TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-03-31, n. 202300218

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-03-31, n. 202300218
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202300218
Data del deposito : 31 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/03/2023

N. 00218/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00770/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 770 del 2019, proposto da J D, rappresentato e difeso dall’avv. G M, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso XXII marzo 4;

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t. , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
Questura di Frosinone, in persona del Questore p.t. , non costituita in giudizio;

per l’annullamento

1) del decreto della Questura di Frosinone cat. A/12IMM del 3 ottobre 2019, notificato in pari data, con il quale è stata rigettata l’istanza del sig. J.D. volta al rilascio del permesso di soggiorno per attesa acquisto della cittadinanza italiana;

2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 17 febbraio 2023 il dott. V T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – J D è un cittadino brasiliano di origine italiana che ha fatto ingresso sul territorio nazionale con un visto turistico ed ha, poi, presentato domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana iure sanguinis ai sensi dell’art. 1, l. 5 febbraio 1992 n. 91, depositando la relativa richiesta presso il Comune di Ripi (FR) il 12 agosto 2019.

In data 13 settembre 2019, quindi, J.D. ha chiesto alla Questura di Frosinone il rilascio del permesso di soggiorno per attesa della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. c), d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394. Detto ufficio di polizia, tuttavia, con decreto cat. A/12IMM del 3 ottobre 2019, notificato in pari data, ha rigettato l’istanza in parola, rilevando che il ricorrente non è entrato sul territorio nazionale con un regolare visto per il suddetto motivo (avendo egli fruito di un visto turistico), sulla cui base assentire conseguentemente il permesso di soggiorno, né è in possesso di un precedente titolo da rinnovare. In conseguenza di ciò, J.D. ha lasciato il territorio nazionale entro i successivi quindici giorni.

Avuto riguardo a quanto sopra, con il ricorso all’esame, notificato il 2 dicembre 2019 e depositato il successivo giorno 22, J.D. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, lamentando:

I) violazione dell’art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, per mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento di rigetto, oltre ad omessa traduzione del provvedimento nella lingua conosciuta dal ricorrente (il Portoghese) ma soltanto in Inglese;

II) violazione degli artt. 1, l. n. 91 del 1992, 5, l. 21 aprile 1983 n. 123, 1, l. 13 giugno 1912 n. 555, della sentenza della Corte costituzionale 9 febbraio 1983 n. 30, delle circolari del Ministero dell’interno 8 aprile 1991 n. 38 e 13 giugno 2007 n. 32, del d.P.R. 12 ottobre 1993 n. 572, della l. 28 maggio2007 n. 68, del d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 e della l. 24 dicembre 1954 n. 1228, perché il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis sarebbe oggetto di un diritto soggettivo e, pertanto, la domanda di riconoscimento di essa presentata dal cittadino straniero direttamente in Italia o tramite un ufficio diplomatico o consolare italiano all’Estero darebbe di per sé diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per risiedere in Italia, a prescindere da ogni considerazione sul visto di ingresso;

III) violazione dell’art. 1, l. n. 91 cit. e dell’art. 11, d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, oltre a eccesso di potere sotto vari profili, in quanto a fronte del diritto soggettivo ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis , il rifiuto di permesso di soggiorno da parte dell’Amministrazione impedirebbe di fatto al ricorrente l’utilizzo della procedura di riconoscimento di tale diritto.

All’esito della camera di consiglio convocata per l’esame della domanda di tutela cautelare, con ordinanza 29 gennaio 2020 n. 18 è stata rigettata la richiesta di rilascio di provvedimenti interinali, rilevandosi la carenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora .

Alla camera di consiglio straordinaria di smaltimento del 17 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. – Il ricorso è privo di fondamento.

2.1 Il primo ordine di censure non è condivisibile in quanto, in primo luogo, non costituisce motivo di illegittimità la redazione del diniego di permesso di soggiorno nella sola lingua italiana, atteso che l’eventuale omessa traduzione nella lingua conosciuta dal suo destinatario costituisce al più mera irregolarità che giustifica la rimessione in termini ai fini della impugnazione (TAR Lazio, Latina, sez. I, 13 maggio 2021 n. 325;
sez. I, 4 ottobre 2019 n. 572;
sez. I, 30 maggio 2019 n. 400;
sez. I, 15 ottobre 2018 n. 520).

Inoltre, in merito alla violazione delle garanzie partecipative, il diniego di permesso di soggiorno impugnato costituisce un atto dalla natura sostanzialmente vincolata, che si fonda sulla rilevata assenza di un indispensabile presupposto di legge ( i.e. del visto di ingresso avente causale identica a quella del titolo di soggiorno richiesto sulla sua base);
conseguentemente, l’eventuale partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto mutare il corso dell’azione amministrativa della Questura di Frosinone, con susseguente preclusione all’annullamento, in questa sede, dell’atto, ex art. 21- octies , l. n. 241 del 1990, perché il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

2.2 Il secondo mezzo di impugnazione è anche esso infondato.

L’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, stabilisce che “ l’ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d’ingresso, salvi i casi di esenzione ”;
il successivo comma 4 prevede che l’ingresso in Italia “può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni, e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto ”.

L’art. 1, l. n. 68 del 2007, disciplina i soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio, stabilendo che per l’ingresso in Italia per missione, gara sportiva, visita, affari, turismo, ricerca scientifica e studio non sia richiesto il permesso di soggiorno, qualora la durata della permanenza non sia superiore a tre mesi, essendo sufficiente il visto di ingresso ed avendo lo straniero il solo onere di dichiarare la propria presenza entro otto giorni dall’entrata in Italia. Il visto di ingresso così previsto, tuttavia, non si riferisce all’ipotesi specifica di acquisto della cittadinanza italiana, circostanza questa espressamente prevista dall’art. 11, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 394 del 1999, per il quale il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, “ per i motivi e la durata indicati nel visto d’ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi: […] c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso, del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento ”.

L’art. 11, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 394 cit., infatti, dispone che possa essere rilasciato il permesso di soggiorno per l’acquisto della cittadinanza se il richiedente sia già in possesso di titolo di soggiorno per altri motivi, e per la durata del procedimento di concessione della cittadinanza;
in altri termini, esso consente allo straniero che fosse già in possesso di altro permesso di continuare a risiedere regolarmente sul territorio dello Stato in attesa della concessione della cittadinanza e fino alla conclusione di tale procedimento, naturalmente per sopperire alla eventuale scadenza, nelle more, del titolo già posseduto (TAR Lazio, Roma, sez. I, 27 maggio 2019 n. 6532).

Tale non è, evidentemente, la situazione di J.D., che è entrato in Italia con un visto turistico, dunque non specificamente collegato al procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ;
del resto, l’all. A, d.i. 11 maggio 2011 n. 850, in materia di visti d’ingresso, non indica l’attesa di cittadinanza italiana come uno specifico tipo di visto che possa essere rilasciato dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane presenti in ciascuno Stato estero.

Ciò stante, l’operato della Questura di Frosinone è immune dai vizi ipotizzati, dovendosi conclusivamente escludere che la mera presentazione della domanda di accertamento della cittadinanza italiana consenta l’ottenimento di un permesso di soggiorno per attesa della stessa.

2.3 Il terzo motivo di ricorso è palesemente destituito di ogni fondamento, in quanto alcun impedimento può derivare al ricorrente dal provvedimento impugnato rispetto al bene della vita che egli aspira ad ottenere, cioè al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis , dal momento che il relativo procedimento è stato avviato e che, ove necessario, egli può parteciparvi rivolgendosi alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane presenti in Brasile.

3. – Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi