TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2024-03-28, n. 202402076

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2024-03-28, n. 202402076
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202402076
Data del deposito : 28 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/03/2024

N. 02076/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05844/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 5844 del 2022, proposto da:
I C, rappresentata e difesa dagli avvocati E R, E T, T G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio E R in Napoli, via Guglielmo Melisurgo n. 4;

contro

Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Istituto Comprensivo “Madonna Assunta” di Napoli, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1424 del 15 marzo 2022 resa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, all’esito del giudizio R.G. n. 1164/2021, notificata, a mezzo p.e.c., al M.I.U.R., all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, ed all’Istituto Comprensivo Statale “Madonna Assunta”, in data 16 marzo 2022;

e per il risarcimento

del danno sofferto dalla ricorrente, connesso all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato od alla sua violazione od elusione da parte delle resistenti Amministrazioni, che non hanno provveduto a rendere esecutivo quanto disposto dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 1424 del 15.03.2022, e di quelli consistenti nel danno, ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Usr – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ed Istituto Comprensivo “Madonna Assunta” di Napoli;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2024 la dott.ssa R L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato e depositato il 12 dicembre 2022 la ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe, nella parte in cui, “previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con la direttiva 1999/70/CE” e dichiarazione del relativo diritto, ha condannato il Ministero resistente “ad emettere un nuovo provvedimento d’inquadramento retributivo della ricorrente Capuozzo Ida che tenga conto dell’anzianità di servizio pre-ruolo prestato nell’a.s. 2006/2007 nonché ad effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente ed al suo inquadramento, computando dell’anzianità utile a fini giuridici ed economici, il servizio prestato nell’a.s. 2006/2007 con tutte le conseguenze in ordine al trattamento economico con somme correttamente quantificate dall’anno scolastico 2006/2007 al 2011/2012, nella misura complessiva di € 40.068,94” (di cui € 37.329,58 a titolo di differenze retributive ed € 2.739,36 a titolo di TFR), a titolo di differenza tra quanto percepito e quanto avrebbero avuto diritto di percepire con il riconoscimento originario del periodo di servizio pre-ruolo, oltre accessori di legge”.

L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile (il 24 febbraio 2022), salvo successivamente depositare (06 marzo 2023 e 05 giugno 2023) memorie – complete di documentazione – con cui, in sintesi, ha rappresentato di aver dato piena esecuzione al giudicato in epigrafe, a mezzo dei decreti n. 405 del 01 marzo 2023 e n. 410 del 25 maggio 2023 ed atti successivi;
su tali basi, ha chiesto rigettarsi il ricorso ovvero dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

Con memoria depositata il 16 giugno 2023, in vista dell’odierna camera di consiglio, la ricorrente ha contestato puntualmente quanto dedotto dall’Amministrazione, sotto il duplice profilo: a) della soltanto parziale ricostruzione della carriera (“il decreto ricostruzione carriera […] riconosce complessivi 11 anni di servizio, in luogo dei 16 anni di servizio che andavano legittimamente computati alla luce di quanto previsto nella sentenza del Tribunale di Napoli. Infatti, il richiamato decreto di ricostruzione di carriera partendo (correttamente) dall’a.s. 2006/07 al 2011/2012 riconosce 5 anni di anzianità anziché 6 anni, in modo del tutto incomprensibile. Dopodiché, il citato decreto fermandosi all’a.s. 2018/19, in luogo dell’a.s. 2021/2022, attribuisce solo 11 anni di carriera invece dei 16 anni maturati”);
b) dell’inesatto calcolo, in suo pregiudizio, delle differenze retributive dovute in base al riconoscimento operato dal giudice ordinario.

Alla luce di tali prospettazioni, il Collegio ha chiesto alle Amministrazioni resistenti ulteriori chiarimenti sui fatti di causa, con particolare riferimento a quanto dedotto, dalla ricorrente, nella memoria del 16 giugno 2023.

La Ragioneria dello Stato di Napoli ha depositato documentazione.

La ricorrente, con memoria del 26.09.2023, ha lamentato che ancora non le sarebbero stati riconosciuti la 15° fascia stipendiale e l’adeguamento dello stipendio e che non risulterebbero versate tutte le differenze retributive.

Considerato che, effettivamente, dai cedolini del mese luglio. agosto e settembre 2023, depositati in atti, risultava attribuita, alla ricorrente, la “Fascia 9°”, laddove essa sembrava aver maturato, dall’anno 2021/22, la “Fascia 15°, avendo compiuto 16 anni di servizio ed essendo (dall’anno scolastico 2022/23) in corso il 17esimo anno di servizio, ed anzi, ad oggi in corso il 18esimo anno di servizio, visto l’inizio dell’a.s. 2023/24, il Tribunale ha disposto che le Amministrazioni resistenti fornissero una dettagliata relazione sui fatti di causa, con particolare riferimento alle circostanze testé indicate, onde chiarire, in particolare, le modalità del conteggio operato, ai fini dell’attribuzione della fascia stipendiale alla ricorrente.

La Ragioneria dello Stato depositava l’ulteriore memoria del 25.11.2023, ove insisteva per la correttezza del proprio operato ed il rigetto del ricorso.

La ricorrente replicava con memoria del 5.02.2024 insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Pervenuta alla camera di consiglio del 21 febbraio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

La ricorrente propone il presente giudizio per l’ottemperanza della sentenza n. 1424 del 15.03.2022, con la quale il Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, ha così statuito:

in accoglimento della domanda giudiziale, previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con la direttiva 1999/70/CE, dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere una ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, del servizio pre-ruolo prestato nell’a.s. 2006/2007;

c) condanna il Ministero convenuto ad emettere un nuovo provvedimento d’inquadramento retributivo della ricorrente Capuozzo Ida che tenga conto dell’anzianità di servizio pre-ruolo prestato nell’a.s. 2006/2007 nonché ad effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente ed al suo inquadramento, computando dell’anzianità utile a fini giuridici ed economici, il servizio prestato nell’a.s. 2006/2007 con tutte le conseguenze in ordine al trattamento economico con somme correttamente quantificate dall’anno scolastico 2006/2007 al 2011/2012, nella misura complessiva di € 40.068,94 (di cui € 37.329,58 a titolo di differenze retributive ed € 2.739,36 a titolo di TFR), a titolo di differenza tra quanto percepito e quanto avrebbe(ro) avuto diritto di percepire con il riconoscimento originario del periodo di servizio pre ruolo, oltre accessori di legge”.

Inoltre, con riferimento all’inquadramento nella terza classe stipendiale e sulle differenze retributive e riconoscimento del T.F.R., il Tribunale ha statuito che “ previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con la direttiva 1999/70/CE” , va dichiarato il diritto di parte ricorrente ad ottenere una corretta ricostruzione di carriera che tenga conto , sia ai fini giuridici che economici, del servizio pre-ruolo prestato nei seguenti anni scolastici:

“1) a.s. 2006/2007, a far data dal 09.11.2016 al 15.11.2006 presso l’I.C. 34° Ristori di Napoli;
e dal 15.11.2006 al 30.06.2007 presso il Circolo Didattico “91° Zanfagna” di Napoli;

2) a.s. 2007/2008, a far data dal 10.09.2007 al 30.06.2008, presso l’I.C. “Baracca” di Napoli

3) a.s. 2008/2009, a far data 29.08.2008 al 30.06.2009, presso il Circolo Didattico “54° Scherillo” di Napoli per un numero di ore settimanali complessive pari a 12,30, e presso il Circolo Didattico “33° Risorgimento” di Napoli, a far data dal 29.08.2008 al 30.06.2009, per un numero di ore settimanali complessive pari a 12,30 (a completamento del monte ore settimanali da svolgere;

4) a.s. 2009/2010, a far data dal 14.09.2009 al 30.06.2010, presso il Circolo Didattico “91° Zanfagna” di Napoli;

5) a.s. 2010/2011, a far data dal 21.09.2010 al 30.06.2011, presso il Circolo Didattico “91° Zanfagna” di Napoli;

6) a.s. 2011/2012, a far data dal 27.09.2011 al 30.06.2012, presso il Circolo Didattico “Cariteo” di Napoli;

Va, pertanto, condannato il Ministero convenuto ad emettere un nuovo provvedimento d’inquadramento retributivo della ricorrente che tenga conto dell’anzianità di servizio pre-ruolo prestato nell’a.s. 2006/2007 nonché ad effettuare la ricostruzione di carriera del ricorrente ed al suo inquadramento, computando dell’anzianità utile a fini giuridici ed economici, il servizio prestato nell’a.s. 2006/2007 con tutte le conseguenze in ordine al trattamento economico con somme correttamente quantificate dall’anno scolastico 2006/2007 al 2011/2012, nella misura complessiva di € 40.068,94 (di cui € 37.329,58 a titolo di differenze retributive ed € 2.739,36 a titolo di TFR), a titolo di differenza tra quanto percepito e quanto avrebbero avuto diritto di percepire con il riconoscimento originario del periodo di servizio pre-ruolo, oltre accessori di legg e”

Sulla base di questa sentenza, la ricorrente invoca il proprio diritto ad ottenere il riconoscimento di tutto il servizio pre-ruolo espletato a far data dall’anno scolastico 2006: ciò sta a significare che, secondo la prospettazione della ricorrente, il decreto di ricostruzione di carriera che avrebbe dovuto essere emesso avrebbe dovuto prevedere, ad oggi, un’anzianità di servizio, pari a 16 anni (calcolata a decorrere dall’anno 2006/07 e sino all’anno 2021/2022, in ossequio a quanto attribuito dal Giudice ordinario), con conseguente riconoscimento della 3° classe stipendiale denominata “Fascia 15”, in ossequio a quanto disposto dal CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018- Aggiunge la ricorrente che l’attuale attribuzione della “Fascia 9°” (come risulta dal cedolino a partire dal mese di gennaio 2022, senza che sia stata operata mai alcuna ricostruzione di carriera), risulterebbe frutto di un calcolo palesemente errato poiché, il corretto conteggio, a far data dall’anno 2006/07 e sino all’anno 2021/22, avrebbe dovuto indurre le Amministrazioni a riconoscere, dall’anno 2021/22, la “Fascia 15°”, avendo la ricorrente maturato 16 anni di servizio ed essendo (dall’anno scolastico 2022/23) in corso il suo 17esimo anno di servizio.

Parimenti inottemperate risulterebbero le prescrizioni della sentenza, concernenti il versamento delle differenze retributive, avendo la sentenza accolto la richiesta sul punto avanzata dalla ricorrente e riconosciuto, quindi, il diritto della stessa ad ottenere la somma complessiva di € 40.068,94 (di cui € 37.329,58 a titolo di differenze retributive ed € 2.739,36 a titolo di TFR).

La ricorrente ha chiesto anche accertarsi il proprio diritto al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a. ed al pagamento della penalità di mora da ritardo, prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.;
il tutto con vittoria delle spese di giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali (15%). IVA e c.p.a., da attribuirsi ai procuratori antistatari

Successivamente alla proposizione del ricorso, l’Amministrazione ha depositato in giudizio il decreto n. 405 dell’1.03.2023, con il quale l’Istituto Comprensivo Statale 9 Cuoco – Schipa di Napoli ha provveduto ad una prima ricostruzione della carriera in esecuzione della sentenza 1424/022 (all. 2 depositato in data 5.06.2023).

Con memoria del 16.06.2023, la ricorrente ha contestato il suindicato decreto, siccome elusivo del giudicato;
il decreto, infatti, le avrebbe riconosciuto solo complessivi 11 anni di servizio, in luogo dei 16 anni di servizio che andavano legittimamene computati dall’anno scolastico 2006/2007 all’anno 2021/2022, alla luce di quanto previsto nella sentenza del Tribunale di Napoli. Non risultavano, poi, ancora corrisposte le differenze retributive e di TFR e, nello specifico, la somma complessiva di € 40.068,94 (di cui € 37.329,58 a titolo di differenze retributive ed € 2.739,36 a titolo di TFR).

Ed invero, con nota n. 4216 del 27.07.2023, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli evidenziava che anche questo decreto non aveva superato il controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 7, del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 e all'articolo 33, comma 4, del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116 dell'11 agosto 2014. Come già evidenziato nella nota di osservazioni n. 2534 del 27/04/2023, infatti, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli rilevava che la “quantificazione delle differenze stipendiali di euro 40.068,94 dovute alla ricorrente, non appare coerente con l’anzianità attribuita nel decreto in oggetto così come non risulta coerente con gli importi previsti dal

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