TAR Lecce, sez. II, sentenza 2023-06-06, n. 202300748

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2023-06-06, n. 202300748
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300748
Data del deposito : 6 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2023

N. 00748/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00265/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 265 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS –, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati S G, R T, F L e I D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di: -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del diniego dell’istanza di accesso agli atti comunicato con pec del 14/02/2023.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2023 il dott. A V e uditi, per le parti, i difensori avv. S. Stefanelli, per la parte ricorrente, e avv. R. Gubello, in sostituzione dell'avv. F. Leone, per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Parte ricorrente espone che:

- a) con istanza di accesso agli atti inviata, tramite il proprio legale, via pec il 20 dicembre 2022 all’INPS-Sede provinciale di -OMISSIS-, chiedeva copia semplice degli atti amministrativi relativi ai Sigg.rri -OMISSIS- e -OMISSIS-, onde verificare se costoro avessero un lavoro artigiano o dipendente, anche mediante estratto conto previdenziale, al fine di poter fare dichiarare inefficace l’assegnazione alla loro madre della casa coniugale del marito (e padre dei due controinteressati), avvenuta a seguito di separazione dei coniugi, e poter così recuperare un credito vantato dalla ricorrente nei confronti di quest’ultimo mediante pignoramento del detto immobile, sul quale grava ipoteca iscritta successivamente alla suddetta assegnazione;

- b) all’uopo, allegava all’istanza di accesso copia della sentenza del Tribunale di -OMISSIS- -OMISSIS-, dalla quale nasceva il credito dalla stessa vantato, della nota di iscrizione ipotecaria a seguito di tale sentenza, del decreto di omologa della separazione tra i coniugi del 2 marzo 2015, con cui la casa di proprietà del debitore di parte ricorrente era stata assegnata alla di lui moglie in quanto collocataria dei due figli economicamente non autosufficienti;

- c) l’INPS di -OMISSIS- rigettava l’istanza con nota del 14 febbraio 2023, significando che "... preso atto dell'avvenuta opposizione presentata dai controinteressati […], in cui si dichiarano estranei a qualsivoglia rapporto obbligatorio tra la [ricorrente e il loro padre] ed in ossequio all'orientamento giurisprudenziale secondo cui in materia di accesso difensivo ex art. 24, comma 7, L.241/90, non sono sufficienti non meglio precisate esigenze probatorie e difensive ma occorre, ai fini dell'ostensione del documento, un rigoroso e motivato vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende tutelare, si comunica, all'esito dell'equo bilanciamento degli interessi coinvolti, che la Sua richiesta […] non può trovare accoglimento e che le stesse esigenze difensive potranno essere tutelate in sede giurisdizionale ex art. 492 bis c.p.c. ".

2) Di tale diniego si duole parte ricorrente col gravame in esame, deducendo che:

- a) il fatto che i controinteressati si siano opposti all’accesso evidenziando di essere estranei al rapporto obbligatorio a tutela del quale parte ricorrente ha esercitato l’accesso è questione del tutto irrilevante, che non può costituire valido sostegno del diniego;

- b) la strumentalità dell’accesso è negli atti, risultando una sentenza di condanna a carico del debitore e una conseguente iscrizione ipotecaria;

- c) il Giudice civile, per consolidato orientamento, onera la parte attrice della previa richiesta di accesso agli atti prima di poter emettere un ordine istruttorio di acquisizione dei medesimi.

3) Parte ricorrente ha anche depositato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed è stata ammessa con decreto n. 28 del 2 maggio 2023.

4) Alla camera di consiglio del 31 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

5) Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono:

- a) parte ricorrente ha chiesto l’accesso alla documentazione concernente i figli dell’assegnataria della casa coniugale, onde verificare se sia venuta meno la loro condizione di non autosufficienza e, quindi, per poter far dichiarare inefficace l’assegnazione dell’immobile e agire esecutivamente sul medesimo, giusta ipoteca giudiziale iscritta a seguito di sentenza del Tribunale di -OMISSIS- che dichiara la sussistenza di un credito in favore della ricorrente e contro il proprietario;

- b) per quanto sopra, sussiste il nesso di strumentalità che legittima la richiesta della ricorrente e non rileva, ai fini del diniego, che il Giudice civile possa eventualmente emettere un ordine istruttorio di acquisizione degli atti, posto che la giurisprudenza ha ormai chiarito che l’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria (C.d.S., Ad. Plen., n. 19 del 25 settembre 2020);

- c) non vale nemmeno, ai fini del diniego, la circostanza che i controinteressati abbiano manifestato la loro opposizione perché estranei al rapporto obbligatorio a tutela del quale viene esercitato l’accesso, in quanto è ovvio che essi siano soggetti terzi rispetto al predetto rapporto ma ciò non vale, di per sé, a fondare un pregiudizio alla loro riservatezza, altrimenti ogni richiesta di accesso come quella di cui si controverte dovrebbe essere automaticamente respinta, cosa che non è contemplata dal nostro ordinamento.

6) Il ricorso va quindi accolto e, per l’effetto, va ordinato all’INPS-Sede provinciale di -OMISSIS-, entro 30 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza, di ostendere, ove esistente, la documentazione richiesta con l’istanza di accesso del 20 dicembre 2022.

7) Va altresì confermata l’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

8) Le spese di lite, considerata la peculiarità del caso esaminato, possono essere compensate tra tutte le parti del giudizio.

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