per una lunghezza di circa 2,200 mt.

Ha impugnato altresì gli ulteriori atti del procedimento espropriativo indicati in epigrafe, ed in particolare quelli con cui è stato imposto il vincolo preordinato all’esproprio sul fondo di sua proprietà e quello con cui è stato approvato il progetto definitivo dell’opera pubblica, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità della medesima.

Ha riferito il ricorrente che dalla realizzazione dell’intervento egli subirebbe un gravissimo pregiudizio dal momento che il progetto approvato prevede il passaggio della strada attraverso la parte centrale del fondo di sua proprietà, il quale verrebbe così ad essere attraversato dall’infrastruttura stradale con notevole pregiudizio per le colture cerealicole tuttora in atto.

2. A fondamento del ricorso ha dedotto sei motivi, con i quali ha lamentato vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili, nei termini che saranno diffusamente esposti in seguito.

3. Si sono costituiti l’Agenzia Regionale delle Strade del Piemonte – A.RE.S. e, con atto separato, congiuntamente, il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero della Difesa, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestatli – Corpo Forestale dello Stato, l’Autorità di Bacino del fiume Po (AIPO) e ANAS s.p.a., resistendo al gravame con difese di stile e proponendo istanza per regolamento di competenza.

4. Con ordinanza n. 195 del 15.11.2007, il TAR Liguria, preso atto della concorde adesione delle parti al ricorso per regolamento di competenza, ha disposto la trasmissione degli atti al TAR Piemonte.

5. Con atto depositato il 29.11.2007, il ricorrente ha riassunto il giudizio dinanzi a questo Tribunale, richiamando le difese e le conclusioni di cui all’atto introduttivo. Si sono costituiti la Regione Piemonte e l’Agenzia Regionale delle Strade del Piemonte, opponendosi all’accoglimento del gravame.

6. In prossimità dell’udienza di discussione, con atto depositato il 16.03.2011 si è costituita la Società di Committenza Regione Piemonte s.p.a. – S.C.R. Piemonte s.p.a., in sostituzione di

ARES

Piemonte (soppressa ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. Piemonte n. 19 del 6 agosto 2007), riportandosi alle difese già svolte dall’ente sostituito e depositando documentazione.

Anche la difesa del ricorrente e della Regione hanno depositato nuovi documenti. Le difese di S.C.R. s.p.a. e della Regione Piemonte hanno inoltre depositato memorie, a cui la difesa del ricorrente ha contro dedotto con il deposito di note di replica.

7. All’udienza pubblica del 7 aprile 2011, il difensore di S.C.R. ha depositato ulteriore documentazione facendo istanza ex art. 54 c.p.a. di autorizzazione al deposito tardivo rilevando come l’esigenza di produrre nuovi documenti fosse insorta dopo il deposito della memoria di replica del ricorrente;
il difensore di parte ricorrente ha chiesto termine per esame ed eventuali deduzioni;
il collegio ha rinviato all’udienza pubblica del 26 maggio 2011.

8. In prossimità di quest’ultima il difensore di S.C.R. ha depositato nuovi documenti (con nuova istanza ex art. 54 c.p.a.) e una memoria. Nuove memorie sono state depositate anche dai difensori della parte ricorrente e della Regione Piemonte.

9. All’udienza pubblica del 26 maggio 2011, sentiti l’avv. R per la parte ricorrente, l’avv. Piccarreta per la Regione e l’avv. S per S.C.R. Piemonte spa., il collegio ha trattenuto la causa per la decisione.

DIRITTO

A) Preliminarmente, pur in assenza di eccezioni o contestazioni di sorta della parte ricorrente, il collegio deve esaminare d’ufficio la ricevibilità della documentazione prodotta dalla difesa di S.C.R. in date 04.04.2001, 07.04.2011 e 04.05.2011 oltre i termini di cui all’art. 73 comma 2 del c.p.a.

Ritiene il collegio che la produzione documentale tardiva possa essere ammessa.

Questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, condividendo autorevole giurisprudenza (C.d.S., VI, 6 aprile 2007, n. 1560;
C.d.S., V, 11 settembre 2007, n. 4789) formatasi sulla pressoché analoga norma processuale previgente (art. 23, comma 4, della legge n. 1034 del 1971), che la norma di cui all’art. 73 del c.p.a. non qualifica espressamente i termini previsti come perentori, né afferma che essi sono stabiliti a pena di decadenza, affidando, dunque, all’interprete il compito di definire le conseguenze derivanti dalla loro inosservanza. Con particolare riguardo ai documenti prodotti dall'amministrazione, purché direttamente connessi con l'oggetto della domanda, la giurisprudenza ha, inoltre, correttamente osservato che “non avrebbe alcun senso precluderne l'esibizione dopo lo spirare del termine previsto dall'articolo 23 (o anche il giorno stesso dell'udienza), dal momento che il deposito di tali documenti costituisce addirittura un obbligo (e non un mero potere difensivo) gravante sul soggetto pubblico, indipendentemente dalla circostanza che esso si sia costituito in giudizio per resistere alla domanda” e che, conseguentemente, “il dovere di produzione documentale, che, oltretutto, potrebbe essere sollecitato d'ufficio dal giudice, resta intatto anche nei casi in cui gli atti esibiti possano risultare oggettivamente favorevoli all'amministrazione stessa” (cfr. C.d.S, VI, 4789/2007 cit.).

Deve, dunque, ritenersi che il deposito della documentazione effettuato tardivamente, dopo la scadenza del termine indicato dall’art. 73 del c.p.a. di quaranta giorni liberi prima dell’udienza, non è preclusivo all’esame da parte del Collegio giudicante, atteso che sussiste sempre nel processo amministrativo il potere del giudice di ordinare l’esibizione dei documenti che siano ritenuti necessari ai fini del decidere e non può, comunque, impedirsi al medesimo giudice di esaminare i documenti esibiti fuori termine, fatta salva in ogni caso la facoltà dell’interessato di richiedere termini per contro dedurre (TAR Piemonte, sez. II, 15 aprile 2011, n. 388): facoltà di cui, nel caso di specie, la parte ricorrente si è avvalsa in occasione dell’udienza pubblica del 07.04.2011 (rispetto ai documenti prodotti tardivamente da S.C.R. il 04.04 precedente e in sede di udienza), mentre in relazione al successivo deposito del 04.05.2011, essa ha avuto modo di replicare con la memoria depositata il 09.05.2011 (nella quale, peraltro, non è stata sollevata alcuna eccezione sul punto;
e così anche in udienza).

Sulla base di tali considerazioni, ritiene il colelgio che la documentazione prodotta tardivamente dalla difesa di S.C.R. possa essere ammessa in giudizio.

B) Nel merito, il ricorso è infondato sotto tutti i profili dedotti e va respinto.

1. Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione degli articoli 11 e 16 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, degli articoli 3 e 7 della L. 241/90, del principio del giusto procedimento, nonché vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti e travisamento dei fatti.

Il ricorrente ha sostenuto di aver ricevuto notizia del procedimento espropriativo soltanto a seguito della notifica del decreto di occupazione d’urgenza. Ha riferito di aver appreso, a seguito di accesso agli atti, che sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 28.04.2005 era stato pubblicato l’”avviso di avvio del procedimento espropriativo” da parte di ARES. Ha sostenuto che tale comunicazione sarebbe del tutto inidonea a soddisfare le esigenze partecipative previste dalla legge, dal momento che il predetto avviso si era limitato a dare “generica notizia” circa l’avvio del procedimento espropriativo, laddove invece l’amministrazione sarebbe stata obbligata a comunicare all’interessato sia l’avvio del procedimento diretto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 327/2001) sia l’avvio del procedimento diretto all’approvazione del progetto definitivo e della contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera (ai sensi dell’art. 16 dello stesso D.P.R. 327/2001). Tali violazioni avrebbero precluso al ricorrente la possibilità di partecipare attivamente al procedimento ablatorio e di presentare le proprie osservazioni, anche in merito all’individuazione di una possibile diversa allocazione del tracciato stradale, idonea a salvaguardare il fondo di sua proprietà.

1.2. Osserva il collegio che la censura del ricorrente è infondata e va disattesa.

Giova premettere che in base al combinato disposto degli artt. 11, comma 1 e 16 comma 4 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, al proprietario del bene interessato da un procedimento di esproprio l’ente procedente è tenuto ad inviare due successive comunicazioni di avvio del procedimento:

a) la prima, all’atto di avviare il procedimento finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (art. 11, comma 1 cit.);

b) la seconda, all’atto di avviare il procedimento di approvazione del progetto definitivo e di contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera (art. 16, comma 4 cit.).

Tali adempimenti possono essere assolti dall’amministrazione mediante comunicazione personale all’interessato, ovvero, allorchè il numero dei destinatari sia superiore a 50, mediante pubblico avviso, “da affiggere” cumulativamente (ai sensi dell’art. 11 comma 2 D.P.R. cit.):

- sull’albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dalla procedura espropriativa, nonchè

- su uno o più quotidiani a diffusione nazionale locale e

- ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili medesimi.

Nel caso di specie, come ha provato documentalmente la difesa di S.C.R. (ex ARES), entrambe le predette comunicazioni di avvio del procedimento espropriativo sono state effettuate da

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