TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-03-31, n. 202300218

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-03-31, n. 202300218
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202300218
Data del deposito : 31 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/03/2023

N. 00218/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00770/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di IN (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 770 del 2019, proposto da EA IN, rappresentato e difeso dall’avv. Guido Meroni, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso XXII marzo 4;



contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t. , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
Questura di Frosinone, in persona del Questore p.t. , non costituita in giudizio;



per l’annullamento

1) del decreto della Questura di Frosinone cat. A/12IMM del 3 ottobre 2019, notificato in pari data, con il quale è stata rigettata l’istanza del sig. J.D. volta al rilascio del permesso di soggiorno per attesa acquisto della cittadinanza italiana;

2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 17 febbraio 2023 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – EA IN è un cittadino brasiliano di origine italiana che ha fatto ingresso sul territorio nazionale con un visto turistico ed ha, poi, presentato domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana iure IS ai sensi dell’art. 1, l. 5 febbraio 1992 n. 91, depositando la relativa richiesta presso il Comune di Ripi (FR) il 12 agosto 2019.

In data 13 settembre 2019, quindi, J.D. ha chiesto alla Questura di Frosinone il rilascio del permesso di soggiorno per attesa della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. c), d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394. Detto ufficio di polizia, tuttavia, con decreto cat. A/12IMM del 3 ottobre 2019, notificato in pari data, ha rigettato l’istanza in parola, rilevando che il ricorrente non è entrato sul territorio nazionale con un regolare visto per il suddetto motivo (avendo egli fruito di un visto turistico), sulla cui base assentire conseguentemente il permesso di soggiorno, né è in possesso di un precedente titolo da rinnovare. In conseguenza di ciò, J.D. ha lasciato il territorio nazionale entro i successivi quindici giorni.

Avuto riguardo a quanto sopra, con il ricorso all’esame, notificato il 2 dicembre 2019 e depositato il successivo giorno 22, J.D. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, lamentando:

I) violazione dell’art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, per mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento di rigetto, oltre ad omessa traduzione del provvedimento nella lingua conosciuta dal ricorrente (il Portoghese) ma soltanto in Inglese;

II) violazione degli artt. 1, l. n. 91 del 1992,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi