TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-11-20, n. 202403189
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 20/11/2024
N. 03189/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02052/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2052 del 2020, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti G Rubino e G I, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Palermo, Via Butera n. 6;
contro
Ministero della Giustizia - Dipartimento Dell’Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distr.le dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da registri di giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la sua sede in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento
- DEL DECRETO PROVVEDITORIALE -OMISSIS-, NOTIFICATO L’8/10/2020, RECANTE L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE DELLA CENSURA;
- DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DI DISCIPLINA -OMISSIS-, CHE RACCHIUDE LA PROPOSTA DELLA SANZIONE PREDETTA;
- DI OGNI ALTRO ATTO PREORDINATO, CONNESSO E CONSEQUENZIALE COMUNQUE COLLEGATO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - Dipartimento Dell’Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale per la Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 novembre 2024 il dott. S T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. Riferisce il ricorrente, assunto nel 2001, di svolgere la propria attività come Ispettore Capo di Polizia Penitenziaria, e di essersi distinto per competenza professionale e abnegazione nell’espletamento dei doveri d’ufficio, raggiungendo valutazioni più che ottime nel corso degli anni.
B. Sottolinea che, seppur assegnato al Nucleo Provinciale Traduzioni e Piantonamenti (NPTP), è stato impiegato in servizi differenti (da ultimo per il supporto – in via aggiuntiva – al settore amministrativo per la durata di 15 giorni, con disposizione 14/12/2019).
C. Lamenta che il 18 e il 19/12/2019, in assenza del Comandante del Nucleo di appartenenza, l’incarico di facente funzioni veniva affidato a un Sovrintendente, malgrado il ricorrente (dipendente del grado più alto in via gerarchica) fosse in servizio. Ritenendosi esautorato dai compiti spettanti, chiedeva per le vie brevi spiegazioni al Direttore, che lo rassicurava e lo invitava a predisporre una relazione. Egli provvedeva a redigerla (indirizzandola al Direttore e, per conoscenza, al Comandante del NPTP) e a trasmetterla al protocollo il 20/12 successivo.
D. Con nota -OMISSIS- veniva avviato un procedimento disciplinare per aver usato espressioni sgradevoli e toni non consoni verso il diretto superiore e per non aver rispettato le vie gerarchiche nell’inoltro della relazione. Dopo la contestazione degli addebiti del 7/2/2020, le deduzioni difensive e la relazione del funzionario istruttore, il Consiglio regionale di disciplina – nell’atto -OMISSIS- (doc. 2) – riteneva integrata la violazione dell’art. 3 punto 2 lett. g) del D. Lgs. 449/92 per il recapito della relazione secondo un percorso anomalo e per l’uso di espressioni comunque equivoche. Proponeva dunque l’applicazione della censura.
D.1 Il decreto del Provveditore regionale -OMISSIS- irrogava la sanzione predetta.
E. Con l’introdotto gravame il ricorrente impugna gli atti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi in diritto:
I) Violazione dell’art. 120 del DPR 3/57, decadenza dal potere disciplinare, in