TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-01-17, n. 202400060

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-01-17, n. 202400060
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202400060
Data del deposito : 17 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2024

N. 00060/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00695/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 695 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ge.Com. S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG Z2A3A2C4FE, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , Comando Legione Carabinieri della Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;



nei confronti

BG Italia90 Group Società Consortile a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;



per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l’annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota prot. n. 138/16-13/2022, comunicata a mezzo p.e.c. in data 12.5.2023, con la quale la Stazione Appaltante ha trasmesso gli esiti della “ Gara per l'affidamento della gestione del LIDO DEL CARABINIERE di Brindisi per le stagioni balneari anni 2023 - 2026 ” - CIG: Z2A3A2C4FE, aggiudicandola alla BG Italia90 Group Società Consortile a r.l.;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ivi compresi, nei limiti dell'interesse, i verbali di gara nella parte in cui la Commissione giudicatrice non ha escluso la Società Consortile BG Italia90 Group a r.l., e/o comunque ha attribuito alla stessa il miglior punteggio per l'offerta tecnica per il criterio 2.1.2 e 2.2.1, individuando la proposta della predetta concorrente come quella economicamente più vantaggiosa;

- del contratto, ove nelle more stipulato, e con espressa istanza di subentro, previa declaratoria del diritto della Società ricorrente a conseguire l'aggiudicazione;

nonché per l'annullamento e/o declaratoria di illegittimità

- del parziale silenzio rigetto formatosi e del parziale diniego del 13.6.2023 sull'istanza di accesso agli atti, inviata in data 17.5.2023, a mezzo p.e.c., con la quale la ricorrente ha chiesto al Comando Legione Carabinieri Puglia l'ostensione dei seguenti documenti: 1) copia di tutti i verbali di gara, ivi compresi quelli relativi alle sedute riservate; 2) copia dell'offerta presentata dalla Società BG Italia90 Group Società Consortile a r.l., prima classificata della gara, corredata da tutti gli allegati dalla stessa inseriti nella busta contenente l'offerta, nonché la documentazione di comprova sul possesso dei requisiti auto - dichiarati;

e per il conseguente accertamento e la declaratoria

- del diritto della ricorrente ad avere pieno accesso alla documentazione richiesta con l'istanza di cui sopra,

e per la condanna

- del Comando Legione Carabinieri della Regione Puglia, Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria, all'esibizione ex art. 116, comma 2, c.p.a., di tutta la documentazione oggetto dell'istanza del 17.5.2023, ivi compresi i documenti a cui non è stato dato accesso, la cui ostensione è stata reiterata in data 20.6.2023 e, segnatamente, la documentazione di comprova sul possesso dei requisiti auto - dichiarati;

per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla Ge.Com. S.r.l.s. in data 8/9/2023:

per l'annullamento

- di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, nonché della nota della Stazione Appaltante del 2.5.2023 con cui ha limitato la richiesta di comprova del possesso delle certificazioni di gestione ambientale in capo all'aggiudicataria alla sola UNI EN ISO 9001;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Comando Legione Carabinieri della Puglia e della BG Italia90 Group Società Consortile a r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a..;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2024 il dott. Marco Martone e uditi l’avv. L. Quinto per la parte ricorrente, l’avv. dello Stato G. Matteo, e l’avv. V. Pellegrino per la controinteressata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 3.7.2023, tempestivamente depositato, la Ge.Com. S.r.l.s. - seconda classificata con il punteggio complessivo di 133 e gestore uscente - ha impugnato la nota della Stazione Appaltante resistente prot. n. 138/16 - 13/2022, comunicata a mezzo p.e.c. in data 12.05.2023, con la quale è stata aggiudicata la gara indetta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della gestione del Lido del Carabiniere di Brindisi per le stagioni balneari 2023 - 2026, in favore della controinteressata BG Italia 90 Group Società Consortile a r.l. - prima classificata con il punteggio complessivo di 145 - e tutti gli atti presupposti e/o consequenziali indicati in epigrafe, ivi compresi i verbali di gara nella parte in cui non recano l’esclusione della controinteressata e di assegnazione dei punteggi.

La Società ricorrente ha, inoltre, dedotto che la S.A. avrebbe dato riscontro solo parziale all’istanza di accesso agli atti del 17.5.2023 (poi reiterata con istanza/diffida del 20.6.2023), avente ad oggetto tutta la documentazione di gara, per non avere questa osteso (anche) la documentazione di comprova sul possesso dei requisiti auto - dichiarati della aggiudicataria.

1.1. A sostegno del ricorso introduttivo del giudizio, sono state formulate le seguenti censure sinteticamente enunciate.

1.2. Con il primo motivo, la Società ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione della lex specialis - violazione e falsa applicazione dell’art. 87 del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm. - violazione dell’art. 97 della Costituzione - eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto - sviamento, per la mancata esclusione della aggiudicataria, per avere questa prodotto una certificazione UNI EN ISO 14001:2015 rilasciata soltanto in data 5.5.2023, ossia successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara de qua, prevista per il 31.1.2023.

1.3. Con il secondo motivo, la Società ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione della lex specialis - violazione e falsa applicazione dell’art. 83 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm. - violazione art. 97 Costituzione - eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto - sviamento, per non avere la S.A. proceduto all’esclusione dell’aggiudicataria, in ragione del mancato possesso dei requisiti economico - finanziari previsti dal bando per la partecipazione alla gara (fatturato specifico per gli anni 2020 - 2021 - 2022), in quanto la predetta controinteressata, costituitasi (soltanto) in data 7.4.2022 si sarebbe avvalsa (irritualmente) per gli anni precedenti del fatturato della BG Bluemoon Società Consortile a r.l., società tuttavia cancellatasi in data 1.12.2022 dal Registro delle Imprese.

1.4. Con il terzo motivo, la Società ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione della le x specialis - eccesso di potere sui presupposti di fatto e di diritto - sviamento - violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione, con riferimento al principio di buona amministrazione, di proporzionalità e ragionevolezza, in quanto la S.A. avrebbe errato nell’attribuzione dei punteggi, nel senso che quest’ultima avrebbe assegnato (illegittimamente, nei sensi specificati nella censura) un punteggio superiore alla aggiudicataria ed un punteggio inferiore ad essa ricorrente.

1.5. Con il quarto motivo, la Società ricorrente ha, infine, dedotto la violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c bis ) ed f ) del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm. - eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto - sviamento, atteso che la aggiudicataria avrebbe reso dichiarazioni mendaci, con riferimento ai requisiti di partecipazione alla gara ed al possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, così

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