TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2024-11-13, n. 202406218
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Testo completo
Pubblicato il 13/11/2024
N. 06218/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03214/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3214 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G U, rappresentato e difeso dall’avvocato M D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, via A. Diaz n. 11;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare prot. n. M_D ARM003 REG2021 51383 29-04-2021;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguenziale, prodromico e collegato;
quanto ai motivi aggiunti:
- del provvedimento prot. M_D ARM REG2021 129977 02-11-2021, avente a oggetto “ Prospetto di addebito competenza ”;
- dei provvedimenti connessi, collegati e consequenziali;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 settembre 2024 la dott.ssa V I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente:
- di aver prestato servizio presso la Rappresentanza Aeronautica Militare (RAMi) di Sheppard - Texas (USA), come istruttore di volo in forza all’Aeronautica Militare Italiana, e di essere attualmente in servizio presso l’Accademia dell’Aeronautica Militare di Pozzuoli;
- di aver effettuato nel periodo 1° gennaio 2011 - 21 gennaio 2013 attività di volo sull’aeromobile T6A Texan II, percependo la connessa indennità di aeronavigazione, “ in ragione dei registri di volo, delle certificazioni e delle comunicazioni che, di volta in volta, il Comandante vidimava e inoltrava per il tramite della scala gerarchica ”;
- che, tuttavia, il Ministero resistente con la comunicazione prot. MD ARM 003 REG 2020 135112 16-12-2020, indirizzata alla RAMi presso la Base Aerea di Sheppard, ha comunicato di avere riscontrato: a) “ una difformità di trattamento nella percezione dell’emolumento in questione, atteso che per 11 naviganti viene attribuita la 1° fascia dell’indennità, mentre per 8 la 2° fascia; ciò pur svolgendo tutti i 19 interessati attività di volo sul medesimo aeromobile, il T6A Texan II ”; b) “ la necessità di rimodulare il trattamento indennitario fin qui attribuito, considerato che – essendo il T6, secondo il manuale tecnico, un velivolo dotato di monomotore turboelica ed essendo impiegato per fini addestrativi – ai 19 istruttori di cui trattasi debba essere riconosciuta la 3° fascia dell’indennità di aeronavigazione ”;
- che con il provvedimento prot. n. M_D ARM003 REG2021 51383 29-04-2021 il Comando Logistico dell’Aeronautica Militare ha disposto il recupero, ai sensi degli articoli 2033 e 2946 del codice civile, della somma lorda di 8.278,73 euro, come ripetizione dell’indebito retributivo ex D.P.R. n. 180/1950, eventualmente mediante compensazione con gli importi dovuti al militare a titolo di “ trascinamento e/o diritto di opzione ” (articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 255/1999);
- che con il successivo provvedimento prot. M_D ARM REG2021 129977 02-11-2021 (impugnato con motivi aggiunti) lo stesso Comando Logistico ha trasmesso alla Sezione Trattamento Economico di Pozzuoli il “ prospetto di addebito ”, per un importo rettificato di 6.862,02 euro, da recuperare in 24 rate da 285,92 euro ciascuna, a partire dal mese di gennaio 2022.
Avverso tali provvedimenti, il ricorrente eccepisce, in primo luogo, la prescrizione quinquennale del diritto vantato dall’Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2948 del codice civile, sostenendo che si tratti “ di indennità accessorie e, dunque, di voci stipendiali, da pagarsi in anni o periodi più brevi ”.
Quanto alle censure di legittimità, secondo il ricorrente:
1) il Ministero avrebbe omesso di attivare la necessaria attività di annullamento in autotutela entro termini ragionevoli, ovvero entro il termine di 18 mesi dall’adozione del provvedimento di erogazione delle somme;
2) sarebbe, in ogni caso, errata la determinazione degli importi chiesti in restituzione, in quanto l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto delle trattenute e della tassazione applicate.
In via gradata, il ricorrente si duole della violazione dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990, per omessa comunicazione all’interessato di avvio del procedimento finalizzato al recupero delle predette somme, quanto meno per ciò che concerne il quomodo (segnatamente, le modalità e i tempi), sicché sarebbe esclusa l’applicabilità dell’articolo 21- octies , comma 2, secondo periodo, della stessa legge.
Infine, il ricorrente allega:
- “ l’incongruenza tra le tabelle in allegato alla L. n. 78/1983 ed i registri di volo ove gli interessati, con avallo del Superiore gerarchico, inserivano i dati dai quali originano i pagamenti ”, che renderebbe impossibile “ sovrapporre la tabella allegata al dato positivo e quella riportata sui registri di volo, difatti basti osservare che la prima, quella di fonte normativa, si compone di n. 4 (quattro) voci mentre la seconda, quella autoregolamentare, si compone di n. 6 (sei) voci ”;
- la necessità che l’Amministrazione valutasse compiutamente “ la ricorrenza in capo all’odierno ricorrente del diritto [a percepire le indennità di volo] in ragione del servizio reso e delle caratteristiche dell’attività espletata ” e fornisse adeguata e analitica motivazione