TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-05-23, n. 202301231
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Testo completo
Pubblicato il 23/05/2023
N. 01231/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00016/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16 del 2023, proposto da
Cilento Reti Gas S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati M R, N S, L B e D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, viale Bianca Maria 45;
contro
Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – Arera, rappresentata e difesa dagli avvocati G M R e M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
nei confronti
S V, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione dell'ARERA 25 ottobre 2022 525/2022/R/gas recante «Disposizioni in materia di applicazione del tetto al riconoscimento tariffario degli investimenti nelle località in avviamento», e del relativo ‘Allegato A', contenente le «Modalità applicative delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, della RTDG», pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità in data 28 ottobre 2022;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale o di esecuzione rispetto agli atti impugnati, ivi compresi i documenti per la consultazione 15 ottobre 2019 410/2019/R/gas, 30 novembre 2021 539/2021/R/gas e 19 luglio 2022 337/2022/R/gas, nonché la deliberazione 3 novembre 2020 435/2020/R/gas.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. M G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso l’istante ha impugnato i provvedimenti con cui Arera ha disapplicato l’art. 114-ter del D.L. 19.5.2020 n. 34, dettato in materia di riconoscimento in tariffa degli investimenti effettuati dagli operatori, per realizzare la rete di distribuzione del gas metano nelle località di “nuova metanizzazione”.
Arera e si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto dei ricorsi, in rito e nel merito.
All’udienza pubblica del 19.4.2023 la causa è state trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il presente giudizio verte in ordine alla fissazione di un limite, da parte di Arera, al riconoscimento in tariffa degli investimenti effettuati dagli operatori, per realizzare la rete di distribuzione del gas metano nelle località non ancora servite, definite in “avviamento”.
A partire dall’anno 2017, ciò ha avuto luogo con la finalità di “evitare distorsioni in termini di efficienza nelle decisioni di investimento delle imprese esercenti il servizio di distribuzione, dovute al fatto che i distributori potevano ribaltare i costi degli stessi sostenuti anche sui clienti finali non appartenenti alle località servite, ma comunque compresi nel macro-ambito tariffario, così diluendone l’impatto, senza curarsi della sostenibilità dell’investimento” (delibera n. 525/2022), ciò che ha ricevuto l’avvallo della giurisprudenza amministrativa, secondo cui, “la metanizzazione non è quindi un obiettivo sempre perseguibile, ma va raccordato ad una valutazione in concreto dei costi da affrontare per ottenerla” (C.S., Sez. VI, nn. 778, 779 e 780 del 2020, 780/2020).
L’art. 33 del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, ha pertanto previsto che “si applica un tetto ai costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale nelle località di avviamento”, nei termini ivi indicati.
L’art. 114-ter del D.L. 19.5.2020 n. 34, convertito con modificazioni, dalla L. 17.7.2020, n. 77, ha introdotto il comma 4 bis all’art. 23 del D.Lgs. n. 164/00, prevedendo invece che “[l]e estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti di comuni da metanizzare” appartenenti a determinate zone territoriali (territori montani appartenenti alla zona climatica F di cui al dPR n. 412/93; territori oggetto di programmi di metanizzazione del Mezzogiorno), “si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell’analisi dei costi e dei benefici per i consumatori”, e sono ammessi dall’Autorità a “integrale riconoscimento tariffario”.
Secondo quanto evidenziato nella delibera n. 525/22 cit., detta norma “pone in capo all’Autorità l’obbligo di riconoscere un’integrale copertura tariffaria degli investimenti relativi al potenziamento o alla nuova costruzione di reti e impianti in comuni metanizzati o da metanizzare in specifiche località del Paese, introducendo, a tal fine, una presunzione assoluta che sancisce, come se fosse stata positivamente verificata, l’efficienza e la convenienza per i consumatori (in termini di costi-benefici) degli investimenti compiuti nelle predette località, superando la regola generale prevista per gli sviluppi infrastrutturali delle reti di distribuzione del gas naturale, che, invece, richiede lo svolgimento di analisi costi-benefici”, e pertanto, “vieta all’Autorità di applicare il c.d. tetto agli investimenti ai fini dei riconoscimenti tariffari relativi alle località interessate”.
Arera ha tuttavia ritenuto di non poter applicare tale norma, in quanto contrastante con il diritto comunitario, ciò che, in sostanza, costituisce il thema decidendum del presente giudizio.
Secondo quanto indicato nella delibera n. 525/22, cit., “con tale disposizione il legislatore nazionale si è sostituito all’Autorità, sia con riferimento all’attività istruttoria relativa alla valutazione dell’efficienza degli investimenti, sia nella decisione di riconoscere incondizionatamente i relativi costi, con ciò contravvenendo ai limiti negativi che discendono per il legislatore nazionale dagli articoli 39, par. 4, e 41, par. 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE” ritenendo conseguentemente di disapplicare l’articolo 114-ter cit.
I.1) Con il secondo motivo, l’istante sostiene che, diversamente da quanto